Articolo VIII Statuto dell'OMC 1. L'OMC ha personalita' giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capacita' giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. 2. Ciascun Membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 3. Ciascun Membri riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunita' necessari perche' possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel- ative all'OMC. 4. I privilegi e le immunita' riconosciuti dai Membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. 5. L'OMC puo' concludere un accordo per quanto riguarda la sede.