(Accordo - art. IV)
                             Articolo IV 
                         Struttura dell'OMC 
1.  Si  costituisce  una  Conferenza   dei   Ministri   composta   da
rappresentanti di tutti i Membri che si  riunisce  almeno  una  volta
ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC
e prende le iniziative a  tal  fine  necessarie.  La  Conferenza  dei
Ministri e' abilitata a prendere decisioni in relazione a  tutti  gli
aspetti  contemplati  dagli  Accordi  commerciali  multilaterali,  su
richiesta di un Membro, conformemente agli  specifici  requisiti  del
processo decisionale previsti dal  presente  Accordo  e  dall'Accordo
commerciale multilaterale in questione. 
2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di
tutti i Membri che si riunisce quando  necessario.  Negli  intervalli
tra una riunione e l'altra della  Conferenza  dei  Ministri,  le  sue
funzioni  sono  esercitate  dal  Consiglio  generale.  Il   Consiglio
generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente
Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento  interno
e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7. 
3. Il Consiglio generale si  riunisce  ogniqualvolta  necessario  per
esercitare  le  funzioni  dell'Organo   di   conciliazione   previsto
nell'Intesa  sulla  risoluzione  delle  controversie.   L'Organo   di
conciliazione puo'  avere  un  proprio  presidente  e  stabilisce  il
regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle  sue
funzioni. 
4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario  per  svolgere
le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto
dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un
proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per
l'esercizio delle sue funzioni. 
5. Si  costituiscono  un  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci,  un
Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio  per  gli  aspetti
dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti  al  commercio  (in
appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects  of  In-
tellectual Property Rights), che operano sotto  l'indirizzo  generale
del  Consiglio  generale.  Il  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci
sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali  multilaterali
di cui all'allegato 1A.  Il  Consiglio  per  gli  scambi  di  servizi
sovrintende al funzionamento dell'Accordo generale  sugli  scambi  di
servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in
Services)).  Il  Consiglio   TRIPS   sovrintende   al   funzionamento
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti  di  proprieta'  intellettuale
attinenti al commercio  (in  appresso  denominato  "Accordo  TRIPS").
Questi tre Consigli svolgono  le  funzioni  ad  essi  attribuite  dai
rispettivi Accordi e dal  Consiglio  generale.  Essi  stabiliscono  i
propri regolamenti interni, soggetti ad  approvazione  da  parte  del
Consiglio generale. La partecipazione in qualita' di membri  di  tali
Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i  Membri.  I  suddetti
Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le
loro funzioni. 
6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli  scambi
di servizi e il Consiglio  TRIPS  istituiscono  organismi  sussidiari
secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i
propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei  rispettivi
Consigli. 
7. La Conferenza dei Ministri costituisce  un  Comitato  commercio  e
sviluppo,  un  Comitato  restrizioni  per  motivi  di  bilancia   dei
pagamenti e un Comitato  bilancio,  finanze  e  amministrazione,  che
esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo  e  dagli
Accordi commerciali multilaterali,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire
altri comitati con le funzioni  che  ritiene  opportune.  Nel  quadro
delle sue  funzioni,  il  Comitato  commercio  e  sviluppo  riesamina
periodicamente le disposizioni  speciali  degli  Accordi  commerciali
multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri  e  riferisce
al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La
partecipazione in qualita' di membri ai suddetti Comitati  e'  aperta
ai rappresentanti di tutti i Membri. 
8. Gli organismi previsti  dagli  Accordi  commerciali  plurilaterali
esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi  e
operano  all'interno  del  quadro   istituzionale   dell'OMC.   Detti
organismi tengono regolarmente  informato  delle  loro  attivita'  il
Consiglio generale.