(Accordo - art. VIII)
                            Articolo VIII 
                          Statuto dell'OMC 
1. L'OMC ha personalita' giuridica e  ciascuno  dei  suoi  Membri  le
riconosce le capacita' giuridiche necessarie  per  l'esercizio  delle
sue funzioni. 
2. Ciascun Membro  riconosce  all'OMC  i  privilegi  e  le  immunita'
necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 
3. Ciascun Membri riconosce  inoltre  ai  funzionari  dell'OMC  e  ai
rappresentanti dei  Membri  i  privilegi  e  le  immunita'  necessari
perche' possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel-
ative all'OMC. 
4. I privilegi e le immunita' riconosciuti  dai  Membri  all'OMC,  ai
suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi  ai
privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e
sulle immunita' delle agenzie specializzate approvata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. 
5. L'OMC puo' concludere un accordo per quanto riguarda la sede.