(Accordo - art. V)
                             Articolo V 
                 Relazione con altre organizzazioni 
1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni  per  garantire
una cooperazione efficace con altre  organizzazioni  intergovernative
che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC. 
2. Il Consiglio generale  puo'  adottare  adeguate  disposizioni  per
tenere  consultazioni  o  per  cooperare   con   organizzazioni   non
governative  operanti  in  settori  attinenti  a  quelli  contemplati
dall'OMC.