Articolo V Relazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC. 2. Il Consiglio generale puo' adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.