DECISIONI E DICHIARAZIONI ADDIZIONALI ADOTTATE NELLA RIUNIONE DEI MINISTRI DI MARRAKESH. ACCETTAZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO ED ADESIONE A DETTO ACCORDO Decisione del 14 aprile 1994 I Ministri, Notando che gli articoli XI e XIV dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato l'Accordo sull'OMC) dispongono che solo le Parti contraenti del GATT del 1947 alla data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC per le quali liste di concessioni e di impegni sono allegate al GATT del 1994, e per le quali liste di impegni specifici sono allegate all'Accordo generale sul commercio dei servizi (in appresso denominato "AGCS") potranno accettare l'Accordo sull'OMC, Notando inoltre che il paragrafo 5 dell'Atto finale incorporante i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati rispettivamente l' "Atto finale" e "Uruguay Round") dispone che, per i partecipanti che non sono parti contraenti del GATT del 1947 alla data dell'Atto finale, le liste non saranno definitive, ma saranno predisposte in seguito ai fini della loro adesione al GATT del 1947 e della loro accettazione dell'Accordo sull'OMC, In considerazione del paragrafo 1 della Decisione sulle misure a favore dei paesi meno progrediti, che dispone che i paesi meno progrediti abbiano un termine supplementare di un anno a decorrere dal 15 aprile 1994 per presentare le loro liste in conformita' con l'articolo XI dell'Accordo sull'OMC, Riconoscendo che alcuni partecipanti all'Uruguay Round che applicavano de facto il GATT del 1947 e che sono divenuti parti contraenti ai sensi dell'articolo XXVI: 5 c) del GATT del 1957 non sono in grado di presentare liste da allegare al GATT del 1994 ed all'AGCS, Riconoscendo inoltre che alcuni Stati o territori doganali distinti che non hanno partecipato all'Uruguay Round possono divenire parti contraenti al GATT del 1947 prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, e che a tali Stati o territori doganali dovrebbero avere la possibilita' di negoziare liste da allegare al GATT del 1994 ed all'AGCS in modo da poter accettare l'Accordo sull'OMC, In considerazione del fatto che alcuni Stati o territori doganali distinti che non sono in grado di completare il processo di adesione al GATT del 1947 prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC o che non hanno intenzione di divenire parti contraenti del GATT del 1947, possono desiderare di iniziare il loro processo di adesione all'OMC prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, Riconoscendo che l'Accordo sull'OMC non fa differenza tra i Membri dell'OMC che hanno accettato detto accordo secondo i suoi articoli XI e XIV ed i Membri dell'OMC che hanno aderito a detto accordo secondo il suo articolo XII, e desiderosi di fare in modo che le procedure relative all'adesione dei distinti Stati e territori doganali che non siano divenuti parti contraenti del GATT del 1947 alla data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, siano tali da evitare ogni inconveniente o ritardo inutile per tali Stati e territori doganali, Decidono che: 1. a) Ogni Firmatario dell'Atto finale: - cui si applica il paragrafo 5 dell'Atto finale, oppure - cui si applica il paragrafo 1 della Decisione sulle misure a favore dei paesi meno progrediti, ovvero - che e' divenuto Parte contraente ai sensi dell'articolo XXVI: 5 c) del GATT del 1947 prima del 15 aprile 1994 e che non e' stato in grado di stabilire una lista da allegare al GATT del 1994 ed all'AGCS ai fini dell'inclusione nell'Atto finale e - ogni Stato o territorio doganale distinto - che diverra' Parte contraente del GATT del 1947 tra il 15 aprile 1994 e la data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, potra' presentare al Comitato preparatorio, per esame ed approvazione, una lista di concessioni e di impegni da allegare al GATT del 1994 ed una lista di impegni specifici da allegare all'AGCS; b) L'Accordo sull'OMC sara' aperto all'accettazione secondo l'articolo XIV di tale Accordo, delle parti contraenti del GATT del 1947 le cui Liste siano state presentate e approvate prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC. c) Le disposizioni dei capoversi a) e b) del presente paragrafo non pregiudicheranno il diritto dei paesi meno progrediti di presentare le loro liste entro un termine di un anno a decorrere dal 15 aprile 1994. 2. a) Ogni Stato o territorio doganale distinto potra' chiedere al Comitato preparatorio di sottoporre per approvazione alla Conferenza Ministeriale dell'OMC le modalita' dellla sua adesione all'Accordo sull'OMC secondo l'articolo XII di tale accordo. Se viene fatta domanda in tal senso da uno Stato o territorio doganale distinto che ha iniziato il processo di adesione al GATT del 1947, il Comitato preparatorio esaminera' detta domanda, se possibile assieme al Gruppo di lavoro istituito dalle Parti contraenti del GATT del 1947, per verificare l'adesione di detto Stato o territorio doganale distinto. b) Il Comitato preparatorio presentera' alla Conferenza ministeriale un rapporto dopo aver esaminato la domanda. Tale rapporto potra' includere un protocollo di adesione, compresa una lista delle concessioni e degli impegni da allegare al GATT del 1994 ed una Lista di impegni specifici da allegare all'AGCS, da approvarsi dalla Conferenza ministeriale. La Conferenza ministeriale terra' conto del rapporto del Comitato preparatorio nell'esaminare ogni domanda di adesione all'Accordo sull'OMC presentata dallo Stato o dal territorio doganale distinto interessato. Commercio e ambiente Decisione del 14 aprile 1994 I Ministri, riunitisi in occasione della firma dell'Atto finale incorporante i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round a Marrakech il 15 aprile 1994, Rammentando il preambolo dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che dispone che "le relazioni (dei membri) nel settore commerciale ed economico dovrebbero tendere all'elevamento del livello di vita, al conseguimento del pieno impiego e di un grado elevato e crescente del reddito reale e della domanda effettiva, all'uso ottimale delle risorse mondiali in conformita' con l'obiettivo di sviluppo sostenibile, in vista di proteggere e di preservare l'ambiente e di rafforzare i mezzi per pervenire a cio' in maniera compatibile con i loro rispettivi fabbisogni e preoccupazioni a vari livelli di sviluppo economico" , Prendendo atto: - della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, di Azione 21 e dei suoi seguiti nell'ambito del GATT, cosi' come enunciati nella Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Rappresentanti nella 48ma sessione delle Parti Contraenti in dicembre 1992, nonche' dei lavori del Gruppo sulle misure rela- tive all'ambiente ed al commercio internazionale del Comitato del commercio e dello sviluppo e del Consiglio dei Rappresentanti, - del programma di lavoro previsto nella Decisione sul commercio dei servizi e dell'ambiente, e - delle disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di prorrieta' intellettuale attinenti al commercio, Considerando che non vi dovrebbe essere, e che non vi e' necessariamente una contraddizione tra le politiche per la preservazione e la salvaguardia di un sistema commerciale multilaterale aperto, non discriminatorio ed equo e le iniziative volte a proteggere l'ambiente ed a promuovere lo sviluppo sostenibile, Auspicando coordinare le politiche nel settore del commercio e dell'ambiente, senza tuttavia invadere l'ambito dell'ordinamento commerciale multilaterale che e' ristretto alle politiche commerciali ed agli aspetti delle politiche ambientali attinenti al commercio e suscettibili di avere effetti importanti sugli scambi dei suoi membri, Decidono: di incaricare il Consiglio generale dell'OMC, nella sua prima riunione, di istituire un Comitato del commercio e dell'ambiente aperto a tutti i Membri dell'OMC, il quale dovra' presentare un rapporto nella prima riunione biennale che la Conferenza ministeriale terra' dopo l'entrata in vigore dell'OMC nel corso della quale saranno esaminati i lavori ed il mandato del Comitato alla luce delle raccomandazioni del Comitato, che la Decisione del CNC del 15 dicembre 1993, di cui si riporta in appressa una parte della formulazione: a) in vista di individuare le relazioni tra misure commerciali e misure ambientali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, b) in vista di formulare raccomandazioni appropriate per determinare se sia opportuno modificare le disposizioni dell'ordinamento commerciale multilaterale rispettandone il carattere aperto, equo e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda: - la necessita' di elaborare regole volte a potenziare le interazioni positive delle misure commerciali ed ambientali in vita di promuovere lo sviluppo durevole, in considerazione in particolar modo delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei meno progrediti tra di loro, e - la prevenzione delle misure commerciali protezioniste, nonche' l'adesione a discipline multilaterali efficaci affinche' l'ordinamento commerciale multilaterale possa tener conto degli obiettivi ambientali enunciati in Azione 21 e nella Dichiarazione di Rio, in particolare il Principio 12, e - la sorveglianza delle misure commerciali destinate alla protezione dell'ambiente, degli aspetti delle misure ambientali attinenti al commercio che possono avere effetti importanti sugli scambi commerciali, e dell'applicazione effettiva delle norme multilaterali che regolamentano tali misure, costituisce, assieme a quanto enunciato nel preambolo di cui sopra, il mandato del Comitato del commercio e dell'ambiente; - che nell'ambito del mandato, e affinche' le politiche in materia di commercio internazionale e le politiche ambientali ne vengano reciprocamente rafforzate, il Comitato trattera' inizialmente i seguenti punti, riguardo ai quali potra' essere sollevata ogni questione pertinente: - i rapporti esistenti tra le norme dell'ordinamento commerciale multilaterale e le misure commerciali adottate a fini di protezione dell'ambiente, comprese le misure di pertinenza di accordi ambientali multilaterali; - i rapporti esistenti tra le politiche ambientali che interessano il commercio e le misure ambientali aventi effetti importanti sul commercio e le disposizioni dell'ordinamento multilaterale; - i rapporti tra le disposizioni dell'ordinamento commerciale multilaterale e: a) le imposizioni e le tasse applicate a fini di protezione dell'ambiente; b) i requisiti stabiliti ai fini della tutela dell'ambiente per i prodotti, comprese le norme ed i regolamenti tecnici e le prescrizioni in materia di imballaggio, di etichettatura e di riciclaggio; - le disposizioni del sistema commerciale multilaterale per quanto riguarda la trasparenza delle misure commerciali applicate a fini di protezione dell'ambiente e le misure e prescrizioni ambientali aventi effetti importanti sul commercio; - i rapporti tra i sistemi di soluzione delle controversie del sistema commerciale multilaterale e quelli previsti negli accordi ambientali multilaterali; - l'effetto delle misure ambientali sull'accesso ai mercati, in particolare per i paesi in via di sviluppo e soprattutto per i meno progrediti tra di loro, ed i vantaggi ambientali derivanti dall'eliminazione delle restrizioni e delle distorsioni dei cambi; - il problema delle esportazioni di prodotti vietati sul mercato interno, - che il Comitato del commercio e dell'ambiente esaminera' il programma di lavoro previsto nella Decisione sul commercio dei servizi e dell'ambiente, nonche' le disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli aspetti dei diritti della proprieta' intellettuale attinenti al commercio, come parte integrante dei suoi lavori, nell'ambito del summenzionato mandato, - che, in attesa della prima riunione del Consiglio generale dell'OMC, i lavori del Comitato del commercio e dell'ambiente dovranno essere eseguiti da un sotto-comitato del Comitato preparatorio dell'Organizzazione mondiale del commercio, aperto a tutti i membri del Comitato preparatorio, - di invitare il Sotto-comitato del Comitato preparatorio ed il Comitato del commercio e dell'ambiente quando sara' stato istituito, a fornire il loro contributo agli organi pertinenti per quanto riguarda gli appropriati provvedimenti da adottare in merito alle relazioni con le organizzazioni inter-governative e non governative di cui all'articolo V dell'OMC. CONSEGUENZE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO Decisione del 14 aprile 1994 I Ministri, Riconoscendo l'importanza del ruolo dell'organizzazione mondiale del Commercio (in appresso denominata "l'OMC") e del suo contributo al commercio internazionale, Auspicando garantire il buon funzionamento del Segretariato dell'OMC, Riconoscendo che la messa in opera dei risultati dell'Uruguay Round aumentera' la portata e la complessita' dei compiti del Segretariato e che e' necessario esaminare le implicazioni dal punto di vista delle risorse, Richiamando le dichiarazioni effettuate da precedenti presidenti delle Parti contraenti del GATT e dal Consiglio del GATT al fine di richiamare l'attenzione sulla necessita' di migliorare le modalita' e le condizioni di lavoro, compresi gli stipendi e le pensioni dei quadri del Segretariato, Consapevoli del fatto che l'OMC dovra' dimostrarsi competitiva per quanto concerne le condizioni di lavoro che offrira' ai suoi quadri, in modo da interessare le persone che hanno i requisiti richiesti, Prendendo atto della proposta del Direttore generale secondo la quale converra', nel stabilire le condizioni d'impiego del personale dell'OMC, compresi gli stipendi e le pensioni, di tenere debitamente conto di quelli offerto dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale, Prendendo atto dell'articolo VI dell'Accordo istitutivo dell'OMC, in particolare del paragrafo 3 di tale articolo che abilita il Direttore generale a nominare i membri dell'organico del Segretariato ed a determinare le loro competenze e le loro condizioni d'impiego secondo le regole adottate dalla Conferenza ministeriale, Rammentando che il mandato del Comitato preparatorio gli assegna le funzioni che potranno esssere necessarie per garantire il buon funzionamento dell'OMC alla data della sua istituzione, compresa l'elaborazione di raccomandazioni da sottoporre all'organo competente dell'OMC per esame, o nella misura in cui cio' sia necessario, l'adozione di decisioni o se del caso di decisioni provvisorie rela- tive a problemi amministrativi, di bilancio e finanziari, grazie anche alle proposte del Segretariato, Convengono che il Comitato preparatorio esaminera' i cambiamenti organizzativi, i fabbisogni di risorse e le condizioni d'impiego del personale proposti nell'ambito dell'istituzione dell'OMC e della messa in opera degli accordi dell'Uruguay Round, e che elaborera' raccomandazioni ed adottera' decisioni, come necessario, riguardo agli adeguamenti necessari. Decisione sull'istituzione del Comitato preparatorio dell'Organizzazione mondiale del commercio Decisione del 14 aprile 1994 I Ministri, In considerazione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "l'Accordo sull'OMC" e l' "OMC" ), Consapevoli che e' auspicabile assicurare un'armoniosa transizione per quanto riguarda l'OMC, nonche' il suo buon funzionamento a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, Convengono quanto segue: 1. E' istituito un Comitato preparatorio dell'OMC (in appresso denominato il "Comitato"). P.D. Sutherland e designato Presidente del Comitato a titolo personale. 2. Potranno essere membri del Comitato tutti i firmatari dell'Atto finale dei Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ed ogni Parte contraente ammessa a divenire Membro originale dell'OMC in conformita' con l'articolo XI dell'Accordo sull'OMC. 3. E' altresi' istituito un Sotto-Comitato del bilancio, delle finanze e dell'amministrazione, che sara' presieduto dal Presidente delle PARTI CONTRAENTI del GATT ed un Sotto-Comitato dei servizi incaricato dei lavori preparatori per le questioni di competenza dell'AGCS. Il Comitato potra' stabilire sotto comitati addizionali come appropriato. Tutti i membri del Comitato potranno essere membri dei sotto-comitati. Il Comitato istituira' le sue procedure e quelle dei sotto-comitati. 4. Il Comitato adottera' le sue decisioni mediante consenso. 5. Potranno partecipare all'adozione di decisioni del Comitato unicamente i membri del Comitato che sono parti contraenti del GATT ammesse a divenire Membri originali dell'OMC secondo l'articolo XI e XIV dell'Accordo sull'OMC. 6. Il Comitato ed i suoi sotto-comitati potranno usufruire dei servizi del Segretariato del GATT. 7. Il Comitato cessera' di esistere all'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC; egli consegnera' la sua documentazione e le sue raccomandazioni all'OMC. 8. Il comitato esercitera' le funzioni che potranno essere necessarie per garantire il buon funzionamento dell'OMC a decorrere dalla data della sua istituzione, comprese le funzioni indicate in appresso: a) Questioni amministrative, di bilancio e finanziarie: Elaborare raccomandazioni da sottoporre per esame all'organo competente dell'OMC ovvero adottare nella misura necessaria, decisioni anche, se del caso, decisioni provvisorie prima dell'istituzione dell'OMC inerenti alle raccomandazioni eventualmente presentate dal Presidente del sotto-comitato del bilancio, delle finanze e dell'amministrazione di cui al paragrafo 3 di cui sopra, in cooperazione con il Presidente del Comitato delle questioni di bilancio, finanziarie ed amministrative del GATT, assieme anche alle proposte del Segretariato su: i) l'accordo di sede previsto al paragrafo 5 dell'articolo VIII dell'Accordo sull'OMC; ii) il regolamento finanziario, comprese le direttive per la fissazione dei contributi al bilancio preventivo dei Membri dell'OMC, secondo i criteri enunciati all' articolo VIII dell'Accordo sull'OMC; iii) il progetto di bilancio preventivo per il primo anno di funzionamento dell'OMC; iv) il trasferimento dei beni, compresi gli averi finanziari, dall'ICITO/GATT all'OMC; v) il trasferimento e le modalita' e condizioni del trasferimento del personale del GATT al Segretariato dell'OMC; vi) le relazioni esistenti tra il Centro del commercio internazionale e l'OMC. b) Questioni istituzionali, procedurali e giuridiche: i) Esaminare ed approvare le liste che gli verranno presentate secondo la "Decisione sull'accettazione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'adesione a detto accordo" e proporre le modalita' di adesione secondo il paragrafo 2 di detta decisione; ii) Formulare proposte relative al mandato degli organi dell'OMC in particolare quelli stabiliti all'articolo IV dell'Accordo sull'OMC ed al regolamento interno che tali organi sono invitati a stabilire per se' stessi, in considerazione del paragrafo 1 dell'articolo XVI; iii) Indirizzare raccomandazioni al Consiglio generale dell'OMC in merito alle intese appropriate per quanto riguarda le relazioni con altre organizzazioni menzionate all'articolo V dell'Accordo sull'OMC; iv) elaborare e presentare all'OMC un rapporto sulle sue attivita'. c) Questioni inerenti all'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC ed alle attivita' dell'OMC nell'ambito della sfera di competenza e delle funzioni di quest'ultimo. i) convocare e preparare la Conferenza di attuazione; ii) Intraprendere il programma di lavoro derivante dai risultati dell'Uruguay Round come enunciati nell'Atto finale, ad esempio fare opera di supervisione, nel Sotto-comitato dei Servizi di cui al paragrafo 3 precedente, sui negoziati in settori di servizi specifici, ed intraprendere inoltre i lavori conseguenti alle Decisioni della riunione di Marrakech. iii) dibattere i suggerimenti vertenti sull'inclusione di punti addizionali nel programma di lavoro dell'OMC; iv) formulare proposte concernenti la composizione dell'Organo di supervisione secondo i criteri enunciati all'Articolo 8 dell'Accordo sui tessili e gli indumenti; v) convocare la prima riunione della conferenza ministeriale o del Consiglio generale dell'OMC, se quest'ultimo si riunisce prima, ed elaborare il relativo ordine del giorno provvisorio. Dichiarazione di Marrakech del 15 aprile 1994 I Ministri, Rappresentanti i 124 Governi e le Comunita' europee che partecipano ai Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in occasione della riunione finale del comitato per i negoziati commerciali a livello ministeriale, svoltasi a Marrakech (Marocco) dal 12 al 15 aprile 1994, Ricordando la Dichiarazione ministeriale adottata a Punta del Este (Uruguay) il 20 settembre 1986 per varare i Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, Richiamando i progressi realizzati nelle Riunioni ministeriali svoltesi a Montreal (Canada) ed a Bruxelles (Belgio) rispettivamente nel dicembre 1988 e 1990, Notando che i negoziati sono stati completati per la parte essenziale il 15 dicembre 1993, Determinati a fondarsi sul successo dell'Uruguay Round ottenuto grazie alla partecipazione dei loro paesi all'ordinamento commerciale mondiale sulla base di politiche aperte ad orientamento di mercato e degli impegni enunciati negli Accordi e nelle decisioni dell'Uruguay Round, Hanno adottato in data odierna il seguente testo: DICHIARAZIONE: 1. I Ministri salutano lo storico evento rappresentato dalla conclusione dell'Uruguay Round il quale a loro avviso rafforzera' l'economia mondiale e condurra' ad una maggiore crescita degli scambi commerciali, degli investimenti, dell'impiego e dei redditi nel mondo intero. In particolar modo, essi si rallegrano: - del quadro giuridico piu' solido e lineare da essi adottato per la conduzione del commercio internazionale, che comprende un sistema di soluzione delle controversie piu' sicuro ed efficace; - della riduzione globale del 40 per cento delle tariffe doganali, nonche' degli accordo allargati di apertura dei mercati commerciali, e della maggiore prevedibilita' e sicurezza rappresentate dalla notevole espansione della portata degli impegni tariffari; - dell'istituzione di un grado multilaterale di discipline per il commercio dei servizi e per la protezione dei diritti della proprieta' intellettuale inerenti al commercio, nonche' di disposizioni commerciali multilaterali rafforzate nel campo dell'agricoltura ed in quello dei tessili e degli indumenti. 2. I Ministri affermano che l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contrassegna l'avvento di una nuova era di cooperazione economica mondiale, che risponde al desiderio generalizzato di operare, a favore della prosperita' delle popolazioni dei loro paesi, in un ordinamento commerciale multilaterale piu' equo ed aperto. Essi considerano che la liberalizzazione degli scambi e le regolamentazioni rafforzate stabilite nell'ambito dell'Uruguay Round condurranno ad un ambiente commerciale mondiale sempre piu' aperto. I Ministri s'impegnano, con effetto immediato e fino all'entrata in vigore dell'OMC, a non adottare misure commerciali tali da diminuire i risultati dei negoziati dell'Uraguay Round o la loro attuazione o da essere loro contrarie. 3. I Ministri confermano la loro risoluzione di operare a favore di una maggiore coerenza, a livello mondiale, delle politiche svolte in ambito commerciale, monetario e finanziario, se del caso con una cooperazione a tal fine, tra l'OMC, il FMI e la Banca mondiale. 4. I Ministri si rallegrano per il fatto che la partecipazione all'Uruguay Round sia stata ben piu' ampia che per tutti i precedenti negoziati commerciali multilaterali ed in particolare per il fatto che i paesi in via di sviluppo vi abbiano svolto un ruolo particolarmente attivo. Si tratta di una tappa storica sul cammino di una partnership commerciale globale piu' equilibrata ed integrata. I Ministri notano che, durante il periodo in cui tali negoziati si sono svolti, sono state attuate importanti misure di riforma economica e di liberalizzazione autonoma del commercio in numerosi paesi in via di sviluppo ed in paesi precedentemente ad economia pianificata. 5. I Ministri ricordano che nei risultati dei negoziati sono incluse disposizioni che concedono un trattamento differenziato e piu' favorevole alle economie in via di sviluppo, con una speciale attenzione alla particolare situazione dei paesi meno progrediti. I Ministeri riconoscono l'importanza di attuare tali disposizioni per i paesi meno progrediti, e ribadiscono il loro intento di continuare a sostenere ed ad agevolare l'espansione delle possibilita' offerte a questi paesi in materia di commercio e d'investimento. Essi convengono che la Conferenza ministeriale e gli organi appropriati dell'OMC esamineranno periodicamente l'incidenza dei risultati dell'Uruguay Round sui paesi meno progrediti e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari, al fine di promuovere misure positive che consentano loro di realizzare i loro obiettivi di sviluppo. I Ministri riconoscono la necessita' di rafforzare la capacita' del GATT e dell'OMC a fornire una maggiore assistenza tecnica nei settori di loro competenza, ed in particolare di incrementare sostanzialmente l'aiuto dato ai paesi meno progrediti. 6. I Ministri dichiarano che nel firmare "l'Atto finale incorporante i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round" "ed adottando le relative Decisioni ministeriali, essi danno inizio alla transizione tra il GATT e l'OMC. In particolare essi hanno istituito un Comitato preparatorio per organizzare l'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC e si impegnano a fare ogni sforzo per espletare tutti gli adempimenti necessari per ratificare tale accordo affinche' possa entrare in vigore il 1 gennaio 1995, o il primo possibile dopo questa data. I Ministeri hanno inoltre adottato una Decisione sul commercio e l'ambiente. 7. I Ministri esprimono la loro sincera gratitudine a Sua Maesta' il Re Hassan II per il suo personale contributo al successo di questa Riunione ministeriale, nonche' al suo governo ed al popolo marocchino per la loro calorosa ospitalita' e l'ottima organizzazione fornita. Il fatto che la Riunione ministeriale finale dell'Uraguay Round si svolga a Marrakech e' una ulteriore manifestazione dell'adesione del Marocco ad un ordinamento commerciale aperto, nonche' del suo desiderio di integrarsi appieno nell'economia mondiale. 8. Con l'adozione e la firma dell'Atto finale e l'apertura dell'Accordo sull'OMC all'accettazione, i Ministri dichiarano chiusi i lavori del Comitato per i negoziati commerciali e l'Uruguay Round formalmente terminato.