DECISIONE SULLE MISURE A FAVORE DEI PAESI MENO AVANZATI I Ministri, riconoscendo la drammatica situazione dei paesi meno avanzati e la necessita' di garantire la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale mondiale e di adottare ulteriori misure per migliorare le loro oppurtunita' commerciale; riconoscendo le specifiche esigenze dei paesi meno avanzati nel settore dell'accesso al mercato, in cui il mantenimento di un accesso preferenziale rimane uno strumento essenziale per migliorare le loro opportunita' commerciali; riaffermando il loro impegno a dare piena applicazione alle disposizioni relative ai paesi meno avanzati di cui ai paragrafi 2, lettera d) 6 e 8 della Decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e piu' favorevole, sulla reciprocita' e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo; visto l'impegno dei partecipanti sancito nella Parte I, lettera B, punto vii) della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, 1. decidono che, qualora cio' non sia gia' previsto negli strumenti negoziati nel corso dell'Uruguay Round e in deroga alla loro accettazione di tali strumenti, i paesi meno avanzati, fintanto che continuano a far parte di tale categoria, pur rispettando le norme generali enunciate nei suddetti strumenti, sono tenuti ad assumere impegni e a fare concessioni solo nella misura in cui cio' e' compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo, finanziarie e commerciali, o con le loro capacita' amministrative e istituzionali. Ai paesi meno avanzati si concede un anno in piu', a decorrere dal 15 aprile 1994, per presentare i loro elenchi conformemente a quanto previsto nell'articolo XI dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; 2. concordano che: i) la rapida attuazione di tutte le misure speciali e differenziali adottate in favore dei paesi meno avanzati, ivi comprese quelle adottate nel contesto dell'Uruguay Round, e' assicurata, tra l'altro, tramite una revisione periodica di tali misure; ii) per quanto possibile, le concessioni NPF relative alle misure tariffarie e non tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round per quanto riguarda i prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per i paesi meno avanzati possono essere varate autonomamente, anticipatamente e senza scaglionamenti. Si studia la possibilita' di migliorare ulteriormente l'SPG e gli altri sistemi d'intervento per i prodotti le cui esportazioni rivestono particolare interesse per i paesi meno avanzati; iii) le norme figuranti nei vari accordi e strumenti e le disposizioni transitorie dell'Uruguay Round dovrebbero essere applicate in modo elastico e favorevole ai paesi meno avanzati. A tal fine, si dimostra la massima comprensione per le specifiche e motivate preoccupazioni manifestate dai paesi meno avanzati in seno ai Consigli e Comitati competenti; iv) nell'applicare le misure di esenzione dai dazi sulle importazioni e le altre misure di cui all'articolo XXXVII, paragrafo 3, lettera c) del GATT 1947 e alle disposizioni corrispondenti del GATT 1994, si presta particolare attenzione alle esportazioni che rivestono un interesse per i paesi meno avanzati; v) ai paesi meno avanzati si accorda un'assistenza tecnica notevolmente maggiorata per quanto riguarda lo sviluppo, il consolidamento e la diversificazione della base della loro produzione e delle loro esportazioni, ivi comprese quelle di servizi, nonche' per la promozione commerciale, onde consentire loro di trarre il massimo vantaggio dalla liberalizzazione dell'accesso ai mercati; 3. concordano di esercitare una costante sorveglianza sulle specifiche esigenze dei paesi meno avanzati e di continuare a promuovere l'adozione di misure positive che favoriscano l'espansione delle opportunita' commerciali a favore dei suddetti paesi. DICHIARAZIONE SUL CONTRIBUTO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE COERENZA A LIVELLO GLOBALE NELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE 1. I Ministri riconoscono che la globalizzazione dell'economia mondiale ha provocato una progressiva crescita delle interazione tra le politiche economiche perseguite dai singoli paesi, ivi comprese le interazioni tra gli aspetti strutturali, macroeconomici, commerciali, finanziari e dello sviluppo della definizione delle politiche economiche. Il compito di armonizzare tali politiche ricade anzitutto sui governi nazionali, ma la loro coerenza sul piano internazionale puo' svolgere un ruolo importante e prezioso nel renderle piu' efficaci a livello nazionale. Gli accordi raggiunti nell'Uruguay Round dimostrano che tutti i governi partecipanti riconoscono il contributo che possono dare le politiche commerciali liberali ad una sana crescita e al positivo sviluppo delle loro economie e dell'economia mondiale nel suo complesso. 2. Un'efficace cooperazione in ciascun settore della politica economica contribuisce al progresso in altri campi. Una maggiore stabilita' dei tassi di cambio, basata su condizioni economiche e finanziarie di fondo piu' armoniose, dovrebbe contribuire all'espansione degli scambi, a una crescita e a uno sviluppo sostenibili e alla correzione degli squilibri esterni. Occorre inoltre assicurare un flusso adeguato e tempestivo di risorse finanziarie e di investimenti reali, a condizioni agevolate o di mercato, ai paesi in via di sviluppo e intensificare gli sforzi per risolvere i problemi dell'indebitamento, per contribuire a garantire la crescita e lo sviluppo dell'economia. La liberalizzazione degli scambi assume un'importanza crescente per il successo dei programmi di adeguamento avviati da molti paesi, spesso al prezzo di notevoli problemi sociali di transizione. A tale proposito, i Ministri prendono atto del ruolo della Banca mondiale e dell'FMI nel favorire l'adeguamento alla liberalizzazione degli scambi, anche tramite il sostegno ai paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari che devono sostenere i costi a breve termine delle riforme del commercio agricolo. 3. L'esito positivo dell'Uruguay Round costituisce un notevole contributo verso una maggiore coerenza e complementarita' delle politiche economiche internazionali. I risultati dell'Uruguay Round garantiscono un ampliamento dell'accesso al mercato a vantaggio di tutti i paesi, nonche' un contesto di discipline commerciali multilaterali piu' solide. Essi garantiscono inoltre una gestione piu' trasparente della politica commerciale e una maggiore consapevolezza dei vantaggi di un ambiente commerciale aperto dal punto di vista della concorrenzialita' interna. Il sistema commerciale multilaterale rafforzato che emerge dall'Uruguay Round ha i requisiti per fornire un contesto migliore per la liberalizzazione, per contribuire a una sorveglianza piu' efficace e per garantire un rigoroso rispetto delle norme e delle discipline concordate a livello internazionale. Grazie a questi miglioramenti, negli anni a venire la politica commerciale potra' svolgere un ruolo piu' sostanziale nel garantire la coerenza a livello globale, della definizione delle politiche economiche. 4. I Ministri riconoscono, tuttavia, che non si possono risolvere le difficolta' che hanno origine al di fuori del campo commerciale con misure adottate unicamente in questo campo. Cio' sottolinea l'importanza degli sforzi volti a consolidare altri elementi della definizione delle politiche economiche a livello globale, a integrazione di un'efficace applicazione dei risultati conseguiti nell'Uruguay Round. 5. I collegamenti esistenti tra i vari aspetti della politica economica richiedono che internazionali responsabili di ciascuno di questi settori seguano politiche coerenti che si sostengono reciprocamente. L'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe pertanto perseguire e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali responsabili in campo monetario e finanziario, nel rispetto del mandato, dei requisiti di riservatezza e della necessaria autonomia delle procedure decisionali di ciascuna istituzione, ed evitando di imporre ai governi condizioni aggiuntive o incrociate. I Ministri invitano inoltre il Direttore generale dell'OMC ad analizzare con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e con il Presidente della Banca mondiale le implicazioni delle competenze dell'OMC ai fini della sua cooperazione con le istituzioni di Bretton Woods, nonche' le forme che tale cooperazione potrebbe assumere, onde conseguire una maggiore coerenza nella definizione a livello globale delle politiche economiche. DECISIONE SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA I Ministri decidono di raccomandare l'adozione da parte della Conferenza dei Ministri della decisione sul miglioramento e sulla revisione delle procedure di notifica riportata in appresso. I Membri, desiderano migliorare il funzionamento delle procedure di notifica nell'ambito dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "Accordo OMC"), e contribuire in tal modo alla trasparenza delle politiche commerciali dei Membri e all'efficacia dei sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti; ricordando gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica previsti dall'Accordo OMC, ivi compresi gli obblighi assunti ai sensi di specifici protocolli di adesione, deroghe e altri accordi stipulati dai Membri, concordano quanto segue: I. Obbligo generale di notifica I Membri affermano il loro impegno a rispettare gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica derivanti dagli Accordi commerciali multilaterali e, se del caso, dagli Accordi commerciali plurilaterali. I Membri ricordano i loro impegni specificati nell'Intesa relativa alle notifiche, alle consultazioni, alla risoluzione delle controversie e alla sorveglianza adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/210). Per quanto riguarda il loro impegno, sancito da tale Intesa, a notificare, per quanto possibile, l'adozione da parte loro di misure commerciali che incidono sul funzionamento del GATT 1994, notifica che lascia di per se' impregiudicate le opinioni sulla compatibilita' di tali misure con gli Accordi commerciali multilaterali o, se del caso, con gli Accordi commerciali plurilaterali o sui loro rapporti con i diritti e gli obblighi previsti dai suddetti Accordi, i Membri concordano di seguire, come opportuno, l'elenco di misure allegato alla presente decisione. I Membri concordano pertanto che l'introduzione o la modifica di tali misure e' soggetta ai requisiti di notifica di cui all'Intesa del 1979. II. Registro centrale delle notifiche Si istituisce un registro centrale delle notifiche sotto la responsabilita' del Segretariato. I Membri continuano a seguire le procedure di notifica esistenti, ma il Segretariato garantisce che nel registro centrale siano annotati elementi di informazione forniti dal Membro interessato in relazione alla misura in questione, quali il suo scopo, gli scambi interessati e la disposizione ai sensi della quale e' stata notificata. Il registro centrale elabora delle referenze incrociate tra le registrazioni delle notifiche per Membro e per obbligo. Il registro centrale informa annualmente ciascun Membro degli obblighi di notifica periodici che tale Membro e' tenuto a soddisfare nel corso dell'anno seguente. Il registro centrale attira l'attenzione dei singoli Membri sugli obblighi di notifica periodici inevasi. Le informazioni contenute nel registro centrale relative alle singole notifiche sono messe a disposizione, su richiesta, di qualsiasi Membro abilitato a ricevere la notifica in questione. III. Revisione degli obblighi e delle procedure di notifica Il Consiglio per gli scambi di merci effettua una revisione degli obblighi e delle procedure di notifica previsti dagli Accordi figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC. Tale revisione e' svolta da un gruppo di lavoro cui possono partecipare tutti i Membri. Il suddetto gruppo di lavoro e' costituito immediatamente dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. Il mandato del gruppo di lavoro e' il seguente: - effettuare una revisione completa di tutti gli obblighi di notifica esistenti dei Membri istituiti ai sensi degli Accordi figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC, al fine di semplificare, standardizzare e consolidare quanto piu' possibile tali obblighi e di aumentare l'osservanza dei suddetti obblighi, tenendo presente l'obiettivo primario di rendere piu' trasparenti le politiche commerciali dei Membri e piu' efficaci i sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti, e tenendo presente inoltre l'eventuale necessita' di assistenza di alcuni paesi in via di sviluppo Membri per soddisfare i loro obblighi in materia di notifica; - presentare raccomandazioni al Consiglio per gli scambi di merci entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. ALLEGATO ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SOGGETTE A NOTIFICA Tariffe (comprese l'ampiezza e la portata dei consolidamenti, le disposizioni SPG, le aliquote applicate ai membri di zone di libero scambio o di unioni doganali e le altre preferenze) Contingenti tariffari e imposte addizionali Restrizioni quantitative, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio che interessano le importazioni Altre misure non tariffarie quali i requisiti di licenza e le prescrizioni in materia di miscelazione; prelievi variabili Valore in dogana Norme d'origine Appalti pubblici Ostacoli tecnici Misure di salvaguardia Misure antidumping Misure compensative Imposte sulle esportazioni Sussidi all'esportazione, esenzioni fiscali e finanziamenti agevolati per le esportazioni Zone franche, compresa la fabbricazione con materiali soggetti a vincoli doganali Restrizioni alle esportazioni, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio Altri aiuti di Stato, ivi comprese le sovvenzioni, esenzioni fiscali Ruolo delle imprese commerciali statali Controlli sui cambi relativi alle importazioni o alle esportazioni Commercio di scambio effettuato su disposizioni delle autorita' nazionali Ogni altra misura contemplata dagli Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC 1 Il presente elenco lascia inalterati i requisiti di notifica esistenti ai sensi degli Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC o, se del caso, degli Accordi commerciali plurilaterali figuranti all'allegato 4 dell'Accordo OMC. DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI TRA L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE I Ministri, prendendo atto degli stretti rapporti tra le PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 e il Fondo monetario internazionale, e delle disposizioni del GATT 1947 che disciplinano tali rapporti, in particolare l'articolo XV del GATT 1947; riconoscendo il desiderio dei Partecipanti di basare i rapporti tra l'Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC, sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale, ribadiscono che, salvo diverse disposizioni dell'Atto finale, i rapporti tra l'OMC e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC, si basano sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale. DECISIONE SULLE MISURE RELATIVE AI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PROGRAMMA DI RIFORMA SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO MENO AVANZATI IMPORTATORI NETTI DI PRODOTTI ALIMENTARI 1. I Ministri riconoscono che la progressiva attuazione dell'insieme dei risultati dell'Uruguay Round generera' sempre maggiori occasioni di espansione degli scambi e di crescita economica, a vantaggio di tutti i partecipanti. 2. I Ministri riconoscono che, nel corso dello svolgimento del programma di riforma che portera' ad una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, i paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari possono risentire effetti negativi dal punto di vista della disponibilita' di adeguate forniture di generi alimentari di base da fonti esterne a condizioni e modalita' ragionevoli, ivi comprese difficolta' a breve termine per finanziare livelli di importazioni commerciali di generi alimentari di base. 3. I Ministri concordano pertanto di istituire adeguati meccanismi per garantire che l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round in materia di scambi di prodotti agricoli non incida negativamente sulla disponibilita' di aiuti alimentari ad un livello sufficiente a continuare a fornire assistenza in risposta al fabbisogno alimentare dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari. A tal fine, i Ministri concordano: i) di riesaminare il livello degli aiuti alimentari periodicamente stabilito dal Comitato per l'aiuto alimentare ai sensi della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986 e di avviare negoziati nelle sedi competenti per stabilire un livello di impegni in materia di aiuti alimentari sufficiente a soddisfare le legittime esigenze dei paesi in via di sviluppo nel corso del programma di riforma; ii) di adottare orientamenti per garantire che una proporzione crescente di prodotti alimentari di base sia fornita ai paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari sotto forma di aiuti non rimborsabili e/o alle adeguate condizioni agevolate conformemente all'articolo IV della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986; iii) di esaminare con la massima attenzione, nel contesto dei loro programmi di aiuti, le richieste di assistenza tecnica e finanziaria dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari per consentire loro di aumentare la loro produttivita' e le loro infrastrutture agricole. 4. I Ministri concordano inoltre di fare in modo che qualsiasi accordo relativo ai crediti all'esportazione per i prodotti agricoli preveda adeguate disposizioni sul trattamento differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari. 5. I Ministri riconoscono che in conseguenza dell'Uruguay Round alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare difficolta' a breve termine per finanziare i normali livelli di importazioni commerciali e che tali paesi possono essere ammessi a beneficiare delle risorse delle istituzioni finanziarie internazionali ai sensi degli strumenti esistenti o degli strumenti che possono essere istituiti, nel contesto dei programmi di adeguamento, per far fronte alle suddette difficolta' di finanziamento. A tale proposito i Ministri prendono atto del paragrafo 37 della relazione del Direttore generale alle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 in merito alle sue consultazioni con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e il Presidente della Banca mondiale (MTN. GNG/NG14/W/35). 6. Le disposizioni della presente decisione sono soggette a periodica revisione da parte della Conferenza dei Ministri, e l'attuazione della presente decisione e' sottoposta alla sorveglianza, se del caso, del Comitato per l'agricoltura. DECISIONE SULLA NOTIFICA DI PRIMO INSERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO I Ministri concordano che i partecipanti che mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento notificano al Segretariato del GATT tutti i dettagli delle misure da prendere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 di tale Accordo entro il 1 ottobre 1994. Il Segretariato del GATT comunica immediatamente le suddette notifiche agli altri partecipanti per loro informazione. Le suddette notifiche sono messe a disposizioni dell'Organo di controllo dei tessili, non appena esso viene istituito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 21 dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento. DECISIONE SULLA PROPOSTA DI INTESA RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI STANDARD OMC-ISO I Ministri decidono di raccomandare che il Segretariato dell'Organizzazione mondiale del commercio concluda un'intesa con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ("ISO") per istituire un sistema informativo in base al quale: 1. i membri dell'ISONET trasmettono al centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra le notifiche di cui alle lettere C e J del Codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme dell'allegato 3 dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, nel modo indicato in tale allegato; 2. nei programmi di lavoro di cui al paragrafo J si utilizzano i sistemi di classificazione (alfa)numerici seguenti: a) un sistema di classificazione delle norme che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica relativa all'argomento; b) un sistema di codifica delle fasi che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della fase di sviluppo della norma: a tal fine, si dovrebbero distinguere almeno cinque fasi di sviluppo: (1) la fase in cui si e' presa la decisione di elaborare una norma, ma non sono ancora iniziati i lavori tecnici; (2) la fase in cui sono iniziati i lavori tecnici, ma non e' ancora cominciato il periodo per la presentazione di osservazioni; (3) la fase in cui il periodo per la presentazione di osservazioni e' iniziato, ma non e' ancora terminato; (4) la fase in cui e' terminato il periodo per la presentazione di osservazioni, ma la norma non e' stata ancora adottata; e (5) la fase in cui la norma e' stata adottata. c) un sistema di individuazione che comprenda tutte le norme internazionali e consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della norma internazionale o delle norme internazionali utilizzate come base; 3. il centro d'informazioni ISO/CEI trasmette immediatamente al Segretariato copie di tutte le notifiche di cui alla lettera C del Codice di procedura; 4. il centro d'informazioni ISO/CEI pubblica periodicamente le informazioni ricevute nelle notifiche che gli vengono presentate ai sensi delle lettere C e J del Codice di procedura: la suddetta pubblicazione, per la quale si puo' percepire una ragionevole quota di abbonamento, e' messa a disposizione dei membri di ISONET e, attraverso il Segretariato, dei Membri dell'OMC. DECISIONE SUL RIESAME DELLA PUBBLICAZIONE DEL CENTRO D'INFORMAZIONI ISO/CEI I Ministri decidono che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'allegato 1A della 'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito ai sensi di tale Accordo, fatte salve le disposizioni in materia di consultazioni e di risoluzione delle controversie, riesamina, almeno una volta l'anno, la pubblicazione edita dal Centro d'informazioni ISO/CEI sulle informazioni ricevute in conformita' del Codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'Accordo, al fine di offrire ai Membri la possibilita' di discutere qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del suddetto Codice. Per facilitare tale discussione, il Segretariato fornisce un elenco in cui si riportano, per Membro, tutti gli enti di normalizzazione che hanno accettato il Codice, nonche' un elenco degli enti di normalizzazione che hanno accettato il Codice o hanno ritirato la loro accettazione a decorrere dal riesame precedente. Il Segretariato distribuisce inoltre tempestivamente ai Membri copie delle notifiche che riceve dal Centro d'informazioni ISO/CEI. DECISIONE SULLA PREVENZIONE DELLE ELUSIONI I Ministri, prendendo atto che, sebbene il problema dell'elusione delle misure relative ai dazi antidumping sia stato affrontato nei negoziati che hanno preceduto l'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, i negoziatori non sono riusciti a concordare un testo specifico; consapevoli del fatto che sarebbe auspicabile poter applicare quanto prima norme uniformi in questo campo, decidono di demandare la soluzione della questione al Comitato per le pratiche antidumping istituito ai sensi di tale Accordo. DECISIONE SULLA REVISIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Ministri decidono quanto segue: il criterio di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 6 dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 viene rivisto dopo un periodo di tre anni al fine di valutare la possibilita' di applicazione generale. DICHIARAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AI SENSI DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 O DELLA PARTE V DELL'ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE I Ministri riconoscono, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie ai sensi dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della Parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la necessita' di una prassi coerente di risoluzione delle controversie attinenti a misure antidumping e a dazi compensativi. DECISIONE RELATIVA AI CASI IN CUI LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI HANNO MOTIVO DI DUBITARE DELLA VERIDICITA' O DELLA CORRETTEZZA DEL VALORE DICHIARATO I Ministri invitano il Comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 ad adottare la decisione seguente: Il Comitato per la valutazione in dogana, riaffermando che il valore di transazione costituisce la principale base di valutazione ai sensi dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (in appresso denominato "l'Accordo"); riconoscendo che le amministrazioni doganali possono trovarsi ad affrontare casi in cui hanno motivo di dubitare della veridicita' o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti dagli operatori a sostegno di un valore dichiarato; sottolineando che in tali circostanze le amministrazioni doganali non dovrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali degli operatori; tenendo conto dell'articolo 17 dell'Accordo, del paragrafo 6 dell'allegato III dell'Accordo e delle decisioni pertinenti del Comitato tecnico per la valutazione in dogana, decide quanto segue: 1. Qualora sia stata presentata una dichiarazione e l'amministrazione doganale abbia motivo di dubitare della veridicita' o della correttezza dei particolare o dei documenti prodotti a sostegno di tale dichiarazione, l'amministrazione doganale puo' chiedere all'importatore di fornire ulteriori giustificazioni, ivi compresi documenti o altre prove, a riprova del fatto che il valore dichiarato rappresenta l'importo totale effettivamente pagato o pagabile per le merci importate, adeguato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni, o in assenza di risposta, l'amministrazione doganale nutre ancora ragionevoli dubbi sulla veridicita' o sulla correttezza del valore dichiarato, si puo' ritenere, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 11, che il valore in dogana delle merci importate non puo' essere stabilito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Prima di prendere una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica all'importatore, su richiesta per iscritto, i motivi che la inducano a dubitare della veridicita' o della correttezza dei particolare o dei documenti prodotti e si da' all'importatore una possibilita' ragionevole di rispondere. Quando prende una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica per iscritto all'importatore la sua decisione e le relative motivazioni. 2. E' assolutamente legittimo, nell'applicazione dell'Accordo, che un Membro aiuti un altro Membro a condizioni reciprocamente convenute. DECISIONE SUI TESTI RELATIVI AI VALORI MINIMI E ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA AGENTI ESCLUSIVI, DISTRIBUTORI ESCLUSIVI E CONCESSIONARI ESCLUSIVI I Ministri decidono di sottoporre i testi seguenti all'adozione da parte del Comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994. I Qualora un paese in via di sviluppo esprima una riserva al fine di mantenere valori minimi ufficialmente stabiliti ai termini del paragrafo 2 dell'allegato III e dimostra di agire per fondati motivi, il Comitato considera favorevolmente la richiesta di riserva. Qualora una riserva venga accolta, le modalita' e le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato III tengono pienamente conto delle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese in via di sviluppo in questione. II 1. Numerosi paesi in via di sviluppo temono che possano insorgere problemi nella valutazione delle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 i paesi in via di sviluppo Membri hanno un termine massimo di cinque anni per applicare l'Accordo. In questo contesto, i paesi in via di sviluppo Membri che si avvalgono di tale disposizione potrebbero utilizzare questo periodo per svolgere adeguati studi e prendere le altre misure necessarie per agevolarne l'applicazione. 2. In considerazione di quanto sopra, il Comitato raccomanda che il Consiglio di cooperazione doganale assista i paesi in via di sviluppo Membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a impostare e svolgere studi nei settori individuati quali fonti di potenziali problemi, ivi compresi quelli relativi alle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi. DECISIONE SULLE DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione sugli organismi sussidiari qui di seguito riportata. Il Consiglio per gli scambi di servizi, operando ai sensi dell'articolo XXIV al fine di agevolare il funzionamento e di promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, decide quanto segue: 1. Ciascun organismo sussidiario dal Consiglio presenta ogni anno, o se necessario piu' spesso, una relazione al Consiglio. Ciascuno dei suddetti organismi stabilisce il proprio regolamento interno e puo' costituire propri organismi sussidiari a seconda delle necessita'. 2. Ciascun comitato settoriale svolge i compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio e offre ai Membri la possibilita' di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa agli scambi di servizi nel settore interessato e al funzionamento dell'allegato settoriale di sua competenza. Tali compiti comprendono: a) l'esercizio di una continua attivita' di esame e di sorveglianza sull'applicazione dell'Accordo in relazione al settore interessato; b) la formulazione di proposte e raccomandazioni da presentare al Consiglio in relazione a qualsiasi questione relativa agli scambi nel settore interessato; c) se esiste un allegato relativo al settore, la valutazione delle proposte di modifica di tale allegato settoriale, e la presentazione delle adeguate raccomandazioni al Consiglio; d) la creazione di un ambito per le discussioni tecniche, lo svolgimento di studi sulle misure dei Membri e l'esame di qualsiasi altra questione tecnica che incida sugli scambi di servizi nel settore interessato; e) la fornitura di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri e dei paesi in via di sviluppo che negoziano l'adesione all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'applicazione di obblighi o ad altre questioni che incidano sugli scambi di servizi nel settore interessato; e f) la cooperazione con qualsiasi altro organismo sussidiario istituito ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi o con qualsiasi altra organizzazione internazionale attiva in uno dei settori interessati. 3. Si costituisce un Comitato per gli scambi di servizi finanziari che svolge i compiti figuranti al paragrafo 2. DECISIONE RELATIVA AD ALCUNE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata. Il Consiglio per gli scambi di servizi, tenendo conto della specifica natura degli obblighi e degli impegni specifici dell'Accordo, e degli scambi di servizi, in relazione alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli XXII e XXIII, decide quanto segue: 1. Si istituisce un registro delle persone che possono far parte dei panel al fine di agevolare la selezione dei componenti di tali panel. 2. A tal fine, i Membri possono suggerire i nomi di persone che possiedano le qualifiche di cui al paragrafo 3 da inserire nel registro e forniscono un curriculum vitae delle loro qualifiche che comprenda, se del caso, indicazioni sulla loro competenza in determinati settori. 3. I panel sono composti da persone qualificate, appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni, che possiedono un'esperienza in questioni attinenti all'Accordo generale sugli scambi di servizi e/o agli scambi di servizi, ivi compresi gli aspetti normativi connessi. I componenti dei panel operano a titolo personale e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni o organizzazioni. 4. I panel istituiti per dirimere controversie relative a questioni dispongono delle competenze necessarie pertinenti agli specifici settori dei servizi interessati alla controversia. 5. Il Segretariato tiene il registro e elabora procedure per la sua amministrazione in consultazione con il Presidente del Consiglio. DECISIONE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI E L'AMBIENTE I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata. Il Consiglio per gli scambi di servizi, riconoscendo che le misure necessarie per proteggere l'ambiente possono contrastare con le disposizioni dell'Accordo; prendendo atto che, dato che l'obiettivo tipico delle misure necessarie per proteggere l'ambiente e' la tutela della vita e della salute umana, animale o vegetale, non e' chiara la necessita' di ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute all'articolo XIV, lettera b), decide quanto segue: 1. Al fine di stabilire se sono necessarie eventuali modifiche all'articolo XIV dell'Accordo per tener conto di tali misure, il Consiglio chiede al Comitato per gli scambi e l'ambiente di condurre uno studio e di compilare una relazione, con eventuali raccomandazioni, in merito ai rapporti tra gli scambi di servizi e l'ambiente, ivi comprese le questioni dello sviluppo sostenibile. Il Comitato esamina inoltre la pertinenza degli accordi intergovernativi dal punto di vista dell'ambiente e dei loro rapporti con l'Accordo. 2. Il Comitato presenta in una relazione i risultati dei propri lavori alla prima riunione biennale della Conferenza dei Ministri successiva all'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE I Ministri, prendendo atto degli impegni derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round in relazione alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi; consapevoli che gli obiettivi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, ivi comprese la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi e l'espansione delle loro esportazioni di servizi; riconoscendo l'importanza di raggiungere livelli di impegni piu' elevati in relazione alla circolazione delle persone fisiche, al fine di rendere piu' equilibrati i vantaggi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi, decidono quanto segue: 1. I negoziati sull'ulteriore liberalizzazione della circolazione delle persone fisiche al fine di prestare servizi continuano oltre la conclusione dell'Uruguay Round, per permettere il raggiungimento di livelli di impegni piu' elevati da parte dei partecipanti ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. 2. Si istituisce un Gruppo di negoziazione sulla circolazione delle persone fisiche per portare avanti i negoziati. Il Gruppo stabilisce il proprio regolamento interno e presenta relazioni periodiche al Consiglio per gli scambi di servizi. 3. Il Gruppo di negoziazione tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 4. Gli impegni derivanti dai suddetti negoziati sono iscritti negli Elenchi degli impegni specifici dei Membri. DECISIONE SUI SERVIZI FINANZIARI I Ministri, prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi finanziari alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "Accordo OMC"), decidono quanto segue: 1. Alla conclusione di un periodo che termina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri sono liberi di ampliare, modificare o ritirare in tutto o in parte i loro impegni in questo settore senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. Al termine stesso, i Membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e fino al termine del periodo di cui sopra, le esenzioni figuranti nell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II che sono condizionate al livello degli impegni assunti da altri partecipanti o alle esenzioni concesse da altri partecipanti non si applicano. 2. Il Comitato per gli scambi di servizi finanziari segue i progressi di ogni negoziato avviato ai sensi della presente decisione e presenta una relazione al proposito al Consiglio per gli scambi di servizi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO I Ministri, prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "Accordo OMC"), decidono quanto segue: 1. Si avviano negoziati su base spontanea, nel settore dei servizi di trasporto marittimo, nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. Tali negoziati hanno carattere generale e si propongono l'obiettivo di definire impegni nel campo dei trasporti internazionali, dei servizi accessori e dell'accesso alle strutture portuali e del loro utilizzo, per giungere all'eliminazione delle restrizioni entro un determinato periodo. 2. Si istituisce un Gruppo di negoziazione per i servizi di trasporto marittimo (Negotiating Group on Maritime Transport Services, in appresso denominato "NGMTS") per svolgere questo mandato. Il NGMTS presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati. 3. I negoziati nell'ambito del NGMTS sono aperti alle Comunita' europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente, hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi: l'Argentina, il Canada, le Comunita' europee e i loro Stati membri, la Corea, le Filippine, la Finlandia, Hong Kong, l'Indonesia, l'Islanda, la Malaysia, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, Singapore, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera, la Thailandia e la Turchia. Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'Accordo OMC. 4. Il NGMTS tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il giugno 1996. La relazione finale del NGMTS prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati. 5. Fino alla conclusione dei negoziati, l'applicazione a questo settore dell'articolo II e dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II e' sospesa e non e' necessario elencare le esenzioni NPF. A conclusione dei negoziati, i Membri sono liberi di ampliare, modificare o ridurre eventuali impegni assunti in questo settore nel corso dell'Uruguay Round senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'Accordo. Al tempo stesso, i Membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. Qualora i negoziati non dovessero concludersi positivamente, il Consiglio per gli scambi di servizi decidera' se portare avanti i negoziati in conformita' del presente mandato. 6. Gli eventuali impegni dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'Accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'Accordo. 7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 4, resta inteso che i partecipanti non applicano alcuna misura che incida sugli scambi di servizi di trasporto marittimo se non in risposta a misure applicate da altri paesi e al fine di mantenere o ampliare la liberta' di prestazione di servizi di trasporto marittimo, ne' applica misure in modo tale da migliorare la propria posizione il proprio potere negoziale. 8. L'applicazione del paragrafo 7 e' soggetta alla sorveglianza del NGMTS. Ciascun partecipante puo' attirare l'attenzione del NGMTS su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGMTS non appena ricevute dal Segretariato. DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE I Ministri decidono quanto segue: 1. Si avviano negoziati su base spontanea, per conseguire una progressiva liberalizzazione degli scambi di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni (in appresso denominati "telecomunicazioni di base"), nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. 2. Senza pregiudizio per il loro esito, i negoziati hanno carattere generale e nessun settore delle telecomunicazioni di base e' escluso a priori. 3. Si istituisce un Gruppo di negoziazione per le telecomunicazioni di base (Negotiating Group on Basic Telecomunications, in appresso denominato "NGBT") per svolgere questo mandato. Il NGBT presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati. 4. I negoziati nell'ambito del NGBT sono aperti alle Comunita' europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente, hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi: l'Australia, l'Austria, il Canada, il Cile, Cipro, le Comunita' europee e i loro Stati membri, la Corea, la Finlandia, il Giappone, Hong Kong, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Repubblica slovacca, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e la Turchia e l'Ungheria. Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 5. Il NGBT tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il 30 aprile 1996. La relazione finale del NGBT prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati. 6. Tutti gli impegni derivanti dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'Accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'Accordo. 7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 5, resta inteso che nessun partecipante applica alcuna misura che incida sugli scambi di telecomunicazioni di base in modo tale da migliorare la propria posizione o il proprio potere negoziale. Resta inteso che la presente disposizione non osta al perseguimento di accordi commerciali e governativi relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazioni di base. 8. L'applicazione del paragrafo 7 e' soggetta alla sorveglianza del NGBT. Ciascun partecipante puo' attirare l'attenzione del NGBT su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo 7. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGBT non appena ricevute dal Segretariato. DECISIONE SUI SERVIZI PROFESSIONALI I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per gli scambi di servizi adotti, nel corso della sua prima riunione, la decisione riportata qui di seguito. Il Consiglio per gli scambi di servizi, riconoscendo l'impatto delle misure regolamentari relative alle qualifiche professionali, alle normative tecniche e alle licenze sull'espansione degli scambi di servizi professionali; desiderando istituire norme multilaterali per garantire che, quando si assumono impegni specifici, le suddette misure regolamentari non costituiscano inutili ostacoli alla fornitura di servizi professionali, decidono quanto segue: 1. Il programma di lavoro previsto all'articolo VI, paragrafo 4 sulla regolamentazione interna dovrebbe essere avviato immediatamente. A tal fine, si costituisce un Gruppo di lavoro sui servizi professionali incaricato di effettuare uno studio e di presentare una relazione, con le opportune raccomandazioni, sulle norme necessarie per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, alle norme tecniche e agli obblighi di licenza nel settore dei servizi professionali non costituiscano inutili ostacoli agli scambi. 2. In via prioritaria, il Gruppo di lavoro formula raccomandazioni per l'elaborazione di norme multilaterali nel settore della contabilita', in modo da rendere operativi gli impegni specifici. Nel formulare tali raccomandazioni, il Gruppo di lavoro si concentra: a) sulla definizione di norme multilaterali relative all'accesso al mercato onde garantire che i requisiti della regolamentazione interna i) si basino su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacita' di prestare il servizio in questione, e ii) non siano piu' onerosi di quanto e' necessario per garantire la qualita' del servizio, in modo da favorire l'effettiva liberalizzazione dei servizi contabili; b) sull'uso degli standard internazionali e, in questo contesto, promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti definite ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 5, lettera b), in modo da dare piena applicazione all'articolo VII, paragrafo 5; c) sulla promozione di un'effettiva applicazione dell'articolo VI, paragrafo 6 dell'Accordo, istituendo orientamenti per il riconoscimento delle qualifiche. Nell'elaborazione delle suddette norme, il Gruppo di lavoro tiene conto dell'importanza degli organismi governativi e non governativi che disciplinano i servizi professionali. DECISIONE SULL'ADESIONE ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI 1. I Ministri invitano il Comitato sugli appalti pubblici istituito ai sensi dell'Accordo sugli appalti pubblici figurante all'allegato 4 b) dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio a chiarire che: a) qualora un Membro sia interessato ad aderire conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 2 dell'Accordo sugli appalti pubblici, tale Membro comunica il suo interessamento al Direttore generale OMC, fornendogli le informazioni pertinenti, ivi compresa un'offerta relativa agli organismi contemplati da inserire nell'Appendice I, tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'Accordo, in particolare dell'articolo I e, se del caso, dell'articolo V; b) tale comunicazione viene trasmessa alle Parti dell'Accordo; c) il Membro interessato ad aderire tiene consultazioni con le Parti sulle condizioni della sua adesione all'Accordo; d) al fine di facilitare l'adesione, su richiesta del Membro in questione o di una delle Parti dell'Accordo, il Comitato istituisce un gruppo di lavoro. Tale gruppo di lavoro esamina: i) l'offerta relativa agli organismi contemplati presentata dal Membro candidato all'adesione, e ii) le informazioni pertinenti relative alle possibilita' di esportazione nei mercati delle Parti, tenendo conto delle capacita' di esportazione esistenti e potenziali del Membro candidato all'adesione e delle possibilita' di esportazione per le Parti nel mercato del Membro candidato all'adesione; e) dopo che il Comitato ha preso una decisione in cui si concordano le condizioni di adesione, ivi compresi gli elenchi degli organismi contemplati del Membro che aderisce all'Accordo, quest'ultimo deposita presso il Direttore generale dell'OMC uno strumento di adesione che specifica le condizioni in tal modo concordate. Gli elenchi degli organismi contemplati del Membro che aderisce all'Accordo, in lingua inglese, francese e spagnola, sono allegati all'Accordo; f) prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, le pro- cedure di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle Parti contraenti del GATT 1947 interessate ad aderire, e i compiti attribuiti al Direttore generale dell'OMC sono svolti dal Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. 2. Si prende atto che le decisioni del Comitato sono prese all'unanimita'. Si prende atto altresi' che qualunque Parte puo' invocare la clausola di non applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 11. DECISIONE SULL'APPLICAZIONE E SULLA REVISIONE DELL'INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I Ministri, memori della decisione del 22 febbraio 1994 in base alla quale le norme e procedure esistenti del GATT 1947 in materia di risoluzione delle controversie rimangono in vigore fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. invitano i Consigli e i Comitati competenti a decidere che esse rimangono in essere ai finii di dirimere le controversie per le quali sia stata presentata richiesta di consultazioni precedentemente a tale data; invitano la Conferenza dei Ministri ad effettuare una revisione completa delle norme e delle procedure in materia di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e a prendere una decisione in occasione della sua prima riunione successiva alla conclusione di detta revisione sull'opportunita' di mantenere, modificare o abolire le suddette norme e procedure in materia di risoluzione delle controversie.