INTESA SUGLI IMPEGNI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI I partecipanti all'Uruguay Round sono stati abilitati ad assumere impegni specifici in relazione ai servizi finanziari nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato "l'Accordo") seguendo un'impostazione alternativa rispetto a quella contemplata dalle disposizioni della Parte III dell'Accordo. Si e' convenuto che si poteva seguire tale impostazione restando inteso quanto segue: i) essa non deve contrastare con le disposizioni dell'Accordo; ii) essa non deve pregiudicare il diritto di qualsiasi Membro di iscrivere i propri impegni specifici in conformita' dell'impostazione di cui alla Parte III dell'Accordo; iii) gli impegni specifici che ne derivano devono applicarsi a livello di NPF; iv) non si crea alcuna presunzione per quanto riguarda il grado di liberalizzazione che un Membro si impegna a garantire ai sensi dell'Accordo. I Membri interessati, in base ai negoziati, e fatte salve le condizioni e limitazioni eventualmente specificate, hanno iscritto impegni specifici nei loro elenchi secondo l'impostazione illustrata in appresso. A. Clausola dello statu quo Ogni condizione, limitazione e restrizione degli impegni sotto indicati si applica unicamente alle misure non conformi esistenti. B. Accesso al mercato Diritti monopolistici 1. Oltre all'articolo VIII dell'Accordo, si applica la disposizione seguente: Ciascun Membro iscrive nel proprio elenco relativo ai servizi finanziari i diritti monopolistici esistenti e si sforza di eliminarli o di ridurne il campo di applicazione. In deroga al paragrafo 1, lettera b) dell'allegato sui servizi finanziari, il presente paragrafo si applica alle attivita' di cui al paragrafo 1, lettera b), comma iii) dell'allegato. Servizi finanziari acquistati da enti pubblici 2. In deroga all'articolo XIII dell'Accordo, ciascun Membro garantisce che ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro stabiliti su suo territorio sia riconosciuto il trattamento della nazione piu' favorita ed il trattamento nazionale per quanto riguarda l'acquisto o l'acquisizione di servizi finanziari da parte di enti pubblici del Membro sul suo territorio. Scambi transfrontalieri 3. Ciascun Membro permette ai fornitori di servizi finanziari non residenti di fornire, per conto proprio, tramite intermediari o in qualita' di intermediari, alle condizioni e modalita' che riconoscono il trattamento nazionale, i seguenti servizi: a) assicurazione dei rischi relativi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lanci e trasporti spaziali (ivi compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilita' connessa; e ii) le merci in transito internazionale; b) riassicurazione e retrocessione, nonche' i servizi accessori all'assicurazione di cui al paragrafo 5, lettera a), comma iv) dell'allegato; c) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie ed elaborazione di dati finanziari, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), comma xv) dell'allegato, servizi di consulenza e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al credito e gli altri servizi finanziari di cui al paragrafo 5, lettera a), comma xvi) dell'allegato. 4. Ciascun Membro permette ai propri residenti di acquistare sul territorio di qualsiasi altro Membro i servizi finanziari di cui: a) al paragrafo 3, lettera a); b) al paragrafo 3, lettera b); e c) al paragrafo 5, lettera a), commi v) xvi) dell'allegato. Presenza commerciale 5. Ciascun Membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro il diritto di stabilire o di ampliare sul suo territorio, anche tramite l'acquisto di imprese esistenti, una presenza commerciale. 6. Un Membro puo' imporre modalita', condizioni e procedure per l'autorizzazione dello stabilimento e dell'espansione di una presenza commerciale a condizione che in tal modo non si eluda l'obbligo imposto al Membro ai sensi del paragrafo 5 e che tali modalita', condizioni e procedure siano compatibili con gli altri obblighi previsti dal presente Accordo. Nuovi servizi finanziari 7. Un Membro permette ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro stabiliti sul suo territorio di offrire qualsiasi nuovo servizio finanziario sul suo territorio. Trasmissione ed elaborazione di informazioni 8. Nessun Membro adotta misure che impediscono la trasmissione di informazioni o l'elaborazione di informazioni finanziarie, ivi compresa la trasmissione di dati per via elettronica, o che, fatte salve le norme sulle importazioni conformi agli accordi internazionali, impediscono il trasferimento di apparecchiature, quando la trasmissione di informazioni, l'elaborazione di informazioni finanziarie o il trasferimento di apparecchiature in questione sono necessari per lo svolgimento della normale attivita' di un fornitore di servizi finanziari. Nessun elemento del presente paragrafo limita il diritto di un Membro di tutelare i dati personali, la riservatezza personale e il carattere confidenziale di singole registrazioni e singoli conti, sempreche' tale diritto non sia utilizzato per eludere le disposizioni dell'Accordo. Ingresso provvisorio di personale 9. a) Ciascun Membro permette l'ingresso provvisorio sul suo territorio del personale di seguito specificato di un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro che stabilisce o ha stabilito una presenza commerciale sul territorio del Membro in questione: i) alti dirigenti che possiedono informazioni esclusive essenziali per lo stabilimento, il controllo e il funzionamento dei servizi del fornitore di servizi finanziari; e ii) specialisti giuridici e attuariali. Misure non discriminatorie 10. Ciascun Membro si adopera per eliminare o limitare qualsiasi significativo effetto negativo sui fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro di: a) misure non discriminatorie che impediscono ai fornitori di servizi finanziari di offrire, sul territorio del Membro in questione, nella forma stabilita dal Membro, tutti i servizi finanziari consentiti dal Membro; b) misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attivita' dei fornitori di servizi finanziari su tutto il territorio del Membro; c) misure di un Membro, quando tale Membro applica le stesse misure alla fornitura dei servizi bancari e dei servizi legati ai titoli, e un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro concentra le sue attivita' sulla fornitura di servizi legati ai titoli; e d) altre misure che, pur rispettando le disposizioni dell'Accordo, incidono negativamente sulla capacita' dei fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro di operare, di competere o di entrare nel mercato del Membro in questione; a condizione che qualsiasi misura adottata ai sensi del presente paragrafo non istituisca ingiustificate discriminazioni ai danni dei fornitori di servizi finanziari del Membro che adotta tale misura. 11. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 10, lettere a) e b), un Membro si sforza di non limitare o restringere l'attuale livello di opportunita' di mercato, ne' vantaggi di cui godono gia' nel complesso i fornitori di servizi finanziari di tutti gli altri Membri sul territorio del Membro, sempreche' tale impegno non si traduca in un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei fornitori di servizi finanziari del Membro che applica dette misure. C Trattamento nazionale 1. A modalita' e condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, ciascun Membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro stabiliti sul suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da enti pubblici e alle strutture di funzionamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel normale svolgimento delle attivita' ordinarie. Il presente paragrafo non intende conferire accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza del Membro. 2. Qualora un Membro richieda l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, borsa o mercato mobiliare o a termine, istituto di compensazione o qualsiasi altra organizzazione o associazione perche' i fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro possano fornire servizi finanziari a parita' di condizioni con i fornitori di servizi finanziari del Membro, o quando il Membro accorda direttamente o indirettamente a tali entita' privilegi o vantaggi nella fornitura di servizi finanziari, il Membro garantisce che tali entita' riconoscano il trattamento nazionale ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro Membro residenti sul territorio del Membro in questione. D Definizioni Ai fini della presente impostazione: 1. per fornitore di servizi finanziari non residente si intende un fornitore di servizi finanziari di un Membro che fornisce un servizio finanziario sul territorio di un altro Membro da uno stabilimento posto sul territorio di una latro Membro, indipendentemente dal fatto che detto fornitore di servizi finanziari abbia o meno una presenza commerciale sul territorio del Membro in cui si fornisce il servizio finanziario; 2. per "presenza commerciale" si intende un'impresa stabilita sul territorio di un Membro per la fornitura di servizi finanziari; tale espressione comprende le consociate totalmente o parzialmente controllate, le joint-venture, le societa', le ditte individuali, le ditte in franchising, le filiali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o le altre organizzazioni; 3. per nuovo servizio finanziario si intende un servizio di carattere finanziario, ivi compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di un determinato Membro, ma che e' fornito sul territorio di un altro Membro. ELENCHI DEGLI IMPEGNI SPECIFICI Si riportano in appresso i numeri di riferimento dei documenti contenenti gli elenchi degli impegni specifici derivanti dai negoziati sugli scambi di servizi dell'Uruguay Round. Algeria MTN.GNS/W/257 Antigua e Barbuda MTN.GNS/W/217 Antille (Paesi Bassi) MTN.GNS/W/161/Add.1 Argentina MTN.GNS/W/125/Rev.4 Aruba (Paesi Bassi) MTN.GNS/W/159 Australia MTN.TNC/W/51/Rev.3/Corr.2 Austria MTN.TNC/W/66/Rev.2/Add.1 Bangladesh MTN.GNS/W/202 Barbados MTN.GNS/W/167 Belize MTN.GNS/W/203 Benin MTN.GNS/W/187 Bolivia MTN.GNS/W/147 Brasile MTN.GNS/W/116/Rev.2/Add.1 Burkina Faso MTN.GNS/W/165 Camerun MTN.GNS/W/155/Rev.1 Canada MTN.TNC/W/55/Rev.4 Cile MTN.GNS/W/115/Rev.3 Cina MTN.GNS/W/124/Rev.3/Add.1115/ Colombia MTN.TNC/W/67/Rev.4 Congo MTN.GNS/W/268 Costa Rica MTN.GNS/W/127/Add.1/Rev.1 Costa d'Avorio MTN.GNS/W/153/Rev.1 Cuba MTN.GNS/W/143/Add.1/Add.2/Corr.1 Cipro MTN.GNS/W/175/Rev.1/Corr.1 Repubblica ceca MTN.GNS/W/168/Rev.1/Add.1 Repubblica dominicana MTN.GNS/W/173 El Salvador MTN.GNS/W/216 Egitto MTN.GNS/W/137/Rev.2 La Comunita' europea e i suoi Stati Membri MTN.TNC/W/53/Rev.5 Figi MTN.GNS/W/252 Finlandia MTN.TNC/W/62/Rev.4/Add.1 Gabon MTN.GNS/W/229 Ghana MTN.GNS/W/157/Rev.2 Guatemala MTN.GNS/W/245 Guyana MTN.GNS/W/246 Honduras MTN.GNS/W/192/Rev.1 Hong Kong MTN.TNC/W/54/Rev.3 Ungheria MTN.GNS/W/133/Rev.2/Add.2 Islanda MTN.TNC/W/74/Rev.4 India MTN.GNS/W/144/Rev.2 Indonesia MTN.GNS/W/64/Rev.2/Add.1 Israele MTN.GNS/W/154/Rev.1 Giamaica MTN.GNS/W/149/Corr.1 Giappone MTN.GNS/W/113/Rev.6/Add.1 Repubblica di Corea MTN.TNC/W/61/Rev.4 Macao MTN.GNS/W/171/Rev.1 Madagascar MTN.GNS/W/174 Malaysia MTN.GNS/W/122/Rev.4 Malta MTN.TNC/W/221 Maurizio MTN.TNC/W/172 Messico MTN.TNC/W/71/Rev.3/Corr.1 Marocco MTN.GNS/W/141/Rev.2 Mozambico MTN.GNS/W/233 Myanmar MTN.GNS/W/162/Rev.1 Namibia MTN.GNS/W/179 Nuova Caledonia (Francia) MTN.GNS/W/270 Nuova Zelanda MTN.TNC/W/58/Rev.3/Corr.1/Add.1 Nicaragua MTN.GNS/W/222 Niger MTN.TNC/W/240 Nigeria MTN.GNS/W/150/Rev.1 Norvegia MTN.TNC/W/63/Add.1/Rev.5 Pakistan MTN.TNC/W/170/Rev.1 Paraguay MTN.GNS/W/152/Rev.1 Peru' MTN.GNS/W/129/Rev.2 Filippine MTN.GNS/W/131/Rev.3 Polonia MTN.GNS/W/126/Rev.3 Romania MTN.TNC/W/78/Add.1/Rev.4 Saint Lucia MTN.GNS/W/204 Saint Vincent e Grenadine MTN.GNS/W/200 Senegal MTN.TNC/W/151/Rev.1 Singapore MTN.GNS/W/65/Rev.4 Repubblica slovacca MTN.TNC/W/169/Rev.1/Add.1 Sudafrica MTN.GNS/W/136/Rev.2/Add.1 Sri Lanka MTN.GNS/W/148/Corr.1 Suriname MTN.TNC/W/219 Swaziland MTN.GNS/W/180/Rev.1 Svezia MTN.TNC/W/59/Rev.5/Corr.1 Svizzera MTN.GNS/W/109/Rev.5/Add.1 Tanzania MTN.GNS/W/251 Thailandia MTN.GNS/W/132/Rev.3 Trinidad e Tobago MTN.TNC/W/160/Rev.1 Tunisia MTN.GNS/W/158/Rev.31 Turchia MTN.TNC/W/72/Rev.2/Corr.1/Add.1 Uganda MTN.GNS/W/193 Stati Uniti MTN.GNS/W/11/Rev.4 Uruguay MTN.GNS/W/128/Rev.2 Venezuela MTN.GNS/W/123/Add.1/Rev.4 Zambia MTN.GNS/W/186 Zimbabwe MTN.GNS/W/156/Rev.1 ESENZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO II Si riportano in allegato i numeri di riferimento dei documenti contenenti gli elenchi delle esenzioni a norma dell'articolo II derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round. Essi saranno inseriti nell'Allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, come previsto all'articolo II, paragrafo 2. Argentina MTN.GNS/W/264 Australia MTN.GNS/W/189/Corr.1 Austria MTN.GNS/W/249//Add.1 Benin MTN.GNS/W/263 Bolivia MTN.GNS/W/248 Brasile MTN.GNS/W/195//Add.1 Camerun MTN.GNS/W/253 Canada MTN.GNS/W/188/Add.2/Corr.1 Repubblica del Centrafrica MTN.GNS/W/233 Cile MTN.GNS/W/230 Cina MTN.GNS/W/208 Colombia MTN.GNS/W/225/Add.2 Congo MTN.GNS/W/269 Costa Rica MTN.GNS/W/255 Costa d'Avorio MTN.GNS/W/256 Cuba MTN.GNS/W/272 Cipro MTN.GNS/W/237 Repubblica ceca MTN.GNS/W/207/Rev.1 El Salvador MTN.GNS/W/215 Egitto MTN.GNS/W/220/Rev.1 la Comunita' europea e i suoi Stati membri MTN.GNS/W/228/Rev.1 Finlandia MTN.GNS/W/191/Add.1 Gabon MTN.GNS/W/231 Ghana MTN.GNS/W/265 Guatemala MTN.GNS/W/241/Rev.1 Honduras MTN.GNS/W/214 Hong Kong MTN.GNS/W/192 Ungheria MTN.GNS/W/226 Islanda MTN.GNS/W/209/Add.1 India MTN.GNS/W/199/Rev.1 Indonesia MTN.GNS/W/242 Israele MTN.GNS/W/236/Add.1 Giamaica MTN.GNS/W/247 Repubblica di Corea MTN.GNS/W/262 Malaysia MTN.GNS/W/183/Rev.3 Mali MTN.GNS/W/271 Malta MTN.GNS/W/267 Messico MTN.GNS/W/194/Add.1 Marocco MTN.GNS/W/261 Nuova Zelanda MTN.GNS/W/185/Rev.1 Niger MTN.GNS/W/232 Nigeria MTN.GNS/W/266 Norvegia MTN.GNS/W/196/Add.1 Pakistan MTN.GNS/W/250 Peru' MTN.GNS/W/235 Filippine MTN.GNS/W/201/Rev.1 Polonia MTN.GNS/W/234/Rev.1 Romania MTN.GNS/W/244 Senegal MTN.GNS/W/213 Singapore MTN.GNS/W/206/Rev.2 Repubblica slovacca MTN.GNS/W/205/Rev.1 Sudafrica MTN.GNS/W/218 Swaziland MTN.GNS/W/238 Svezia MTN.GNS/W/198/Rev.1 Svizzera MTN.GNS/W/211/Rev.2 Thailandia MTN.GNS/W/258 Trinidad e Tobago MTN.GNS/W/212 Tunisia MTN.GNS/W/224 Turchia MTN.GNS/W/184/Rev.1 Stati Uniti MTN.GNS/W/227/Rev.1 Uruguay MTN.GNS/W/239/Rev.1 Venezuela MTN.GNS/W/197/Rev.1