(Decisioni)
DECISIONI E DICHIARAZIONI ADDIZIONALI  ADOTTATE  NELLA  RIUNIONE  DEI
MINISTRI DI MARRAKESH. 
      ACCETTAZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE 
                              MONDIALE 
                            DEL COMMERCIO 
                     ED ADESIONE A DETTO ACCORDO 
Decisione del 14 aprile 1994 
   I Ministri, 
   Notando  che  gli  articoli  XI  e  XIV  dell'Accordo   istitutivo
dell'Organizzazione mondiale del commercio  (in  appresso  denominato
l'Accordo sull'OMC) dispongono che solo le Parti contraenti del  GATT
del 1947 alla data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC per  le
quali liste di concessioni e di impegni sono  allegate  al  GATT  del
1994, e per  le  quali  liste  di  impegni  specifici  sono  allegate
all'Accordo  generale  sul  commercio  dei   servizi   (in   appresso
denominato "AGCS") potranno accettare l'Accordo sull'OMC, 
   Notando inoltre che il paragrafo 5 dell'Atto finale incorporante i 
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay  Round
(in appresso denominati rispettivamente l' "Atto finale"  e  "Uruguay
Round") dispone che, per i partecipanti che non sono parti contraenti
del GATT del 1947 alla data dell'Atto finale, le  liste  non  saranno
definitive, ma saranno predisposte in  seguito  ai  fini  della  loro
adesione al GATT del 1947 e della loro accettazione dell'Accordo 
sull'OMC, 
   In considerazione del paragrafo 1 della Decisione sulle  misure  a
favore dei paesi meno  progrediti,  che  dispone  che  i  paesi  meno
progrediti abbiano un termine supplementare di un  anno  a  decorrere
dal 15 aprile 1994 per presentare le loro liste in conformita' con 
l'articolo XI dell'Accordo sull'OMC, 
   Riconoscendo  che  alcuni  partecipanti  all'Uruguay   Round   che
applicavano de facto il GATT del  1947  e  che  sono  divenuti  parti
contraenti ai sensi dell'articolo XXVI: 5 c) del GATT  del  1957  non
sono in grado di presentare liste da allegare al GATT del 1994 ed 
all'AGCS, 
   Riconoscendo  inoltre  che  alcuni  Stati  o  territori   doganali
distinti che non hanno partecipato all'Uruguay Round possono divenire
parti contraenti al  GATT  del  1947  prima  dell'entrata  in  vigore
dell'Accordo sull'OMC, e  che  a  tali  Stati  o  territori  doganali
dovrebbero avere la possibilita' di negoziare liste  da  allegare  al
GATT del 1994 ed all'AGCS in modo da poter accettare l'Accordo 
sull'OMC, 
   In considerazione del fatto che alcuni Stati o territori  doganali
distinti che non sono in grado di completare il processo di  adesione
al GATT del 1947 prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC o
che non hanno intenzione di divenire parti contraenti  del  GATT  del
1947, possono desiderare di iniziare il loro processo di adesione 
all'OMC prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, 
   Riconoscendo che l'Accordo sull'OMC non fa differenza tra i Membri
dell'OMC che hanno accettato detto accordo secondo i suoi articoli XI
e XIV ed i Membri dell'OMC che hanno aderito a detto accordo  secondo
il suo articolo XII, e desiderosi di fare in modo  che  le  procedure
relative all'adesione dei distinti Stati e territori doganali che non
siano divenuti parti contraenti  del  GATT  del  1947  alla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, siano tali da  evitare  ogni
inconveniente o ritardo inutile per tali Stati e territori doganali, 
Decidono che: 
1. a) Ogni Firmatario dell'Atto finale: 
- cui si applica il paragrafo 5 dell'Atto finale, oppure 
- cui si applica il paragrafo 1 della Decisione sulle misure a favore
dei paesi meno progrediti, ovvero 
- che e' divenuto Parte contraente ai sensi dell'articolo XXVI: 5  c)
  del GATT del 1947 prima del 15 aprile 1994 e che non  e'  stato  in
  grado di stabilire una lista  da  allegare  al  GATT  del  1994  ed
  all'AGCS ai fini dell'inclusione nell'Atto finale e 
- ogni Stato o territorio doganale distinto 
- che diverra' Parte contraente del GATT del 1947 tra  il  15  aprile
1994 e la data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, 
   potra'  presentare  al  Comitato  preparatorio,   per   esame   ed
approvazione, una lista di concessioni e di impegni  da  allegare  al
GATT del 1994 ed una lista di impegni specifici da allegare all'AGCS; 
   b)  L'Accordo  sull'OMC  sara'  aperto  all'accettazione   secondo
l'articolo XIV di tale Accordo, delle parti contraenti del  GATT  del
1947 le cui Liste siano state presentate e approvate prima 
dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC. 
   c) Le disposizioni dei capoversi a) e b)  del  presente  paragrafo
non  pregiudicheranno  il  diritto  dei  paesi  meno  progrediti   di
presentare le loro liste entro un termine di un anno a decorrere dal 
15 aprile 1994. 
2. a) Ogni Stato o territorio doganale distinto  potra'  chiedere  al
Comitato preparatorio di sottoporre per approvazione alla  Conferenza
Ministeriale dell'OMC le modalita' dellla  sua  adesione  all'Accordo
sull'OMC secondo l'articolo XII  di  tale  accordo.  Se  viene  fatta
domanda in tal senso da uno Stato o territorio doganale distinto  che
ha iniziato il processo di adesione al GATT  del  1947,  il  Comitato
preparatorio esaminera' detta domanda, se possibile assieme al Gruppo
di lavoro istituito dalle Parti contraenti del  GATT  del  1947,  per
verificare l'adesione di detto Stato o territorio doganale distinto. 
       b)  Il  Comitato  preparatorio  presentera'  alla   Conferenza
ministeriale  un  rapporto  dopo  aver  esaminato  la  domanda.  Tale
rapporto potra' includere un protocollo  di  adesione,  compresa  una
lista delle concessioni e degli impegni da allegare al GATT del  1994
ed una Lista di impegni specifici da allegare all'AGCS, da approvarsi
dalla Conferenza  ministeriale.  La  Conferenza  ministeriale  terra'
conto del rapporto  del  Comitato  preparatorio  nell'esaminare  ogni
domanda di adesione all'Accordo sull'OMC presentata dallo Stato o dal 
territorio doganale distinto interessato. 
 
 
                        Commercio e ambiente 
                    Decisione del 14 aprile 1994 
   I Ministri, riunitisi in occasione della  firma  dell'Atto  finale
incorporante i risultati dei negoziati commerciali multilaterali 
dell'Uruguay Round a Marrakech il 15 aprile 1994, 
   Rammentando     il     preambolo      dell'Accordo      istitutivo
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che dispone che "le
relazioni  (dei  membri)  nel  settore   commerciale   ed   economico
dovrebbero  tendere  all'elevamento   del   livello   di   vita,   al
conseguimento del pieno impiego e di un grado elevato e crescente del
reddito reale e  della  domanda  effettiva,  all'uso  ottimale  delle
risorse  mondiali  in  conformita'  con   l'obiettivo   di   sviluppo
sostenibile, in vista di proteggere e di preservare l'ambiente  e  di
rafforzare i mezzi per pervenire a cio' in maniera compatibile con  i
loro rispettivi fabbisogni e preoccupazioni a vari livelli di 
sviluppo economico" , 
   Prendendo atto: 
   - della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, di 
     Azione 21 e dei suoi seguiti nell'ambito del GATT, cosi' come 
     enunciati nella Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei 
     Rappresentanti nella 48ma sessione delle Parti Contraenti in 
     dicembre 1992, nonche' dei lavori del Gruppo sulle misure rela- 
     tive all'ambiente ed al commercio internazionale del Comitato 
     del  commercio  e   dello   sviluppo   e   del   Consiglio   dei
Rappresentanti, 
   - del programma di lavoro previsto nella Decisione sul commercio 
     dei servizi e dell'ambiente, e 
-  delle  disposizioni  pertinenti  dell'Accordo  sugli  aspetti  dei
     diritti di prorrieta' intellettuale attinenti al commercio, 
   Considerando  che  non  vi  dovrebbe  essere,  e  che  non  vi  e'
necessariamente  una  contraddizione  tra   le   politiche   per   la
preservazione  e  la   salvaguardia   di   un   sistema   commerciale
multilaterale aperto, non discriminatorio ed  equo  e  le  iniziative
volte a proteggere l'ambiente ed a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, 
   Auspicando coordinare le politiche nel  settore  del  commercio  e
dell'ambiente,  senza  tuttavia  invadere  l'ambito  dell'ordinamento
commerciale multilaterale che e' ristretto alle politiche commerciali
ed agli aspetti delle politiche ambientali attinenti al  commercio  e
suscettibili di avere effetti importanti sugli scambi dei suoi 
membri, 
   Decidono: 
   di incaricare il Consiglio  generale  dell'OMC,  nella  sua  prima
riunione, di istituire un  Comitato  del  commercio  e  dell'ambiente
aperto a tutti i Membri  dell'OMC,  il  quale  dovra'  presentare  un
rapporto nella prima riunione biennale che la Conferenza ministeriale
terra' dopo l'entrata  in  vigore  dell'OMC  nel  corso  della  quale
saranno esaminati i lavori ed il mandato del Comitato alla luce delle 
raccomandazioni del Comitato, 
   che la Decisione del CNC del 15 dicembre 1993, di cui si riporta 
in appressa una parte della formulazione: 
a) in vista di individuare le  relazioni  tra  misure  commerciali  e
misure ambientali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, 
b) in vista di formulare raccomandazioni appropriate per  determinare
   se  sia  opportuno  modificare  le  disposizioni  dell'ordinamento
   commerciale multilaterale rispettandone il carattere aperto,  equo
   e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda: 
- la necessita' di elaborare regole volte a potenziare le interazioni
  positive  delle  misure  commerciali  ed  ambientali  in  vita   di
  promuovere lo sviluppo durevole, in  considerazione  in  particolar
  modo delle esigenze dei paesi in via di  sviluppo,  in  particolare
  dei meno progrediti tra di loro, e 
- la prevenzione  delle  misure  commerciali  protezioniste,  nonche'
  l'adesione   a   discipline   multilaterali   efficaci    affinche'
  l'ordinamento commerciale multilaterale  possa  tener  conto  degli
  obiettivi ambientali enunciati in Azione 21 e  nella  Dichiarazione
  di Rio, in particolare il Principio 12, e 
- la sorveglianza delle misure commerciali destinate alla  protezione
  dell'ambiente, degli aspetti delle misure ambientali  attinenti  al
  commercio  che  possono  avere  effetti  importanti  sugli   scambi
  commerciali,   e   dell'applicazione    effettiva    delle    norme
  multilaterali che regolamentano tali misure, 
   costituisce, assieme a quanto enunciato nel preambolo di cui 
sopra, il mandato del Comitato del commercio e dell'ambiente; 
   - che nell'ambito del mandato, e affinche' le politiche in materia
di commercio internazionale e  le  politiche  ambientali  ne  vengano
reciprocamente  rafforzate,  il  Comitato  trattera'  inizialmente  i
seguenti punti, riguardo ai quali potra' essere sollevata ogni 
questione pertinente: 
- i rapporti esistenti  tra  le  norme  dell'ordinamento  commerciale
  multilaterale e le misure commerciali adottate a fini di protezione
  dell'ambiente,  comprese  le  misure  di  pertinenza   di   accordi
  ambientali multilaterali; 
- i rapporti esistenti tra le politiche ambientali che interessano il
  commercio e le misure  ambientali  aventi  effetti  importanti  sul
  commercio e le disposizioni dell'ordinamento multilaterale; 
-  i  rapporti  tra  le  disposizioni  dell'ordinamento   commerciale
multilaterale e: 
a)  le  imposizioni  e  le  tasse  applicate  a  fini  di  protezione
dell'ambiente; 
b) i requisiti stabiliti ai fini della  tutela  dell'ambiente  per  i
   prodotti,  comprese  le  norme  ed  i  regolamenti  tecnici  e  le
   prescrizioni in materia di  imballaggio,  di  etichettatura  e  di
   riciclaggio; 
- le disposizioni del sistema commerciale  multilaterale  per  quanto
  riguarda la trasparenza delle misure commerciali applicate  a  fini
  di protezione dell'ambiente e le misure e  prescrizioni  ambientali
  aventi effetti importanti sul commercio; 
- i rapporti tra  i  sistemi  di  soluzione  delle  controversie  del
  sistema commerciale multilaterale e quelli previsti  negli  accordi
  ambientali multilaterali; 
- l'effetto delle  misure  ambientali  sull'accesso  ai  mercati,  in
  particolare per i paesi in via di sviluppo e soprattutto per i meno
  progrediti  tra  di  loro,  ed  i  vantaggi  ambientali   derivanti
  dall'eliminazione delle restrizioni e delle distorsioni dei cambi; 
- il problema delle esportazioni  di  prodotti  vietati  sul  mercato
interno, 
   - che il Comitato del  commercio  e  dell'ambiente  esaminera'  il
programma di  lavoro  previsto  nella  Decisione  sul  commercio  dei
servizi  e  dell'ambiente,   nonche'   le   disposizioni   pertinenti
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti della proprieta' intellettuale
attinenti al commercio, come parte integrante dei suoi lavori, 
nell'ambito del summenzionato mandato, 
   - che, in attesa  della  prima  riunione  del  Consiglio  generale
dell'OMC,  i  lavori  del  Comitato  del  commercio  e  dell'ambiente
dovranno  essere  eseguiti  da   un   sotto-comitato   del   Comitato
preparatorio dell'Organizzazione mondiale del commercio, aperto a 
tutti i membri del Comitato preparatorio, 
   - di invitare il Sotto-comitato del Comitato  preparatorio  ed  il
Comitato del commercio e dell'ambiente quando sara' stato  istituito,
a fornire il  loro  contributo  agli  organi  pertinenti  per  quanto
riguarda gli appropriati provvedimenti da  adottare  in  merito  alle
relazioni con le organizzazioni inter-governative e non governative 
di cui all'articolo V dell'OMC. 
 
          CONSEGUENZE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE DERIVANTI 
                           DALL'ATTUAZIONE 
      DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 
                              COMMERCIO 
                    Decisione del 14 aprile 1994 
   I Ministri, 
   Riconoscendo l'importanza del ruolo  dell'organizzazione  mondiale
del Commercio (in appresso denominata "l'OMC") e del suo contributo 
al commercio internazionale, 
   Auspicando garantire il buon funzionamento del Segretariato 
dell'OMC, 
   Riconoscendo che la messa  in  opera  dei  risultati  dell'Uruguay
Round aumentera'  la  portata  e  la  complessita'  dei  compiti  del
Segretariato e che e' necessario esaminare le implicazioni dal punto 
di vista delle risorse, 
   Richiamando le dichiarazioni effettuate da  precedenti  presidenti
delle Parti contraenti del GATT e dal Consiglio del GATT al  fine  di
richiamare l'attenzione sulla necessita' di migliorare le modalita' e
le condizioni di lavoro, compresi gli stipendi e le pensioni dei 
quadri del Segretariato, 
   Consapevoli del fatto che l'OMC dovra' dimostrarsi competitiva per
quanto concerne le condizioni di lavoro che offrira' ai suoi quadri, 
in modo da interessare le persone che hanno i requisiti richiesti, 
   Prendendo atto della proposta del Direttore  generale  secondo  la
quale converra', nel stabilire le condizioni d'impiego del  personale
dell'OMC, compresi gli stipendi e le pensioni, di tenere  debitamente
conto di quelli offerto dal Fondo monetario internazionale e dalla 
Banca mondiale, 
   Prendendo atto dell'articolo VI dell'Accordo istitutivo  dell'OMC,
in particolare del paragrafo  3  di  tale  articolo  che  abilita  il
Direttore generale a nominare i membri dell'organico del Segretariato
ed a determinare le loro competenze e le loro condizioni d'impiego 
secondo le regole adottate dalla Conferenza ministeriale, 
   Rammentando che il mandato del Comitato preparatorio  gli  assegna
le funzioni che potranno esssere necessarie  per  garantire  il  buon
funzionamento dell'OMC alla  data  della  sua  istituzione,  compresa
l'elaborazione di raccomandazioni da sottoporre all'organo competente
dell'OMC per esame, o  nella  misura  in  cui  cio'  sia  necessario,
l'adozione di decisioni o se del caso di decisioni provvisorie  rela-
tive a problemi amministrativi, di bilancio e finanziari, grazie 
anche alle proposte del Segretariato, 
   Convengono che il Comitato preparatorio esaminera'  i  cambiamenti
organizzativi, i fabbisogni di risorse e le condizioni d'impiego  del
personale proposti  nell'ambito  dell'istituzione  dell'OMC  e  della
messa in opera degli accordi dell'Uruguay  Round,  e  che  elaborera'
raccomandazioni ed adottera' decisioni, come necessario, riguardo 
agli adeguamenti necessari. 
Decisione     sull'istituzione     del     Comitato      preparatorio
             dell'Organizzazione mondiale del commercio 
                    Decisione del 14 aprile 1994 
   I Ministri, 
   In  considerazione  dell'Accordo  istitutivo   dell'Organizzazione
mondiale del commercio (in appresso denominato "l'Accordo sull'OMC" e 
l' "OMC" ), 
   Consapevoli che e' auspicabile assicurare un'armoniosa transizione
per quanto riguarda l'OMC, nonche' il suo buon funzionamento a 
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 
   Convengono quanto segue: 
   1. E' istituito un Comitato  preparatorio  dell'OMC  (in  appresso
denominato il "Comitato"). P.D. Sutherland e designato Presidente del 
Comitato a titolo personale. 
   2. Potranno essere membri del Comitato tutti i firmatari dell'Atto
finale dei Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round  ed
ogni Parte contraente ammessa a divenire Membro originale dell'OMC in 
conformita' con l'articolo XI dell'Accordo sull'OMC. 
   3. E' altresi' istituito un  Sotto-Comitato  del  bilancio,  delle
finanze e dell'amministrazione, che sara' presieduto  dal  Presidente
delle PARTI CONTRAENTI del GATT  ed  un  Sotto-Comitato  dei  servizi
incaricato dei lavori preparatori  per  le  questioni  di  competenza
dell'AGCS. Il Comitato potra' stabilire  sotto  comitati  addizionali
come appropriato. Tutti i membri del Comitato potranno essere  membri
dei sotto-comitati. Il Comitato istituira' le sue procedure e quelle 
dei sotto-comitati. 
   4. Il Comitato adottera' le sue decisioni mediante consenso. 
   5. Potranno partecipare all'adozione  di  decisioni  del  Comitato
unicamente i membri del Comitato che sono parti contraenti  del  GATT
ammesse a divenire Membri originali dell'OMC secondo l'articolo XI e 
XIV dell'Accordo sull'OMC. 
   6. Il Comitato ed i suoi sotto-comitati potranno usufruire dei 
servizi del Segretariato del GATT. 
   7.  Il  Comitato  cessera'  di  esistere  all'entrata  in   vigore
dell'Accordo sull'OMC; egli consegnera' la sua documentazione e le 
sue raccomandazioni all'OMC. 
   8.  Il  comitato  esercitera'  le  funzioni  che  potranno  essere
necessarie per garantire il buon funzionamento dell'OMC  a  decorrere
dalla data della sua istituzione, comprese le funzioni indicate in 
appresso: 
a) Questioni amministrative, di bilancio e finanziarie: 
Elaborare raccomandazioni da sottoporre per esame all'organo 
                     competente dell'OMC ovvero adottare nella misura 
                  necessaria, decisioni anche, se del caso, decisioni 
            provvisorie prima dell'istituzione dell'OMC inerenti alle 
          raccomandazioni eventualmente presentate dal Presidente del 
                         sotto-comitato del bilancio, delle finanze e 
          dell'amministrazione di cui al paragrafo 3 di cui sopra, in 
          cooperazione con il Presidente del Comitato delle questioni 
                 di bilancio, finanziarie ed amministrative del GATT, 
          assieme anche alle proposte del Segretariato su: 
i) l'accordo di sede  previsto  al  paragrafo  5  dell'articolo  VIII
dell'Accordo sull'OMC; 
ii) il regolamento finanziario, comprese le direttive per la 
          fissazione dei contributi al bilancio preventivo dei Membri 
             dell'OMC, secondo i criteri enunciati all' articolo VIII 
          dell'Accordo sull'OMC; 
iii) il  progetto  di  bilancio  preventivo  per  il  primo  anno  di
funzionamento dell'OMC; 
iv)  il  trasferimento  dei  beni,  compresi  gli  averi  finanziari,
dall'ICITO/GATT all'OMC; 
v) il trasferimento e le modalita' e condizioni del trasferimento del
personale del GATT al Segretariato dell'OMC; 
vi) le relazioni esistenti tra il Centro del commercio internazionale
e l'OMC. 
b) Questioni istituzionali, procedurali e giuridiche: 
i) Esaminare ed approvare le liste che gli verranno presentate 
                 secondo la "Decisione sull'accettazione dell'Accordo 
              istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e 
               l'adesione a detto accordo" e proporre le modalita' di 
          adesione secondo il paragrafo 2 di detta decisione; 
ii) Formulare proposte relative al mandato degli organi dell'OMC in 
            particolare quelli stabiliti all'articolo IV dell'Accordo 
              sull'OMC ed al regolamento interno che tali organi sono 
           invitati a stabilire per se' stessi, in considerazione del 
          paragrafo 1 dell'articolo XVI; 
iii) Indirizzare raccomandazioni al Consiglio generale dell'OMC in 
                merito alle intese appropriate per quanto riguarda le 
           relazioni con altre organizzazioni menzionate all'articolo 
          V dell'Accordo sull'OMC; 
iv) elaborare e presentare all'OMC un rapporto sulle sue attivita'. 
c) Questioni inerenti all'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC ed 
                   alle attivita' dell'OMC nell'ambito della sfera di 
          competenza e delle funzioni di quest'ultimo. 
i) convocare e preparare la Conferenza di attuazione; 
ii) Intraprendere il programma di lavoro derivante dai risultati 
               dell'Uruguay Round come enunciati nell'Atto finale, ad 
           esempio fare opera di supervisione, nel Sotto-comitato dei 
           Servizi di cui al paragrafo 3 precedente, sui negoziati in 
             settori di servizi specifici, ed intraprendere inoltre i 
                  lavori conseguenti alle Decisioni della riunione di 
          Marrakech. 
iii) dibattere  i  suggerimenti  vertenti  sull'inclusione  di  punti
addizionali nel programma di lavoro dell'OMC; 
iv) formulare proposte concernenti la composizione dell'Organo di 
              supervisione secondo i criteri enunciati all'Articolo 8 
          dell'Accordo sui tessili e gli indumenti; 
v) convocare la prima riunione della conferenza ministeriale o del 
             Consiglio generale dell'OMC, se quest'ultimo si riunisce 
                    prima, ed elaborare il relativo ordine del giorno 
          provvisorio. 
   Dichiarazione di Marrakech del 15 aprile 1994 
   I Ministri, 
   Rappresentanti  i  124  Governi  e  le   Comunita'   europee   che
partecipano  ai  Negoziati  commerciali  multilaterali   dell'Uruguay
Round,  in  occasione  della  riunione  finale  del  comitato  per  i
negoziati commerciali a livello ministeriale, svoltasi a Marrakech 
(Marocco) dal 12 al 15 aprile 1994, 
   Ricordando la Dichiarazione ministeriale adottata a Punta del Este
(Uruguay) il 20 settembre 1986 per varare i Negoziati commerciali 
multilaterali dell'Uruguay Round, 
   Richiamando i progressi  realizzati  nelle  Riunioni  ministeriali
svoltesi a Montreal (Canada) ed a Bruxelles (Belgio) rispettivamente 
nel dicembre 1988 e 1990, 
   Notando che i negoziati sono stati completati per la parte 
essenziale il 15 dicembre 1993, 
   Determinati a fondarsi sul successo  dell'Uruguay  Round  ottenuto
grazie alla partecipazione dei loro paesi all'ordinamento commerciale
mondiale sulla base di politiche aperte ad orientamento di mercato  e
degli impegni enunciati negli Accordi e nelle decisioni dell'Uruguay 
Round, 
   Hanno adottato in data odierna il seguente testo: 
                           DICHIARAZIONE: 
      1. I Ministri salutano lo storico evento rappresentato dalla 
   conclusione dell'Uruguay Round il quale a loro avviso rafforzera' 
   l'economia mondiale e condurra' ad una maggiore crescita degli 
   scambi commerciali, degli investimenti, dell'impiego e dei redditi
nel mondo intero. In particolar modo, essi si rallegrano: 
- del quadro giuridico piu' solido e lineare da essi adottato per  la
conduzione del commercio internazionale, che comprende un sistema di 
soluzione delle controversie piu' sicuro ed efficace; 
- della riduzione globale del 40 per cento  delle  tariffe  doganali,
nonche' degli accordo allargati di apertura dei mercati  commerciali,
e della maggiore prevedibilita' e sicurezza rappresentate dalla 
notevole espansione della portata degli impegni tariffari; 
- dell'istituzione di un grado multilaterale  di  discipline  per  il
commercio  dei  servizi  e  per  la  protezione  dei  diritti   della
proprieta'  intellettuale   inerenti   al   commercio,   nonche'   di
disposizioni commerciali multilaterali rafforzate nel campo 
dell'agricoltura ed in quello dei tessili e degli indumenti. 
   2. I  Ministri  affermano  che  l'istituzione  dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) contrassegna l'avvento di una nuova  era
di  cooperazione  economica  mondiale,  che  risponde  al   desiderio
generalizzato  di  operare,  a   favore   della   prosperita'   delle
popolazioni  dei  loro   paesi,   in   un   ordinamento   commerciale
multilaterale  piu'  equo  ed  aperto.  Essi   considerano   che   la
liberalizzazione  degli  scambi  e  le  regolamentazioni   rafforzate
stabilite nell'ambito dell'Uruguay Round condurranno ad  un  ambiente
commerciale mondiale sempre piu' aperto. I Ministri s'impegnano,  con
effetto immediato e  fino  all'entrata  in  vigore  dell'OMC,  a  non
adottare  misure  commerciali  tali  da  diminuire  i  risultati  dei
negoziati dell'Uraguay Round o la loro attuazione o da essere loro 
contrarie. 
   3. I Ministri confermano la loro risoluzione di operare  a  favore
di una maggiore coerenza, a livello mondiale, delle politiche  svolte
in ambito commerciale, monetario e finanziario, se del caso con una 
cooperazione a tal fine, tra l'OMC, il FMI e la Banca mondiale. 
   4. I Ministri si rallegrano per il  fatto  che  la  partecipazione
all'Uruguay Round sia stata ben piu' ampia che per tutti i precedenti
negoziati commerciali multilaterali ed in particolare  per  il  fatto
che  i  paesi  in  via  di  sviluppo  vi  abbiano  svolto  un   ruolo
particolarmente attivo. Si tratta di una tappa storica sul cammino di
una partnership commerciale globale piu' equilibrata ed integrata.  I
Ministri notano che, durante il periodo in cui tali negoziati si sono
svolti, sono state attuate importanti misure di riforma  economica  e
di liberalizzazione autonoma del commercio in numerosi paesi in via 
di sviluppo ed in paesi precedentemente ad economia pianificata. 
   5. I Ministri ricordano  che  nei  risultati  dei  negoziati  sono
incluse disposizioni che concedono  un  trattamento  differenziato  e
piu' favorevole alle economie in via di sviluppo,  con  una  speciale
attenzione alla particolare situazione dei paesi meno  progrediti.  I
Ministeri riconoscono l'importanza di attuare tali disposizioni per i
paesi meno progrediti, e ribadiscono il loro intento di continuare  a
sostenere ed ad agevolare l'espansione delle possibilita'  offerte  a
questi  paesi  in  materia  di  commercio  e   d'investimento.   Essi
convengono che la Conferenza ministeriale e  gli  organi  appropriati
dell'OMC  esamineranno  periodicamente  l'incidenza   dei   risultati
dell'Uruguay Round sui paesi meno progrediti e sui paesi  in  via  di
sviluppo  importatori  netti  di  prodotti  alimentari,  al  fine  di
promuovere misure positive che consentano loro di realizzare  i  loro
obiettivi di  sviluppo.  I  Ministri  riconoscono  la  necessita'  di
rafforzare la capacita' del GATT e dell'OMC a  fornire  una  maggiore
assistenza tecnica nei settori di loro competenza, ed in  particolare
di incrementare sostanzialmente l'aiuto dato ai paesi meno 
progrediti. 
   6.  I  Ministri  dichiarano  che  nel   firmare   "l'Atto   finale
incorporante i  risultati  dei  negoziati  commerciali  multilaterali
dell'Uruguay Round" "ed adottando le relative Decisioni ministeriali,
essi  danno  inizio  alla  transizione  tra  il  GATT  e  l'OMC.   In
particolare  essi  hanno  istituito  un  Comitato  preparatorio   per
organizzare l'entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC e si  impegnano
a fare ogni sforzo per espletare tutti gli adempimenti necessari  per
ratificare tale accordo  affinche'  possa  entrare  in  vigore  il  1
gennaio 1995, o il primo possibile dopo questa data. I Ministeri 
hanno inoltre adottato una Decisione sul commercio e l'ambiente. 
   7. I Ministri esprimono la loro sincera gratitudine a Sua  Maesta'
il Re Hassan II per il suo personale contributo al successo di questa
Riunione ministeriale, nonche' al suo governo ed al popolo marocchino
per la loro calorosa ospitalita' e l'ottima  organizzazione  fornita.
Il fatto che la Riunione ministeriale finale  dell'Uraguay  Round  si
svolga a Marrakech e' una ulteriore manifestazione dell'adesione  del
Marocco ad un ordinamento commerciale aperto, nonche' del suo 
desiderio di integrarsi appieno nell'economia mondiale. 
   8. Con  l'adozione  e  la  firma  dell'Atto  finale  e  l'apertura
dell'Accordo sull'OMC all'accettazione, i Ministri dichiarano  chiusi
i lavori del Comitato per i negoziati commerciali e l'Uruguay Round 
formalmente terminato.