(Decisioni)
       DECISIONE SULLE MISURE A FAVORE DEI PAESI MENO AVANZATI 
I Ministri, 
   riconoscendo la drammatica situazione dei paesi meno avanzati e la
necessita' di garantire la loro effettiva partecipazione  al  sistema
commerciale mondiale e di adottare ulteriori misure per migliorare le
loro oppurtunita' commerciale; 
   riconoscendo le specifiche esigenze dei paesi  meno  avanzati  nel
settore dell'accesso al mercato, in cui il mantenimento di un accesso
preferenziale rimane uno strumento essenziale per migliorare le  loro
opportunita' commerciali; 
   riaffermando il  loro  impegno  a  dare  piena  applicazione  alle
disposizioni relative ai paesi meno avanzati di cui ai  paragrafi  2,
lettera d) 6 e 8 della Decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento
differenziale e piu' favorevole, sulla  reciprocita'  e  sulla  piena
partecipazione dei paesi in via di sviluppo; 
   visto l'impegno dei partecipanti sancito nella Parte I, lettera B,
punto vii) della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, 
1. decidono che, qualora cio' non sia gia' previsto  negli  strumenti
negoziati  nel  corso  dell'Uruguay  Round  e  in  deroga  alla  loro
accettazione di tali strumenti, i paesi meno avanzati,  fintanto  che
continuano a far parte di tale categoria, pur  rispettando  le  norme
generali enunciate nei suddetti strumenti, sono  tenuti  ad  assumere
impegni e a fare  concessioni  solo  nella  misura  in  cui  cio'  e'
compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo,  finanziarie
e  commerciali,  o   con   le   loro   capacita'   amministrative   e
istituzionali. Ai paesi meno avanzati si concede un anno in  piu',  a
decorrere  dal  15  aprile  1994,  per  presentare  i  loro   elenchi
conformemente a quanto previsto  nell'articolo  XI  dell'Accordo  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; 
2. concordano che: 
    i) la rapida attuazione di tutte le misure speciali e 
            differenziali adottate in favore dei paesi meno avanzati, 
               ivi comprese quelle adottate nel contesto dell'Uruguay 
             Round, e' assicurata, tra l'altro, tramite una revisione 
          periodica di tali misure; 
    ii) per quanto possibile, le concessioni NPF relative alle 
            misure tariffarie e non tariffarie concordate nell'ambito 
             dell'Uruguay Round per quanto riguarda i prodotti le cui 
                 esportazioni rivestono un interesse per i paesi meno 
                        avanzati possono essere varate autonomamente, 
                 anticipatamente e senza scaglionamenti. Si studia la 
           possibilita' di migliorare ulteriormente l'SPG e gli altri 
              sistemi d'intervento per i prodotti le cui esportazioni 
          rivestono particolare interesse per i paesi meno avanzati; 
    iii) le norme figuranti nei vari accordi e strumenti e le 
               disposizioni transitorie dell'Uruguay Round dovrebbero 
              essere applicate in modo elastico e favorevole ai paesi 
                    meno avanzati. A tal fine, si dimostra la massima 
             comprensione per le specifiche e motivate preoccupazioni 
            manifestate dai paesi meno avanzati in seno ai Consigli e 
          Comitati competenti; 
    iv) nell'applicare le misure di esenzione dai dazi sulle 
           importazioni e le altre misure di cui all'articolo XXXVII, 
            paragrafo 3, lettera c) del GATT 1947 e alle disposizioni 
                  corrispondenti del GATT 1994, si presta particolare 
          attenzione alle esportazioni che rivestono un interesse per 
          i paesi meno avanzati; 
    v) ai paesi meno avanzati si accorda un'assistenza tecnica 
          notevolmente maggiorata per quanto riguarda lo sviluppo, il 
           consolidamento e la diversificazione della base della loro 
            produzione e delle loro esportazioni, ivi comprese quelle 
              di servizi, nonche' per la promozione commerciale, onde 
                 consentire loro di trarre il massimo vantaggio dalla 
          liberalizzazione dell'accesso ai mercati; 
3.  concordano  di  esercitare  una   costante   sorveglianza   sulle
specifiche esigenze  dei  paesi  meno  avanzati  e  di  continuare  a
promuovere l'adozione di misure positive che favoriscano l'espansione
delle opportunita' commerciali a favore dei suddetti paesi. 
 
          DICHIARAZIONE SUL CONTRIBUTO DELL'ORGANIZZAZIONE 
            MONDIALE DEL COMMERCIO PER IL RAGGIUNGIMENTO 
             DI UNA MAGGIORE COERENZA A LIVELLO GLOBALE 
            NELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE 
1.  I  Ministri  riconoscono  che  la  globalizzazione  dell'economia
mondiale ha provocato una progressiva crescita delle interazione  tra
le politiche economiche perseguite dai singoli paesi, ivi comprese le
interazioni tra gli aspetti strutturali, macroeconomici, commerciali,
finanziari  e  dello  sviluppo  della  definizione  delle   politiche
economiche. Il compito di armonizzare tali politiche ricade anzitutto
sui governi nazionali, ma la loro coerenza sul  piano  internazionale
puo' svolgere un  ruolo  importante  e  prezioso  nel  renderle  piu'
efficaci a livello  nazionale.  Gli  accordi  raggiunti  nell'Uruguay
Round dimostrano che tutti  i  governi  partecipanti  riconoscono  il
contributo che possono dare le politiche commerciali liberali ad  una
sana  crescita  e  al  positivo  sviluppo  delle  loro   economie   e
dell'economia mondiale nel suo complesso. 
2.  Un'efficace  cooperazione  in  ciascun  settore  della   politica
economica contribuisce al progresso  in  altri  campi.  Una  maggiore
stabilita' dei tassi di cambio, basata  su  condizioni  economiche  e
finanziarie   di   fondo   piu'   armoniose,   dovrebbe   contribuire
all'espansione  degli  scambi,  a  una  crescita  e  a  uno  sviluppo
sostenibili  e  alla  correzione  degli  squilibri  esterni.  Occorre
inoltre  assicurare  un  flusso  adeguato  e  tempestivo  di  risorse
finanziarie e di investimenti reali,  a  condizioni  agevolate  o  di
mercato, ai paesi in via di sviluppo e intensificare gli  sforzi  per
risolvere i problemi dell'indebitamento, per contribuire a  garantire
la crescita e lo sviluppo dell'economia.  La  liberalizzazione  degli
scambi assume un'importanza crescente per il successo  dei  programmi
di adeguamento avviati da molti paesi, spesso al prezzo  di  notevoli
problemi  sociali  di  transizione.  A  tale  proposito,  i  Ministri
prendono atto del ruolo della Banca mondiale e dell'FMI nel  favorire
l'adeguamento alla liberalizzazione degli scambi,  anche  tramite  il
sostegno ai paesi in via di sviluppo importatori  netti  di  prodotti
alimentari che devono sostenere i costi a breve termine delle riforme
del commercio agricolo. 
3.  L'esito  positivo  dell'Uruguay  Round  costituisce  un  notevole
contributo verso  una  maggiore  coerenza  e  complementarita'  delle
politiche economiche internazionali. I risultati  dell'Uruguay  Round
garantiscono un ampliamento dell'accesso al mercato  a  vantaggio  di
tutti  i  paesi,  nonche'  un  contesto  di  discipline   commerciali
multilaterali piu' solide. Essi  garantiscono  inoltre  una  gestione
piu'  trasparente  della  politica   commerciale   e   una   maggiore
consapevolezza dei vantaggi di un  ambiente  commerciale  aperto  dal
punto  di  vista  della   concorrenzialita'   interna.   Il   sistema
commerciale multilaterale rafforzato che emerge dall'Uruguay Round ha
i requisiti per fornire un contesto migliore per la liberalizzazione,
per contribuire a una sorveglianza piu' efficace e per  garantire  un
rigoroso rispetto delle norme e delle discipline concordate a livello
internazionale. Grazie a questi miglioramenti, negli anni a venire la
politica commerciale potra' svolgere un ruolo  piu'  sostanziale  nel
garantire la coerenza a  livello  globale,  della  definizione  delle
politiche economiche. 
4. I Ministri riconoscono, tuttavia, che non si possono risolvere  le
difficolta' che hanno origine al di fuori del campo  commerciale  con
misure  adottate  unicamente  in  questo   campo.   Cio'   sottolinea
l'importanza degli sforzi volti a consolidare  altri  elementi  della
definizione  delle  politiche  economiche  a   livello   globale,   a
integrazione di un'efficace  applicazione  dei  risultati  conseguiti
nell'Uruguay Round. 
5. I  collegamenti  esistenti  tra  i  vari  aspetti  della  politica
economica richiedono che internazionali responsabili di  ciascuno  di
questi  settori  seguano  politiche  coerenti   che   si   sostengono
reciprocamente.  L'Organizzazione  mondiale  del  commercio  dovrebbe
pertanto   perseguire   e   sviluppare   la   cooperazione   con   le
organizzazioni  internazionali  responsabili  in  campo  monetario  e
finanziario, nel rispetto del mandato, dei requisiti di  riservatezza
e della necessaria autonomia delle procedure decisionali di  ciascuna
istituzione, ed evitando di imporre ai governi condizioni  aggiuntive
o incrociate. I  Ministri  invitano  inoltre  il  Direttore  generale
dell'OMC ad analizzare con il Direttore generale del Fondo  monetario
internazionale  e  con  il  Presidente  della   Banca   mondiale   le
implicazioni delle competenze dell'OMC ai fini della sua cooperazione
con le istituzioni di  Bretton  Woods,  nonche'  le  forme  che  tale
cooperazione potrebbe assumere, onde conseguire una maggiore coerenza
nella definizione a livello globale delle politiche economiche. 
 
                DECISIONE SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA 
   I Ministri decidono di  raccomandare  l'adozione  da  parte  della
Conferenza dei Ministri della decisione  sul  miglioramento  e  sulla
revisione delle procedure di notifica riportata in appresso. 
   I Membri, 
   desiderano migliorare il funzionamento delle procedure di notifica
nell'ambito dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio (in appresso denominato "Accordo OMC"),  e  contribuire  in
tal modo alla trasparenza delle politiche commerciali  dei  Membri  e
all'efficacia dei sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti; 
   ricordando gli obblighi in materia di pubblicazione e di  notifica
previsti dall'Accordo OMC, ivi compresi gli obblighi assunti ai sensi
di  specifici  protocolli  di  adesione,  deroghe  e  altri   accordi
stipulati dai Membri, 
   concordano quanto segue: 
I. Obbligo generale di notifica 
   I Membri affermano il loro impegno a rispettare  gli  obblighi  in
materia di  pubblicazione  e  di  notifica  derivanti  dagli  Accordi
commerciali multilaterali e, se del caso, dagli  Accordi  commerciali
plurilaterali. 
   I Membri ricordano i loro impegni specificati nell'Intesa relativa
alle  notifiche,   alle   consultazioni,   alla   risoluzione   delle
controversie e alla sorveglianza adottata il 28 novembre  1979  (BISD
26S/210). Per quanto  riguarda  il  loro  impegno,  sancito  da  tale
Intesa, a notificare, per quanto possibile, l'adozione da parte  loro
di misure commerciali che incidono sul funzionamento del  GATT  1994,
notifica che lascia di  per  se'  impregiudicate  le  opinioni  sulla
compatibilita'  di  tali   misure   con   gli   Accordi   commerciali
multilaterali  o,  se  del  caso,   con   gli   Accordi   commerciali
plurilaterali o sui loro  rapporti  con  i  diritti  e  gli  obblighi
previsti dai suddetti Accordi, i Membri concordano di  seguire,  come
opportuno, l'elenco di misure allegato  alla  presente  decisione.  I
Membri concordano pertanto che l'introduzione o la modifica  di  tali
misure e' soggetta ai requisiti di notifica  di  cui  all'Intesa  del
1979. 
II. Registro centrale delle notifiche 
   Si istituisce  un  registro  centrale  delle  notifiche  sotto  la
responsabilita' del Segretariato. I Membri continuano  a  seguire  le
procedure di notifica esistenti, ma il  Segretariato  garantisce  che
nel registro centrale siano annotati elementi di informazione forniti
dal Membro interessato in relazione alla misura in  questione,  quali
il suo scopo, gli scambi interessati e la disposizione ai sensi della
quale  e'  stata  notificata.  Il  registro  centrale  elabora  delle
referenze incrociate tra le registrazioni delle notifiche per  Membro
e per obbligo. 
   Il registro centrale  informa  annualmente  ciascun  Membro  degli
obblighi di notifica periodici che tale Membro e' tenuto a soddisfare
nel corso dell'anno seguente. 
   Il registro centrale attira l'attenzione dei singoli Membri  sugli
obblighi di notifica periodici inevasi. 
   Le informazioni contenute  nel  registro  centrale  relative  alle
singole  notifiche  sono  messe  a  disposizione,  su  richiesta,  di
qualsiasi Membro abilitato a ricevere la notifica in questione. 
III. Revisione degli obblighi e delle procedure di notifica 
   Il Consiglio per gli scambi di merci effettua una revisione  degli
obblighi  e  delle  procedure  di  notifica  previsti  dagli  Accordi
figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC. Tale revisione e' svolta
da un gruppo di lavoro cui possono partecipare  tutti  i  Membri.  Il
suddetto gruppo di lavoro e' costituito immediatamente dopo  la  data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
   Il mandato del gruppo di lavoro e' il seguente: 
   - effettuare una revisione completa di tutti gli obblighi di 
     notifica esistenti dei Membri istituiti ai sensi degli Accordi 
     figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC, al fine di 
     semplificare, standardizzare e consolidare quanto piu' possibile 
     tali obblighi e di aumentare l'osservanza dei suddetti obblighi, 
     tenendo presente l'obiettivo primario di rendere piu' 
     trasparenti le politiche commerciali dei Membri e piu' efficaci 
     i sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti, e tenendo 
     presente inoltre l'eventuale necessita' di assistenza di alcuni 
     paesi in via di sviluppo Membri per soddisfare i  loro  obblighi
in materia di notifica; 
   - presentare raccomandazioni al Consiglio per gli scambi di merci 
     entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
 
                              ALLEGATO 
         ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SOGGETTE A NOTIFICA 
Tariffe (comprese l'ampiezza e  la  portata  dei  consolidamenti,  le
disposizioni SPG, le aliquote applicate ai membri di zone  di  libero
scambio o di unioni doganali e le altre preferenze) 
Contingenti tariffari e imposte addizionali 
Restrizioni   quantitative,   comprese   le   autolimitazioni   delle
esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio che 
interessano le importazioni 
Altre misure non tariffarie quali i requisiti di licenza e le 
prescrizioni in materia di miscelazione; prelievi variabili 
Valore in dogana 
Norme d'origine 
Appalti pubblici 
Ostacoli tecnici 
Misure di salvaguardia 
Misure antidumping 
Misure compensative 
Imposte sulle esportazioni 
Sussidi all'esportazione, esenzioni fiscali e finanziamenti agevolati 
per le esportazioni 
Zone franche, compresa la fabbricazione con materiali soggetti a 
vincoli doganali 
Restrizioni alle esportazioni, comprese le autolimitazioni delle 
esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio 
Altri aiuti di Stato, ivi comprese le sovvenzioni, esenzioni fiscali 
Ruolo delle imprese commerciali statali 
Controlli sui cambi relativi alle importazioni o alle esportazioni 
Commercio di scambio effettuato su disposizioni delle autorita' 
nazionali 
Ogni altra misura contemplata dagli Accordi commerciali multilaterali 
figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC 
 
1 Il presente  elenco  lascia  inalterati  i  requisiti  di  notifica
   esistenti  ai  sensi  degli  Accordi   commerciali   multilaterali
   figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC o, se del caso,  degli
   Accordi  commerciali  plurilaterali   figuranti   all'allegato   4
   dell'Accordo OMC. 
 
                     DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI 
             TRA L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
                 E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 
I Ministri, 
   prendendo atto degli stretti rapporti tra le PARTI CONTRAENTI  del
GATT 1947 e il Fondo monetario internazionale, e  delle  disposizioni
del  GATT  1947  che  disciplinano  tali  rapporti,  in   particolare
l'articolo XV del GATT 1947; 
   riconoscendo il desiderio dei Partecipanti di  basare  i  rapporti
tra l'Organizzazione mondiale del  commercio  e  il  Fondo  monetario
internazionale, per  quanto  riguarda  i  settori  contemplati  dagli
Accordi  commerciali  multilaterali  figuranti   all'allegato   1   A
dell'Accordo  OMC,  sulle  disposizioni  che  hanno  disciplinato   i
rapporti delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 con il Fondo  monetario
internazionale, 
   ribadiscono che, salvo diverse disposizioni  dell'Atto  finale,  i
rapporti tra l'OMC e il Fondo monetario  internazionale,  per  quanto
riguarda   i   settori   contemplati   dagli   Accordi    commerciali
multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'Accordo OMC, si  basano
sulle disposizioni che hanno  disciplinato  i  rapporti  delle  PARTI
CONTRAENTI del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale. 
 
                   DECISIONE SULLE MISURE RELATIVE 
       AI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PROGRAMMA DI RIFORMA 
             SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO MENO AVANZATI 
              IMPORTATORI NETTI DI PRODOTTI ALIMENTARI 
1. I Ministri riconoscono che la progressiva attuazione  dell'insieme
dei risultati dell'Uruguay Round generera' sempre maggiori  occasioni
di espansione degli scambi e di crescita economica,  a  vantaggio  di
tutti i partecipanti. 
2. I Ministri  riconoscono  che,  nel  corso  dello  svolgimento  del
programma di riforma che portera' ad  una  maggiore  liberalizzazione
degli scambi nel settore agricolo, i paesi in via  di  sviluppo  meno
avanzati importatori netti di prodotti alimentari  possono  risentire
effetti negativi dal punto di vista della disponibilita' di  adeguate
forniture di generi alimentari di base da fonti esterne a  condizioni
e modalita' ragionevoli, ivi comprese difficolta' a breve termine per
finanziare livelli di importazioni commerciali di  generi  alimentari
di base. 
3. I Ministri concordano pertanto di  istituire  adeguati  meccanismi
per garantire che l'attuazione dei risultati  dell'Uruguay  Round  in
materia di scambi di prodotti agricoli non incida negativamente sulla
disponibilita' di  aiuti  alimentari  ad  un  livello  sufficiente  a
continuare a fornire assistenza in risposta al fabbisogno  alimentare
dei paesi in via di sviluppo, in particolare  dei  paesi  in  via  di
sviluppo meno avanzati importatori netti di  prodotti  alimentari.  A
tal fine, i Ministri concordano: 
   i) di riesaminare il livello degli aiuti alimentari periodicamente 
      stabilito dal Comitato per l'aiuto alimentare ai sensi della 
      Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986 e di avviare 
      negoziati nelle sedi competenti per stabilire un livello di 
      impegni in materia di aiuti alimentari sufficiente a soddisfare 
      le legittime esigenze dei paesi in via di  sviluppo  nel  corso
del programma di riforma; 
  ii) di adottare orientamenti per garantire che una proporzione 
      crescente di prodotti alimentari di base sia fornita ai paesi 
      in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di 
      prodotti alimentari sotto forma di aiuti non rimborsabili e/o 
      alle adeguate condizioni agevolate  conformemente  all'articolo
IV della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986; 
iii) di esaminare con la massima attenzione, nel  contesto  dei  loro
      programmi di  aiuti,  le  richieste  di  assistenza  tecnica  e
      finanziaria  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  meno   avanzati
      importatori netti di prodotti alimentari per consentire loro di
      aumentare  la  loro  produttivita'  e  le  loro  infrastrutture
      agricole. 
4. I Ministri concordano  inoltre  di  fare  in  modo  che  qualsiasi
accordo relativo ai crediti all'esportazione per i prodotti  agricoli
preveda adeguate disposizioni sul trattamento differenziato a  favore
dei paesi in via di  sviluppo  meno  avanzati  importatori  netti  di
prodotti alimentari. 
5. I Ministri  riconoscono  che  in  conseguenza  dell'Uruguay  Round
alcuni paesi in via di  sviluppo  possono  incontrare  difficolta'  a
breve termine  per  finanziare  i  normali  livelli  di  importazioni
commerciali e che tali paesi possono  essere  ammessi  a  beneficiare
delle risorse delle istituzioni finanziarie internazionali  ai  sensi
degli strumenti  esistenti  o  degli  strumenti  che  possono  essere
istituiti, nel contesto dei programmi di adeguamento, per far  fronte
alle suddette  difficolta'  di  finanziamento.  A  tale  proposito  i
Ministri prendono atto del paragrafo 37 della relazione del Direttore
generale alle PARTI CONTRAENTI del  GATT  1947  in  merito  alle  sue
consultazioni  con  il  Direttore  generale   del   Fondo   monetario
internazionale  e  il   Presidente   della   Banca   mondiale   (MTN.
GNG/NG14/W/35). 
6. Le disposizioni della presente decisione sono soggette a periodica
revisione da parte della  Conferenza  dei  Ministri,  e  l'attuazione
della presente decisione e'  sottoposta  alla  sorveglianza,  se  del
caso, del Comitato per l'agricoltura. 
 
            DECISIONE SULLA NOTIFICA DI PRIMO INSERIMENTO 
                AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 6 
            DELL'ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO 
I  Ministri  concordano  che  i  partecipanti   che   mantengono   le
restrizioni di cui  all'articolo  2,  paragrafo  1  dell'Accordo  sui
tessili e sull'abbigliamento  notificano  al  Segretariato  del  GATT
tutti i dettagli delle misure da prendere ai sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 6 di tale Accordo entro il 1 ottobre 1994. Il  Segretariato
del GATT comunica immediatamente le  suddette  notifiche  agli  altri
partecipanti per loro informazione. Le suddette notifiche sono  messe
a disposizioni dell'Organo di controllo dei tessili, non appena  esso
viene istituito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo  21  dell'Accordo
sui tessili e sull'abbigliamento. 
 
                 DECISIONE SULLA PROPOSTA DI INTESA 
       RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI STANDARD OMC-ISO 
   I  Ministri  decidono  di   raccomandare   che   il   Segretariato
dell'Organizzazione mondiale del  commercio  concluda  un'intesa  con
l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ("ISO")  per
istituire un sistema informativo in base al quale: 
   1. i  membri  dell'ISONET  trasmettono  al  centro  d'informazioni
ISO/CEI di Ginevra le notifiche di cui alle lettere C e J del  Codice
di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme
dell'allegato 3 dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi,  nel
modo indicato in tale allegato; 
   2. nei programmi di lavoro di cui al paragrafo J si  utilizzano  i
sistemi di classificazione (alfa)numerici seguenti: 
       a) un sistema di classificazione delle norme che consenta agli 
               enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma 
                       citata nel programma di lavoro, un'indicazione 
          (alfa)numerica relativa all'argomento; 
       b) un sistema di codifica delle fasi che consenta agli enti di 
            normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel 
             programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della 
              fase di sviluppo della norma: a tal fine, si dovrebbero 
           distinguere almeno cinque fasi di sviluppo: (1) la fase in 
          cui si e' presa la decisione di elaborare una norma, ma non 
            sono ancora iniziati i lavori tecnici; (2) la fase in cui 
          sono iniziati i lavori tecnici, ma non e' ancora cominciato 
              il periodo per la presentazione di osservazioni; (3) la 
          fase in cui il periodo per la presentazione di osservazioni 
          e' iniziato, ma non e' ancora terminato; (4) la fase in cui 
                      e' terminato il periodo per la presentazione di 
            osservazioni, ma la norma non e' stata ancora adottata; e 
          (5) la fase in cui la norma e' stata adottata. 
       c) un sistema di individuazione che comprenda tutte le norme 
            internazionali e consenta agli enti di normalizzazione di 
          fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, 
           un'indicazione (alfa)numerica della norma internazionale o 
          delle norme internazionali utilizzate come base; 
   3. il centro d'informazioni ISO/CEI trasmette immediatamente al 
      Segretariato copie di tutte le notifiche di cui alla lettera  C
del Codice di procedura; 
   4. il centro d'informazioni ISO/CEI pubblica periodicamente le 
      informazioni ricevute nelle notifiche che gli vengono 
      presentate ai sensi delle lettere C e J del Codice di 
      procedura: la suddetta pubblicazione, per la quale si puo' 
      percepire una ragionevole quota di abbonamento, e' messa a 
      disposizione  dei   membri   di   ISONET   e,   attraverso   il
Segretariato, dei Membri dell'OMC. 
 
                     DECISIONE SUL RIESAME DELLA 
           PUBBLICAZIONE DEL CENTRO D'INFORMAZIONI ISO/CEI 
   I Ministri decidono che, conformemente all'articolo 13,  paragrafo
1 dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli  scambi  dell'allegato  1A
della  'Accordo  che   istituisce   l'Organizzazione   mondiale   del
commercio, il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito
ai sensi di tale Accordo, fatte salve le disposizioni in  materia  di
consultazioni e di risoluzione delle controversie, riesamina,  almeno
una volta l'anno, la pubblicazione edita  dal  Centro  d'informazioni
ISO/CEI sulle informazioni ricevute  in  conformita'  del  Codice  di
procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di
cui all'allegato 3 dell'Accordo, al fine  di  offrire  ai  Membri  la
possibilita' di discutere qualsiasi aspetto relativo al funzionamento
del suddetto Codice. 
   Per facilitare  tale  discussione,  il  Segretariato  fornisce  un
elenco  in  cui  si  riportano,  per  Membro,  tutti  gli   enti   di
normalizzazione che hanno accettato  il  Codice,  nonche'  un  elenco
degli enti di normalizzazione che hanno accettato il Codice  o  hanno
ritirato la loro accettazione a decorrere dal riesame precedente. 
   Il Segretariato distribuisce  inoltre  tempestivamente  ai  Membri
copie delle notifiche che riceve dal Centro d'informazioni ISO/CEI. 
 
 
             DECISIONE SULLA PREVENZIONE DELLE ELUSIONI 
I Ministri, 
   prendendo atto che, sebbene il problema dell'elusione delle misure
relative ai dazi antidumping sia stato affrontato nei  negoziati  che
hanno preceduto l'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT
1994,  i  negoziatori  non  sono  riusciti  a  concordare  un   testo
specifico; 
   consapevoli del fatto  che  sarebbe  auspicabile  poter  applicare
quanto prima norme uniformi in questo campo, 
   decidono di demandare la soluzione della questione al Comitato per
le pratiche antidumping istituito ai sensi di tale Accordo. 
 
       DECISIONE SULLA REVISIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 6 
           DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Ministri decidono quanto segue: 
   il  criterio  di  esame  di  cui  all'articolo  17,  paragrafo   6
dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT  1994  viene
rivisto  dopo  un  periodo  di  tre  anni  al  fine  di  valutare  la
possibilita' di applicazione generale. 
 
     DICHIARAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AI SENSI 
           DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
    O DELLA PARTE V DELL'ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE 
                            COMPENSATIVE 
   I Ministri riconoscono, per quanto riguarda la  risoluzione  delle
controversie ai sensi dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VI
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio  1994  o
della  Parte  V  dell'Accordo  sulle  sovvenzioni  e   sulle   misure
compensative, la necessita' di una  prassi  coerente  di  risoluzione
delle  controversie  attinenti  a  misure  antidumping   e   a   dazi
compensativi. 
 
                  DECISIONE RELATIVA AI CASI IN CUI 
        LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI HANNO MOTIVO DI DUBITARE 
                DELLA VERIDICITA' O DELLA CORRETTEZZA 
                        DEL VALORE DICHIARATO 
   I Ministri invitano il  Comitato  per  la  valutazione  in  dogana
istituito ai sensi dell'Accordo sull'applicazione  dell'articolo  VII
del GATT 1994 ad adottare la decisione seguente: 
Il Comitato per la valutazione in dogana, 
   riaffermando  che  il  valore  di   transazione   costituisce   la
principale   base    di    valutazione    ai    sensi    dell'Accordo
sull'applicazione  dell'articolo  VII  del  GATT  1994  (in  appresso
denominato "l'Accordo"); 
   riconoscendo che le amministrazioni doganali possono  trovarsi  ad
affrontare casi in cui hanno motivo di dubitare della  veridicita'  o
della correttezza dei particolari  o  dei  documenti  prodotti  dagli
operatori a sostegno di un valore dichiarato; 
   sottolineando che in tali circostanze le amministrazioni  doganali
non dovrebbero pregiudicare i legittimi interessi  commerciali  degli
operatori; 
   tenendo conto  dell'articolo  17  dell'Accordo,  del  paragrafo  6
dell'allegato III  dell'Accordo  e  delle  decisioni  pertinenti  del
Comitato tecnico per la valutazione in dogana, 
   decide quanto segue: 
1. Qualora sia stata presentata una dichiarazione e l'amministrazione
doganale  abbia  motivo  di  dubitare  della  veridicita'   o   della
correttezza dei particolare o dei documenti prodotti  a  sostegno  di
tale  dichiarazione,   l'amministrazione   doganale   puo'   chiedere
all'importatore di fornire ulteriori  giustificazioni,  ivi  compresi
documenti o altre prove, a riprova del fatto che il valore dichiarato
rappresenta l'importo totale effettivamente pagato o pagabile per  le
merci  importate,  adeguato   in   conformita'   delle   disposizioni
dell'articolo 8. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni, o  in
assenza  di  risposta,  l'amministrazione   doganale   nutre   ancora
ragionevoli dubbi sulla veridicita' o sulla  correttezza  del  valore
dichiarato,  si  puo'  ritenere,  tenendo  presenti  le  disposizioni
dell'articolo 11, che il valore in dogana delle merci  importate  non
puo' essere stabilito ai sensi delle  disposizioni  dell'articolo  1.
Prima  di  prendere  una  decisione   definitiva,   l'amministrazione
doganale comunica  all'importatore,  su  richiesta  per  iscritto,  i
motivi  che  la  inducano  a  dubitare  della  veridicita'  o   della
correttezza dei  particolare  o  dei  documenti  prodotti  e  si  da'
all'importatore una possibilita' ragionevole  di  rispondere.  Quando
prende una decisione definitiva, l'amministrazione doganale  comunica
per  iscritto  all'importatore  la  sua  decisione  e   le   relative
motivazioni. 
2. E' assolutamente legittimo, nell'applicazione dell'Accordo, che un
Membro aiuti un altro Membro a condizioni reciprocamente convenute. 
 
        DECISIONE SUI TESTI RELATIVI AI VALORI MINIMI E ALLE 
                            IMPORTAZIONI 
       EFFETTUATE DA AGENTI ESCLUSIVI, DISTRIBUTORI ESCLUSIVI 
                      E CONCESSIONARI ESCLUSIVI 
   I Ministri decidono di sottoporre i testi seguenti all'adozione da
parte del Comitato per la valutazione in dogana  istituito  ai  sensi
dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994. 
                                  I 
   Qualora un paese in via di sviluppo esprima una riserva al fine di
mantenere  valori  minimi  ufficialmente  stabiliti  ai  termini  del
paragrafo 2 dell'allegato III e dimostra di agire per fondati motivi,
il Comitato considera favorevolmente la richiesta di riserva. 
   Qualora una riserva venga accolta, le modalita' e le condizioni di
cui al paragrafo 2 dell'allegato III tengono pienamente  conto  delle
esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese in  via  di
sviluppo in questione. 
                                 II 
1. Numerosi paesi in via di sviluppo  temono  che  possano  insorgere
problemi nella valutazione delle  importazioni  da  parte  di  agenti
esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi. Ai sensi
dell'articolo 20, paragrafo 1 i paesi in via di sviluppo Membri hanno
un termine massimo di cinque anni per applicare l'Accordo. In  questo
contesto, i paesi in via di sviluppo Membri che si avvalgono di  tale
disposizione  potrebbero  utilizzare  questo  periodo  per   svolgere
adeguati studi e prendere le altre misure necessarie  per  agevolarne
l'applicazione. 
2. In considerazione di quanto sopra, il Comitato raccomanda  che  il
Consiglio di cooperazione doganale assista i paesi in via di sviluppo
Membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a impostare
e svolgere studi nei settori individuati quali  fonti  di  potenziali
problemi, ivi compresi quelli relativi alle importazioni da parte  di
agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi. 
 
             DECISIONE SULLE DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 
   PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI 
   I Ministri decidono di  raccomandare  che  il  Consiglio  per  gli
scambi di servizi adotti, nella  sua  prima  riunione,  la  decisione
sugli organismi sussidiari qui di seguito riportata. 
Il Consiglio per gli scambi di servizi, 
   operando ai sensi dell'articolo  XXIV  al  fine  di  agevolare  il
funzionamento  e  di  promuovere  il  conseguimento  degli  obiettivi
dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, 
   decide quanto segue: 
1. Ciascun organismo sussidiario dal Consiglio presenta ogni anno,  o
se necessario piu' spesso, una relazione al Consiglio.  Ciascuno  dei
suddetti organismi stabilisce il proprio regolamento interno  e  puo'
costituire propri organismi sussidiari a seconda delle necessita'. 
2. Ciascun comitato settoriale  svolge  i  compiti  che  gli  vengono
attribuiti dal  Consiglio  e  offre  ai  Membri  la  possibilita'  di
procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa agli scambi
di servizi nel settore interessato e al  funzionamento  dell'allegato
settoriale di sua competenza. Tali compiti comprendono: 
   a) l'esercizio di una continua attivita' di esame e di 
      sorveglianza sull'applicazione  dell'Accordo  in  relazione  al
settore interessato; 
   b) la formulazione di proposte e raccomandazioni da presentare al 
      Consiglio in relazione  a  qualsiasi  questione  relativa  agli
scambi nel settore interessato; 
   c) se esiste un allegato relativo al settore, la valutazione delle 
      proposte  di  modifica  di  tale  allegato  settoriale,  e   la
presentazione delle adeguate raccomandazioni al Consiglio; 
   d) la creazione di un ambito per le discussioni tecniche, lo 
      svolgimento di studi sulle misure dei Membri e l'esame di 
      qualsiasi altra questione tecnica che incida  sugli  scambi  di
servizi nel settore interessato; 
   e) la fornitura di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo 
      Membri e dei paesi in via di sviluppo che negoziano l'adesione 
      all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del 
      commercio in relazione all'applicazione di obblighi o ad altre 
      questioni che incidano sugli  scambi  di  servizi  nel  settore
interessato; e 
   f) la cooperazione con qualsiasi altro organismo sussidiario 
      istituito ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di 
      servizi o con  qualsiasi  altra  organizzazione  internazionale
attiva in uno dei settori interessati. 
3. Si costituisce un Comitato per gli scambi  di  servizi  finanziari
che svolge i compiti figuranti al paragrafo 2. 
 
     DECISIONE RELATIVA AD ALCUNE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE 
                            CONTROVERSIE 
   PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI 
   I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per gli 
scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione  qui
di seguito riportata. 
Il Consiglio per gli scambi di servizi, 
   tenendo conto  della  specifica  natura  degli  obblighi  e  degli
impegni  specifici  dell'Accordo,  e  degli  scambi  di  servizi,  in
relazione alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli
XXII e XXIII, 
   decide quanto segue: 
1. Si istituisce un registro delle persone che possono far parte  dei
panel al fine di agevolare la selezione dei componenti di tali panel. 
2. A tal fine, i Membri possono  suggerire  i  nomi  di  persone  che
possiedano le qualifiche di  cui  al  paragrafo  3  da  inserire  nel
registro e forniscono un curriculum vitae delle loro  qualifiche  che
comprenda,  se  del  caso,  indicazioni  sulla  loro  competenza   in
determinati settori. 
3. I panel sono composti da persone qualificate, appartenenti o  meno
a  pubbliche  amministrazioni,  che   possiedono   un'esperienza   in
questioni attinenti all'Accordo generale sugli scambi di servizi  e/o
agli scambi di servizi, ivi compresi gli aspetti normativi  connessi.
I componenti  dei  panel  operano  a  titolo  personale  e  non  come
rappresentanti di pubbliche amministrazioni o organizzazioni. 
4. I panel istituiti per dirimere controversie relative  a  questioni
dispongono delle  competenze  necessarie  pertinenti  agli  specifici
settori dei servizi interessati alla controversia. 
5. Il Segretariato tiene il registro e elabora procedure per  la  sua
amministrazione in consultazione con il Presidente del Consiglio. 
 
           DECISIONE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI E L'AMBIENTE 
I Ministri decidono di raccomandare che il Consiglio per  gli  scambi
di servizi adotti, nella sua prima  riunione,  la  decisione  qui  di
seguito riportata. 
Il Consiglio per gli scambi di servizi, 
   riconoscendo che le misure necessarie  per  proteggere  l'ambiente
possono contrastare con le disposizioni dell'Accordo; 
   prendendo atto che,  dato  che  l'obiettivo  tipico  delle  misure
necessarie per proteggere l'ambiente e' la tutela della vita e  della
salute umana, animale o vegetale, non  e'  chiara  la  necessita'  di
ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute all'articolo  XIV,
lettera b), 
   decide quanto segue: 
1. Al fine  di  stabilire  se  sono  necessarie  eventuali  modifiche
all'articolo XIV dell'Accordo per tener  conto  di  tali  misure,  il
Consiglio chiede al Comitato per gli scambi e l'ambiente di  condurre
uno  studio   e   di   compilare   una   relazione,   con   eventuali
raccomandazioni, in merito ai rapporti tra gli scambi  di  servizi  e
l'ambiente, ivi comprese le questioni dello sviluppo sostenibile.  Il
Comitato esamina inoltre la pertinenza degli accordi intergovernativi
dal punto di vista dell'ambiente e dei loro rapporti con l'Accordo. 
2. Il Comitato presenta in  una  relazione  i  risultati  dei  propri
lavori alla prima riunione biennale  della  Conferenza  dei  Ministri
successiva  all'entrata  in  vigore   dell'Accordo   che   istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio. 
 
  DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 
                               FISICHE 
I Ministri, 
   prendendo atto degli impegni derivanti dai negoziati  dell'Uruguay
Round in relazione alla circolazione delle persone  fisiche  ai  fini
della prestazione di servizi; 
   consapevoli che gli obiettivi dell'Accordo generale  sugli  scambi
di servizi, ivi comprese la crescente partecipazione dei paesi in via
di  sviluppo  agli  scambi  di  servizi  e  l'espansione  delle  loro
esportazioni di servizi; 
   riconoscendo l'importanza di raggiungere livelli di  impegni  piu'
elevati in relazione alla circolazione delle persone fisiche, al fine
di  rendere  piu'  equilibrati  i  vantaggi  derivanti   dall'Accordo
generale sugli scambi di servizi, 
   decidono quanto segue: 
1. I negoziati  sull'ulteriore  liberalizzazione  della  circolazione
delle persone fisiche al fine di prestare servizi continuano oltre la
conclusione dell'Uruguay Round, per permettere il  raggiungimento  di
livelli di impegni piu' elevati da parte dei  partecipanti  ai  sensi
dell'Accordo generale sugli scambi di servizi. 
2. Si istituisce un Gruppo di negoziazione sulla  circolazione  delle
persone fisiche per portare avanti i negoziati. Il Gruppo  stabilisce
il proprio regolamento interno e  presenta  relazioni  periodiche  al
Consiglio per gli scambi di servizi. 
3. Il Gruppo di negoziazione tiene la sua  prima  sessione  negoziale
entro il 16 maggio 1994 e conclude  tali  negoziati  e  presenta  una
relazione finale entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 
4. Gli impegni derivanti dai suddetti negoziati sono  iscritti  negli
Elenchi degli impegni specifici dei Membri. 
 
                  DECISIONE SUI SERVIZI FINANZIARI 
I Ministri, 
   prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto
riguarda i servizi finanziari  alla  conclusione  dell'Uruguay  Round
entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'Accordo che
istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del  commercio  (in  appresso
denominato "Accordo OMC"), 
   decidono quanto segue: 
1. Alla conclusione di un periodo che termina entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri sono  liberi  di
ampliare, modificare o ritirare in tutto o in parte i loro impegni in
questo  settore  senza  offrire   compensazioni,   in   deroga   alle
disposizioni dell'articolo XXI dell'Accordo generale sugli scambi  di
servizi. Al termine stesso, i Membri definiscono le loro posizioni in
rapporto alle  esenzioni  NPF  in  questo  settore,  in  deroga  alle
disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli  obblighi  a
norma dell'articolo II. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC e fino al termine  del  periodo  di  cui  sopra,  le
esenzioni figuranti nell'allegato sulle esenzioni  degli  obblighi  a
norma dell'articolo II che sono condizionate al livello degli impegni
assunti da altri partecipanti o  alle  esenzioni  concesse  da  altri
partecipanti non si applicano. 
2. Il Comitato per gli scambi di servizi finanziari segue i progressi
di ogni  negoziato  avviato  ai  sensi  della  presente  decisione  e
presenta una relazione al proposito al Consiglio per  gli  scambi  di
servizi  entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata   in   vigore
dell'Accordo OMC. 
 
   DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO
I Ministri, 
   prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto
riguarda  i  servizi  di   trasporto   marittimo   alla   conclusione
dell'Uruguay   Round   entrano   in   vigore   a   livello   di   NPF
contemporaneamente  all'Accordo   che   istituisce   l'Organizzazione
mondiale del commercio (in appresso denominato "Accordo OMC"), 
   decidono quanto segue: 
1. Si avviano negoziati su base spontanea, nel settore dei servizi di
trasporto marittimo, nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di
servizi. Tali negoziati hanno  carattere  generale  e  si  propongono
l'obiettivo   di   definire   impegni   nel   campo   dei   trasporti
internazionali, dei servizi accessori e dell'accesso  alle  strutture
portuali e del loro utilizzo,  per  giungere  all'eliminazione  delle
restrizioni entro un determinato periodo. 
2. Si istituisce un Gruppo di negoziazione per i servizi di trasporto
marittimo (Negotiating  Group  on  Maritime  Transport  Services,  in
appresso denominato "NGMTS") per svolgere questo  mandato.  Il  NGMTS
presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati. 
3. I negoziati nell'ambito  del  NGMTS  sono  aperti  alle  Comunita'
europee e a tutti i governi che  annunciano  la  loro  intenzione  di
parteciparvi. Attualmente, hanno annunciato  la  loro  intenzione  di
prendere parte ai negoziati i seguenti paesi: 
   l'Argentina, il Canada, le Comunita' europee e i loro Stati 
   membri, la Corea, le Filippine, la Finlandia, Hong Kong, 
   l'Indonesia, l'Islanda, la Malaysia, il Messico, la Norvegia, la 
   Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, Singapore, gli Stati Uniti,
la Svezia, la Svizzera, la Thailandia e la Turchia. 
Le ulteriori notifiche dell'intenzione di  partecipare  ai  negoziati
devono essere inviate al depositario dell'Accordo OMC. 
4. Il NGMTS tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16  maggio
1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale  entro
il giugno 1996. La relazione finale del NGMTS prevede  una  data  per
l'applicazione dei risultati dei negoziati. 
5. Fino alla  conclusione  dei  negoziati,  l'applicazione  a  questo
settore dell'articolo II e dei paragrafi 1 e  2  dell'allegato  sulle
esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II e' sospesa e non e'
necessario elencare le esenzioni NPF. A conclusione dei negoziati,  i
Membri sono  liberi  di  ampliare,  modificare  o  ridurre  eventuali
impegni assunti in questo settore nel corso dell'Uruguay Round  senza
offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo  XXI
dell'Accordo. Al tempo stesso, i Membri definiscono le loro posizioni
in rapporto alle esenzioni NPF in  questo  settore,  in  deroga  alle
disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli  obblighi  a
norma dell'articolo II. Qualora i negoziati non dovessero concludersi
positivamente, il Consiglio per gli scambi di  servizi  decidera'  se
portare avanti i negoziati in conformita' del presente mandato. 
6. Gli eventuali impegni dai negoziati, ivi compresa  la  data  della
loro  entrata  in  vigore,  sono  iscritti  negli  elenchi   allegati
all'Accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a  tutte
le disposizioni dell'Accordo. 
7. A decorrere da subito e fino alla data di  applicazione  stabilita
ai sensi del  paragrafo  4,  resta  inteso  che  i  partecipanti  non
applicano alcuna  misura  che  incida  sugli  scambi  di  servizi  di
trasporto marittimo se non in risposta a misure  applicate  da  altri
paesi e al fine di mantenere o ampliare la liberta' di prestazione di
servizi di trasporto marittimo, ne' applica misure in  modo  tale  da
migliorare la propria posizione il proprio potere negoziale. 
8. L'applicazione del paragrafo 7 e' soggetta alla  sorveglianza  del
NGMTS. Ciascun partecipante puo' attirare l'attenzione del  NGMTS  su
qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini  del
rispetto  del  paragrafo.  Le  suddette  notifiche   si   considerano
sottoposte al NGMTS non appena ricevute dal Segretariato. 
 
   DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE 
I Ministri decidono quanto segue: 
1. Si  avviano  negoziati  su  base  spontanea,  per  conseguire  una
progressiva liberalizzazione  degli  scambi  di  reti  e  servizi  di
trasporto   delle   telecomunicazioni   (in    appresso    denominati
"telecomunicazioni di base"), nel quadro dell'Accordo generale  sugli
scambi di servizi. 
2. Senza pregiudizio per il loro esito, i negoziati  hanno  carattere
generale e nessun settore delle telecomunicazioni di base e'  escluso
a priori. 
3. Si istituisce un Gruppo di negoziazione per  le  telecomunicazioni
di base (Negotiating Group on Basic  Telecomunications,  in  appresso
denominato "NGBT") per svolgere  questo  mandato.  Il  NGBT  presenta
relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati. 
4. I negoziati  nell'ambito  del  NGBT  sono  aperti  alle  Comunita'
europee e a tutti i governi che  annunciano  la  loro  intenzione  di
parteciparvi. Attualmente, hanno annunciato  la  loro  intenzione  di
prendere parte ai negoziati i seguenti paesi: 
   l'Australia, l'Austria, il Canada, il Cile, Cipro, le Comunita' 
   europee e i loro Stati membri, la Corea, la Finlandia, il 
   Giappone, Hong Kong, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la 
   Repubblica slovacca, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e  la
Turchia e l'Ungheria. 
Le ulteriori notifiche dell'intenzione di  partecipare  ai  negoziati
devono essere inviate  al  depositario  dell'Accordo  che  istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio. 
5. Il NGBT tiene la sua prima sessione negoziale entro il  16  maggio
1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale  entro
il 30 aprile 1996. La relazione finale del NGBT prevede una data  per
l'applicazione dei risultati dei negoziati. 
6. Tutti gli impegni derivanti dai negoziati, ivi  compresa  la  data
della loro entrata in vigore, sono iscritti  negli  elenchi  allegati
all'Accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a  tutte
le disposizioni dell'Accordo. 
7. A decorrere da subito e fino alla data di  applicazione  stabilita
ai sensi del  paragrafo  5,  resta  inteso  che  nessun  partecipante
applica alcuna misura che incida sugli scambi di telecomunicazioni di
base in modo tale da migliorare la propria  posizione  o  il  proprio
potere negoziale. Resta inteso che la presente disposizione non  osta
al perseguimento di accordi commerciali e governativi  relativi  alla
fornitura di servizi di telecomunicazioni di base. 
8. L'applicazione del paragrafo 7 e' soggetta alla  sorveglianza  del
NGBT. Ciascun partecipante puo' attirare  l'attenzione  del  NGBT  su
qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini  del
rispetto del  paragrafo  7.  Le  suddette  notifiche  si  considerano
sottoposte al NGBT non appena ricevute dal Segretariato. 
 
                 DECISIONE SUI SERVIZI PROFESSIONALI 
   I Ministri decidono di  raccomandare  che  il  Consiglio  per  gli
scambi di servizi adotti, nel corso  della  sua  prima  riunione,  la
decisione riportata qui di seguito. 
Il Consiglio per gli scambi di servizi, 
   riconoscendo l'impatto delle misure  regolamentari  relative  alle
qualifiche professionali, alle  normative  tecniche  e  alle  licenze
sull'espansione degli scambi di servizi professionali; 
   desiderando  istituire  norme  multilaterali  per  garantire  che,
quando  si   assumono   impegni   specifici,   le   suddette   misure
regolamentari non costituiscano inutili ostacoli  alla  fornitura  di
servizi professionali, 
   decidono quanto segue: 
1. Il programma di lavoro previsto all'articolo VI, paragrafo 4 sulla
regolamentazione interna dovrebbe essere  avviato  immediatamente.  A
tal  fine,  si  costituisce  un  Gruppo   di   lavoro   sui   servizi
professionali incaricato di effettuare uno studio e di presentare una
relazione, con le opportune raccomandazioni, sulle  norme  necessarie
per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di
qualificazione, alle norme tecniche e agli obblighi  di  licenza  nel
settore dei servizi professionali non costituiscano inutili  ostacoli
agli scambi. 
2. In via prioritaria, il Gruppo di  lavoro  formula  raccomandazioni
per  l'elaborazione  di  norme  multilaterali   nel   settore   della
contabilita', in modo da rendere operativi gli impegni specifici. Nel
formulare tali raccomandazioni, il Gruppo di lavoro si concentra: 
   a) sulla definizione di norme multilaterali relative all'accesso 
      al mercato onde garantire che i requisiti della 
      regolamentazione interna i) si basino su criteri oggettivi e 
      trasparenti, quali la competenza e la capacita' di prestare il 
      servizio in questione, e ii) non siano piu' onerosi  di  quanto
e' necessario per garantire la qualita' del servizio, in modo 
      da favorire l'effettiva liberalizzazione dei servizi contabili; 
   b) sull'uso degli standard internazionali e, in questo contesto, 
      promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali 
      competenti definite ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 5, 
      lettera b), in modo da  dare  piena  applicazione  all'articolo
VII, paragrafo 5; 
   c) sulla promozione di un'effettiva applicazione dell'articolo VI, 
      paragrafo  6  dell'Accordo,  istituendo  orientamenti  per   il
riconoscimento delle qualifiche. 
Nell'elaborazione delle suddette norme, il  Gruppo  di  lavoro  tiene
conto dell'importanza degli organismi governativi e  non  governativi
che disciplinano i servizi professionali. 
 
                 DECISIONE SULL'ADESIONE ALL'ACCORDO 
                       SUGLI APPALTI PUBBLICI 
1. I Ministri invitano il Comitato sugli appalti  pubblici  istituito
ai sensi dell'Accordo sugli appalti pubblici figurante all'allegato 4
b)  dell'Accordo  che  istituisce   l'Organizzazione   mondiale   del
commercio a chiarire che: 
   a) qualora un Membro sia interessato ad aderire conformemente 
      all'articolo XXIV, paragrafo 2 dell'Accordo sugli appalti 
      pubblici, tale Membro comunica il suo interessamento al 
      Direttore generale OMC, fornendogli le informazioni pertinenti, 
      ivi compresa un'offerta relativa agli organismi contemplati da 
      inserire nell'Appendice I, tenendo conto delle disposizioni 
      pertinenti dell'Accordo, in particolare dell'articolo I  e,  se
del caso, dell'articolo V; 
   b) tale comunicazione viene trasmessa alle Parti dell'Accordo; 
   c) il Membro interessato ad aderire tiene consultazioni con le 
      Parti sulle condizioni della sua adesione all'Accordo; 
   d) al fine di facilitare l'adesione, su richiesta del Membro in 
      questione o di una delle Parti dell'Accordo, il Comitato 
      istituisce un gruppo di lavoro. Tale gruppo di lavoro esamina: 
      i) l'offerta relativa agli organismi contemplati presentata dal 
      Membro candidato all'adesione, e ii) le informazioni pertinenti 
      relative alle possibilita' di esportazione nei mercati delle 
      Parti, tenendo conto delle capacita' di esportazione esistenti 
      e potenziali del Membro candidato all'adesione e delle 
      possibilita' di esportazione  per  le  Parti  nel  mercato  del
Membro candidato all'adesione; 
   e) dopo che il Comitato ha preso una decisione in cui si 
      concordano le condizioni di adesione, ivi compresi gli elenchi 
      degli organismi contemplati del Membro che aderisce 
      all'Accordo, quest'ultimo deposita presso il Direttore generale 
      dell'OMC uno strumento di adesione che specifica le condizioni 
      in tal modo concordate. Gli elenchi degli organismi contemplati 
      del  Membro  che  aderisce  all'Accordo,  in  lingua   inglese,
francese e spagnola, sono allegati all'Accordo; 
   f) prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, le pro- 
      cedure di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle Parti 
      contraenti del GATT 1947 interessate ad aderire, e i compiti 
      attribuiti al Direttore generale dell'OMC sono svolti dal 
      Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. 
2.  Si  prende  atto  che  le  decisioni  del  Comitato  sono   prese
all'unanimita'. Si prende atto  altresi'  che  qualunque  Parte  puo'
invocare  la  clausola  di  non  applicazione   dell'articolo   XXIV,
paragrafo 11. 
 
   DECISIONE SULL'APPLICAZIONE E SULLA REVISIONE DELL'INTESA SULLE 
                                NORME 
       E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE 
                            CONTROVERSIE 
I Ministri, 
   memori della decisione del 22 febbraio 1994 in base alla quale  le
norme e procedure esistenti del GATT 1947 in materia  di  risoluzione
delle controversie rimangono in vigore fino alla data di  entrata  in
vigore dell'Accordo  che  istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del
commercio. 
   invitano i Consigli e i Comitati competenti a  decidere  che  esse
rimangono in essere ai finii di dirimere le controversie per le quali
sia stata presentata richiesta  di  consultazioni  precedentemente  a
tale data; 
   invitano la Conferenza dei Ministri ad  effettuare  una  revisione
completa delle norme e delle  procedure  in  materia  di  risoluzione
delle  controversie  nell'ambito  dell'Organizzazione  mondiale   del
commercio entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e a prendere  una
decisione in occasione  della  sua  prima  riunione  successiva  alla
conclusione  di  detta  revisione  sull'opportunita'  di   mantenere,
modificare o abolire le suddette norme  e  procedure  in  materia  di
risoluzione delle controversie.