(Accordo - art. VII)
                            Articolo VII 
                        Bilancio e contributi 
1. Il Direttore generale presenta al  Comitato  bilancio,  finanze  e
amministrazione  il  bilancio  preventivo  annuale  e  il  rendiconto
finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione
esamina il bilancio preventivo annuale e  il  rendiconto  finanziario
presentati  dal  Direttore  generale  e  formula  raccomandazioni  in
proposito al Consiglio generale. Il bilancio  preventivo  annuale  e'
soggetto all'approvazione del Consiglio generale. 
2.  Il  Comitato  bilancio,  finanze  e  amministrazione  propone  al
Consiglio   generale   regolamenti   finanziari,   che    comprendono
disposizioni in cui si sanciscono: 
   a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese 
      dell'OMC tra i suoi Membri; 
   e 
   b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui 
      pagamenti. 
I  regolamenti  finanziari  si  basano,  per  quanto  possibile,  sui
regolamenti e sulle prassi del GATT 1947. 
3. Il  Consiglio  generale  adotta  i  regolamenti  finanziari  e  il
bilancio preventivo annuale con una  maggioranza  di  due  terzi  che
comprenda piu' della meta' dei Membri dell'OMC. 
4. Ciascun Membro versa senza indugio  all'OMC  la  sua  quota  delle
spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari  adottati  dal
Consiglio generale.