(Accordo - art. IX)
                             Articolo IX 
                        Processo decisionale 
1.  L'OMC  si  attiene   alla   prassi   delle   decisioni   adottate
all'unanimita'  in  vigore  nel  quadro  del  GATT  1947  (1).  Salvo
disposizioni  diverse,  qualora  risulti  impossibile  adottare   una
decisione all'unanimita', la decisione  relativa  alla  questione  in
discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza  dei
Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell'OMC ha  un  voto.
Qualora le Comunita' europee esercitino il loro diritto di voto, esse
hanno un numero di voti pari al numero  dei  loro  Stati  membri  (2)
Membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza  dei  Ministri  e  del
Consiglio generale sono prese  in  base  alla  maggioranza  dei  voti
espressi,  salvo  diverse  disposizioni  del   presente   Accordo   o
dell'Accordo commerciale multilaterale in questione (3). 
2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno esclusiva
di adottare interpretazioni del  presente  Accordo  e  degli  Accordi
commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli
Accordi  commerciali  multilaterali  di  cui  all'allegato  1,   essi
esercitano la loro autorita' sulla base di  una  raccomandazione  del
Consiglio che  sovrintende  al  funzionamento  di  tale  Accordo.  La
decisione di adottare un'interpretazione e' presa con una maggioranza
dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato
in modo tale da  pregiudicare  le  disposizioni  dell'articolo  X  in
materia di emendamenti. 
3. In  circostanze  eccezionali,  la  Conferenza  dei  Ministri  puo'
decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal
presente  Accordo  o  da  un  Accordo  commerciale  multilaterale,  a
condizione che tale decisione sia presa da tre quarti (4) dei Membri,
salvo diverse disposizioni del presente paragrafo. 
   a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo e' 
      sottoposta all'esame della Conferenza dei Ministri 
      conformemente alla prassi di decisione all'unanimita'. La 
      Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 
      90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo 
      non si raggiunge l'unanimita', la  decisione  di  concedere  la
deroga viene presa da tre quarti dei Membri. 
   b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali 
      multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi 
      allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al 
      Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi 
      di servizi o al Consiglio TRIPS, affinche' la esamini per un 
      periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, 
      il Consiglio competente presenta una relazione alla  Conferenza
dei Ministri. 
4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga
specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione,
i termini e  le  condizioni  che  disciplinano  l'applicazione  della
deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse  per
un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza  dei
Ministri  entro   un   anno   dalla   data   della   concessione,   e
successivamente ogni anno fino alla loro scadenza.  In  occasione  di
ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le
circostanze eccezionali che giustificano la deroga e  se  sono  stati
rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga.  In  base
al  riesame  annuale  la  Conferenza  dei  Ministri  puo'  prorogare,
modificare o abrogare la deroga. 
5.  Le  decisioni  prese  nell'ambito  di  un   Accordo   commerciale
plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative e interpretazioni e
deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo. 
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(1) Si  considera  che  l'organismo   in   questione   abbia   deciso
   all'unanimita' su una questione  sottoposta  alla  sua  attenzione
   qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la
   decisione si opponga formalmente alla decisione proposta. 
(2) In nessun caso il numero dei voti delle Comunita' europee  e  dei
   loro Stati membri puo' superare il numero degli Stati membri delle
   Comunita' europee. 
(3) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di
   conciliazione sono prese solo in  conformita'  delle  disposizioni
   dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Intesa sulla risoluzione  delle
   controversie. 
(4) Una decisione di concedere una deroga  in  merito  a  un  obbligo
   soggetto  a  un  periodo  di  transizione  o  ad   un'applicazione
   progressiva  che  il  Membro,  richiedente  la  deroga,   non   ha
   rispettato entro la fine del periodo  in  questione,  puo'  essere
   presa solo all'unanimita'.