(Intesa)
       INTESA SUGLI IMPEGNI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI 
   I partecipanti all'Uruguay Round sono stati abilitati ad  assumere
impegni specifici in  relazione  ai  servizi  finanziari  nel  quadro
dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato
"l'Accordo") seguendo un'impostazione alternativa rispetto  a  quella
contemplata dalle disposizioni della Parte III  dell'Accordo.  Si  e'
convenuto che si poteva seguire  tale  impostazione  restando  inteso
quanto segue: 
   i) essa non deve contrastare con le disposizioni dell'Accordo; 
  ii) essa non deve pregiudicare il diritto di qualsiasi Membro di 
      iscrivere   i   propri   impegni   specifici   in   conformita'
dell'impostazione di cui alla Parte III dell'Accordo; 
 iii) gli impegni specifici che ne derivano devono applicarsi a 
      livello di NPF; 
 iv) non si crea alcuna presunzione per quanto riguarda il grado di 
      liberalizzazione che un Membro si impegna a garantire ai  sensi
dell'Accordo. 
   I Membri interessati, in base  ai  negoziati,  e  fatte  salve  le
condizioni e limitazioni eventualmente  specificate,  hanno  iscritto
impegni specifici nei loro elenchi secondo l'impostazione  illustrata
in appresso. 
A. Clausola dello statu quo 
   Ogni condizione, limitazione e  restrizione  degli  impegni  sotto
indicati si applica unicamente alle misure non conformi esistenti. 
B. Accesso al mercato 
   Diritti monopolistici 
1. Oltre all'articolo VIII dell'Accordo, si applica  la  disposizione
seguente: 
   Ciascun Membro iscrive nel proprio elenco relativo ai servizi 
   finanziari i diritti monopolistici esistenti e si sforza di 
   eliminarli o di ridurne il campo di applicazione. In deroga al 
   paragrafo 1, lettera b) dell'allegato sui servizi finanziari, il 
   presente paragrafo si applica alle attivita' di cui  al  paragrafo
1, lettera b), comma iii) dell'allegato. 
   Servizi finanziari acquistati da enti pubblici 
2.  In  deroga  all'articolo  XIII   dell'Accordo,   ciascun   Membro
garantisce che ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi  altro
Membro stabiliti su suo territorio sia  riconosciuto  il  trattamento
della nazione piu' favorita ed il trattamento  nazionale  per  quanto
riguarda l'acquisto o l'acquisizione di servizi finanziari  da  parte
di enti pubblici del Membro sul suo territorio. 
   Scambi transfrontalieri 
3. Ciascun Membro permette ai fornitori  di  servizi  finanziari  non
residenti di fornire, per conto proprio, tramite  intermediari  o  in
qualita' di intermediari, alle condizioni e modalita' che riconoscono
il trattamento nazionale, i seguenti servizi: 
   a) assicurazione dei rischi relativi a: 
       i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lanci e 
                   trasporti spaziali (ivi compresi i satelliti), con 
             assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci 
                trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni 
          responsabilita' connessa; e 
      ii) le merci in transito internazionale; 
   b) riassicurazione e retrocessione, nonche' i servizi accessori 
      all'assicurazione di cui al paragrafo 5, lettera a), comma  iv)
dell'allegato; 
   c) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie ed 
      elaborazione di dati finanziari, ai sensi dell'articolo 5, 
      lettera a), comma xv) dell'allegato, servizi di consulenza e 
      altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al 
      credito e gli altri servizi finanziari di cui al  paragrafo  5,
lettera a), comma xvi) dell'allegato. 
4. Ciascun Membro permette ai  propri  residenti  di  acquistare  sul
      territorio di qualsiasi altro Membro i  servizi  finanziari  di
      cui: 
   a) al paragrafo 3, lettera a); 
   b) al paragrafo 3, lettera b); e 
   c) al paragrafo 5, lettera a), commi v) xvi) dell'allegato. 
   Presenza commerciale 
5. Ciascun Membro riconosce ai fornitori  di  servizi  finanziari  di
qualsiasi altro Membro il diritto di stabilire o di ampliare sul  suo
territorio,  anche  tramite  l'acquisto  di  imprese  esistenti,  una
presenza commerciale. 
6. Un Membro puo'  imporre  modalita',  condizioni  e  procedure  per
l'autorizzazione dello stabilimento e dell'espansione di una presenza
commerciale a condizione che in  tal  modo  non  si  eluda  l'obbligo
imposto al Membro ai sensi del paragrafo  5  e  che  tali  modalita',
condizioni e procedure  siano  compatibili  con  gli  altri  obblighi
previsti dal presente Accordo. 
   Nuovi servizi finanziari 
7. Un Membro permette ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi
altro Membro stabiliti sul suo territorio di offrire qualsiasi  nuovo
servizio finanziario sul suo territorio. 
   Trasmissione ed elaborazione di informazioni 
8. Nessun Membro adotta misure che  impediscono  la  trasmissione  di
informazioni  o  l'elaborazione  di  informazioni  finanziarie,   ivi
compresa la trasmissione di dati per via elettronica,  o  che,  fatte
salve   le   norme   sulle   importazioni   conformi   agli   accordi
internazionali,  impediscono  il  trasferimento  di  apparecchiature,
quando   la   trasmissione   di   informazioni,   l'elaborazione   di
informazioni finanziarie o il  trasferimento  di  apparecchiature  in
questione sono necessari per lo svolgimento della  normale  attivita'
di un fornitore di servizi finanziari. Nessun elemento  del  presente
paragrafo  limita  il  diritto  di  un  Membro  di  tutelare  i  dati
personali, la riservatezza personale e il carattere confidenziale  di
singole registrazioni e singoli conti, sempreche'  tale  diritto  non
sia utilizzato per eludere le disposizioni dell'Accordo. 
   Ingresso provvisorio di personale 
9. a) Ciascun  Membro  permette  l'ingresso   provvisorio   sul   suo
       territorio  del  personale  di  seguito  specificato   di   un
       fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro  che
       stabilisce  o  ha  stabilito  una  presenza  commerciale   sul
       territorio del Membro in questione: 
       i) alti dirigenti che possiedono informazioni esclusive 
                    essenziali per lo stabilimento, il controllo e il 
                   funzionamento dei servizi del fornitore di servizi 
          finanziari; e 
      ii) specialisti giuridici e attuariali. 
   Misure non discriminatorie 
10. Ciascun Membro si adopera  per  eliminare  o  limitare  qualsiasi
significativo effetto negativo sui fornitori di servizi finanziari di
qualsiasi altro Membro di: 
   a) misure non discriminatorie che impediscono ai fornitori di 
      servizi finanziari di offrire, sul territorio del Membro in 
      questione, nella forma stabilita dal Membro,  tutti  i  servizi
finanziari consentiti dal Membro; 
   b) misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle 
      attivita' dei fornitori  di  servizi  finanziari  su  tutto  il
territorio del Membro; 
   c) misure di un Membro, quando tale Membro applica le stesse 
      misure alla fornitura dei servizi bancari e dei servizi legati 
      ai titoli, e un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi 
      altro Membro concentra le  sue  attivita'  sulla  fornitura  di
servizi legati ai titoli; e 
   d) altre misure che, pur rispettando le disposizioni dell'Accordo, 
      incidono negativamente sulla capacita' dei fornitori di servizi 
      finanziari di qualsiasi altro Membro di operare, di competere o
di entrare nel mercato del Membro in questione; 
   a condizione che qualsiasi misura adottata ai sensi del presente 
   paragrafo non istituisca ingiustificate discriminazioni ai danni 
   dei fornitori di servizi finanziari del  Membro  che  adotta  tale
misura. 
11. Per quanto riguarda le  misure  non  discriminatorie  di  cui  al
paragrafo 10, lettere a) e b), un Membro si sforza di non limitare  o
restringere  l'attuale  livello  di  opportunita'  di  mercato,   ne'
vantaggi di cui godono gia' nel  complesso  i  fornitori  di  servizi
finanziari di tutti gli  altri  Membri  sul  territorio  del  Membro,
sempreche'  tale  impegno  non  si   traduca   in   un'ingiustificata
discriminazione nei confronti dei fornitori di servizi finanziari del
Membro che applica dette misure. 
C Trattamento nazionale 
1. A modalita' e condizioni che riconoscono il trattamento nazionale,
ciascun Membro  riconosce  ai  fornitori  di  servizi  finanziari  di
qualsiasi altro Membro stabiliti  sul  suo  territorio  l'accesso  ai
sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da  enti  pubblici  e
alle  strutture  di   funzionamento   e   rifinanziamento   ufficiali
disponibili nel normale svolgimento  delle  attivita'  ordinarie.  Il
presente paragrafo non intende conferire accesso  all'intervento  del
prestatore di ultima istanza del Membro. 
2. Qualora un Membro richieda  l'appartenenza,  la  partecipazione  o
l'accesso a un organismo di  autoregolamentazione,  borsa  o  mercato
mobiliare o a termine, istituto di compensazione  o  qualsiasi  altra
organizzazione  o  associazione  perche'  i  fornitori   di   servizi
finanziari  di  qualsiasi  altro  Membro  possano   fornire   servizi
finanziari a  parita'  di  condizioni  con  i  fornitori  di  servizi
finanziari del Membro, o quando  il  Membro  accorda  direttamente  o
indirettamente a tali entita' privilegi o vantaggi nella fornitura di
servizi finanziari, il Membro garantisce che tali entita' riconoscano
il trattamento  nazionale  ai  fornitori  di  servizi  finanziari  di
qualsiasi  altro  Membro  residenti  sul  territorio  del  Membro  in
questione. 
D Definizioni 
   Ai fini della presente impostazione: 
1. per fornitore di servizi finanziari non residente  si  intende  un
fornitore di servizi finanziari di un Membro che fornisce un servizio
finanziario sul territorio di un altro  Membro  da  uno  stabilimento
posto sul territorio di una latro Membro, indipendentemente dal fatto
che detto fornitore di servizi finanziari abbia o meno  una  presenza
commerciale sul territorio del Membro in cui si fornisce il  servizio
finanziario; 
2. per "presenza commerciale" si  intende  un'impresa  stabilita  sul
territorio di un Membro per la fornitura di servizi finanziari;  tale
espressione  comprende  le  consociate  totalmente   o   parzialmente
controllate, le joint-venture, le societa', le ditte individuali,  le
ditte  in  franchising,  le  filiali,  le  agenzie,  gli  uffici   di
rappresentanza o le altre organizzazioni; 
3. per nuovo servizio finanziario si intende un servizio di carattere
finanziario, ivi compresi i  servizi  relativi  a  prodotti  nuovi  o
esistenti, o il modo in cui un prodotto viene  fornito,  che  non  e'
fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di un
determinato Membro, ma che e' fornito  sul  territorio  di  un  altro
Membro. 
 
                   ELENCHI DEGLI IMPEGNI SPECIFICI 
   Si riportano in appresso i numeri  di  riferimento  dei  documenti
contenenti  gli  elenchi  degli  impegni  specifici   derivanti   dai
negoziati sugli scambi di servizi dell'Uruguay Round. 
Algeria MTN.GNS/W/257 
Antigua e Barbuda MTN.GNS/W/217 
Antille (Paesi Bassi) MTN.GNS/W/161/Add.1 
Argentina MTN.GNS/W/125/Rev.4 
Aruba (Paesi Bassi) MTN.GNS/W/159 
Australia MTN.TNC/W/51/Rev.3/Corr.2 
Austria MTN.TNC/W/66/Rev.2/Add.1 
Bangladesh MTN.GNS/W/202 
Barbados MTN.GNS/W/167 
Belize MTN.GNS/W/203 
Benin MTN.GNS/W/187 
Bolivia MTN.GNS/W/147 
Brasile MTN.GNS/W/116/Rev.2/Add.1 
Burkina Faso MTN.GNS/W/165 
Camerun MTN.GNS/W/155/Rev.1 
Canada MTN.TNC/W/55/Rev.4 
Cile MTN.GNS/W/115/Rev.3 
Cina MTN.GNS/W/124/Rev.3/Add.1115/ 
Colombia MTN.TNC/W/67/Rev.4 
Congo MTN.GNS/W/268 
Costa Rica MTN.GNS/W/127/Add.1/Rev.1 
Costa d'Avorio MTN.GNS/W/153/Rev.1 
Cuba MTN.GNS/W/143/Add.1/Add.2/Corr.1 
Cipro MTN.GNS/W/175/Rev.1/Corr.1 
Repubblica ceca MTN.GNS/W/168/Rev.1/Add.1 
Repubblica dominicana MTN.GNS/W/173 
El Salvador MTN.GNS/W/216 
Egitto MTN.GNS/W/137/Rev.2 
La Comunita' europea 
   e i suoi Stati Membri MTN.TNC/W/53/Rev.5 
Figi MTN.GNS/W/252 
Finlandia MTN.TNC/W/62/Rev.4/Add.1 
Gabon MTN.GNS/W/229 
Ghana MTN.GNS/W/157/Rev.2 
Guatemala MTN.GNS/W/245 
Guyana MTN.GNS/W/246 
Honduras MTN.GNS/W/192/Rev.1 
Hong Kong MTN.TNC/W/54/Rev.3 
Ungheria MTN.GNS/W/133/Rev.2/Add.2 
Islanda MTN.TNC/W/74/Rev.4 
India MTN.GNS/W/144/Rev.2 
Indonesia MTN.GNS/W/64/Rev.2/Add.1 
Israele MTN.GNS/W/154/Rev.1 
Giamaica MTN.GNS/W/149/Corr.1 
Giappone MTN.GNS/W/113/Rev.6/Add.1 
Repubblica di Corea MTN.TNC/W/61/Rev.4 
Macao MTN.GNS/W/171/Rev.1 
Madagascar MTN.GNS/W/174 
Malaysia MTN.GNS/W/122/Rev.4 
Malta MTN.TNC/W/221 
Maurizio MTN.TNC/W/172 
Messico MTN.TNC/W/71/Rev.3/Corr.1 
Marocco MTN.GNS/W/141/Rev.2 
Mozambico MTN.GNS/W/233 
Myanmar MTN.GNS/W/162/Rev.1 
Namibia MTN.GNS/W/179 
Nuova Caledonia (Francia) MTN.GNS/W/270 
Nuova Zelanda MTN.TNC/W/58/Rev.3/Corr.1/Add.1 
Nicaragua MTN.GNS/W/222 
Niger MTN.TNC/W/240 
Nigeria MTN.GNS/W/150/Rev.1 
Norvegia MTN.TNC/W/63/Add.1/Rev.5 
Pakistan MTN.TNC/W/170/Rev.1 
Paraguay MTN.GNS/W/152/Rev.1 
Peru' MTN.GNS/W/129/Rev.2 
Filippine MTN.GNS/W/131/Rev.3 
Polonia MTN.GNS/W/126/Rev.3 
Romania MTN.TNC/W/78/Add.1/Rev.4 
Saint Lucia MTN.GNS/W/204 
Saint Vincent e Grenadine MTN.GNS/W/200 
Senegal MTN.TNC/W/151/Rev.1 
Singapore MTN.GNS/W/65/Rev.4 
Repubblica slovacca MTN.TNC/W/169/Rev.1/Add.1 
Sudafrica MTN.GNS/W/136/Rev.2/Add.1 
Sri Lanka MTN.GNS/W/148/Corr.1 
Suriname MTN.TNC/W/219 
Swaziland MTN.GNS/W/180/Rev.1 
Svezia MTN.TNC/W/59/Rev.5/Corr.1 
Svizzera MTN.GNS/W/109/Rev.5/Add.1 
Tanzania MTN.GNS/W/251 
Thailandia MTN.GNS/W/132/Rev.3 
Trinidad e Tobago MTN.TNC/W/160/Rev.1 
Tunisia MTN.GNS/W/158/Rev.31 
Turchia MTN.TNC/W/72/Rev.2/Corr.1/Add.1 
Uganda MTN.GNS/W/193 
Stati Uniti MTN.GNS/W/11/Rev.4 
Uruguay MTN.GNS/W/128/Rev.2 
Venezuela MTN.GNS/W/123/Add.1/Rev.4 
Zambia MTN.GNS/W/186 
Zimbabwe MTN.GNS/W/156/Rev.1 
 
                 ESENZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO II 
   Si riportano in allegato i numeri  di  riferimento  dei  documenti
contenenti gli elenchi  delle  esenzioni  a  norma  dell'articolo  II
derivanti dai negoziati dell'Uruguay  Round.  Essi  saranno  inseriti
nell'Allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, come previsto
all'articolo II, paragrafo 2. 
Argentina MTN.GNS/W/264 
Australia MTN.GNS/W/189/Corr.1 
Austria MTN.GNS/W/249//Add.1 
Benin MTN.GNS/W/263 
Bolivia MTN.GNS/W/248 
Brasile MTN.GNS/W/195//Add.1 
Camerun MTN.GNS/W/253 
Canada MTN.GNS/W/188/Add.2/Corr.1 
Repubblica del Centrafrica MTN.GNS/W/233 
Cile MTN.GNS/W/230 
Cina MTN.GNS/W/208 
Colombia MTN.GNS/W/225/Add.2 
Congo MTN.GNS/W/269 
Costa Rica MTN.GNS/W/255 
Costa d'Avorio MTN.GNS/W/256 
Cuba MTN.GNS/W/272 
Cipro MTN.GNS/W/237 
Repubblica ceca MTN.GNS/W/207/Rev.1 
El Salvador MTN.GNS/W/215 
Egitto MTN.GNS/W/220/Rev.1 
la Comunita' europea 
     e i suoi Stati membri MTN.GNS/W/228/Rev.1 
Finlandia MTN.GNS/W/191/Add.1 
Gabon MTN.GNS/W/231 
Ghana MTN.GNS/W/265 
Guatemala MTN.GNS/W/241/Rev.1 
Honduras MTN.GNS/W/214 
Hong Kong MTN.GNS/W/192 
Ungheria MTN.GNS/W/226 
Islanda MTN.GNS/W/209/Add.1 
India MTN.GNS/W/199/Rev.1 
Indonesia MTN.GNS/W/242 
Israele MTN.GNS/W/236/Add.1 
Giamaica MTN.GNS/W/247 
Repubblica di Corea MTN.GNS/W/262 
Malaysia MTN.GNS/W/183/Rev.3 
Mali MTN.GNS/W/271 
Malta MTN.GNS/W/267 
Messico MTN.GNS/W/194/Add.1 
Marocco MTN.GNS/W/261 
Nuova Zelanda MTN.GNS/W/185/Rev.1 
Niger MTN.GNS/W/232 
Nigeria MTN.GNS/W/266 
Norvegia MTN.GNS/W/196/Add.1 
Pakistan MTN.GNS/W/250 
Peru' MTN.GNS/W/235 
Filippine MTN.GNS/W/201/Rev.1 
Polonia MTN.GNS/W/234/Rev.1 
Romania MTN.GNS/W/244 
Senegal MTN.GNS/W/213 
Singapore MTN.GNS/W/206/Rev.2 
Repubblica slovacca MTN.GNS/W/205/Rev.1 
Sudafrica MTN.GNS/W/218 
Swaziland MTN.GNS/W/238 
Svezia MTN.GNS/W/198/Rev.1 
Svizzera MTN.GNS/W/211/Rev.2 
Thailandia MTN.GNS/W/258 
Trinidad e Tobago MTN.GNS/W/212 
Tunisia MTN.GNS/W/224 
Turchia MTN.GNS/W/184/Rev.1 
Stati Uniti MTN.GNS/W/227/Rev.1 
Uruguay MTN.GNS/W/239/Rev.1 
Venezuela MTN.GNS/W/197/Rev.1