(Accordo - art. VI)
                             Articolo VI 
                            Segretariato 
1. Si costituisce un Segretariato dell'OMC  (in  appresso  denominato
"il Segretariato") diretto da un Direttore generale. 
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i
regolamenti che specificano i poteri,  i  doveri,  le  condizioni  di
servizio e la durata del mandato del Direttore generale. 
3. Il Direttore generale nomina il personale del  Segretariato  e  ne
stabilisce i doveri e le  condizioni  di  servizio  conformemente  ai
regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri. 
4.  Le  funzioni  del  Direttore  generale  e   del   personale   del
Segretariato  sono  di   carattere   esclusivamente   internazionale.
Nell'esercizio delle  loro  funzioni,  il  Direttore  generale  e  il
personale del Segretariato non chiedono ne' accettano  istruzioni  da
alcun governo ne' da alcuna altra  autorita'  esterna  all'OMC.  Essi
evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente  sulla
loro  posizione  di  funzionari  internazionali.  I  Membri  dell'OMC
rispettano il carattere internazionale delle funzioni  del  Direttore
generale  e  del  personale  del  Segretariato  e  non   cercano   di
influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.