Articolo IV Struttura dell'OMC 1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei Ministri e' abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall'Accordo commerciale multilaterale in questione. 2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7. 3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'Organo di conciliazione previsto nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. L'Organo di conciliazione puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects of In- tellectual Property Rights), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in Services)). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Accordo TRIPS"). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualita' di membri di tali Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni. 6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli. 7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonche' le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualita' di membri ai suddetti Comitati e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. 8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attivita' il Consiglio generale.