(All. I - Allegato 1A)
                             ALLEGATO I 
                            ALLEGATO 1 A 
             ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI 
Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1 A: 
   In caso di conflitto tra una  disposizione  dell'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di una
altro Accordo compreso nell'allegato 1 A dell'Accordo che  istituisce
l'Organizzazione mondiale del  commercio  (denominato  negli  Accordi
dell'allegato 1 A "l'Accordo OMC"), prevale, per quanto riguarda quel
conflitto, la disposizione dell'altro Accordo. 
    ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 
1. L'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul  commercio  1994
("GATT 1994") comprende: 
   a) le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e
sul commercio, datato  30  ottobre  1947,  allegato  all'Atto  finale
adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per  la
preparazione della Conferenza delle Nazioni  Unite  sul  commercio  e
sull'occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria),
come successivamente rettificato,  emendato  o  modificato  ai  sensi
degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in
vigore dell'Accordo OMC; 
   b) le disposizioni degli atti giuridici qui  di  seguito  elencati
entrati in vigore nel contesto del GATT  1947  prima  della  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC: 
       i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni 
          tariffarie; 
       ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) rela- 
                 tive all'applicazione provvisoria e alla sospensione 
             dell'applicazione provvisoria e b) in base alle quali la 
           Parte II del GATT 1947 e' applicabile a titolo provvisorio 
            per quanto compatibile con la legislazione esistente alla 
          data del Protocollo); 
       iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi 
              dell'articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla 
          data di entrata in vigore dell'Accordo OMC (1); 
       iv) le altre decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947; 
   c) le intese qui di seguito elencate: 
       i) Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, 
            lettera b) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e 
          sul commercio 1994; 
       ii) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII 
                   dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
          commercio 1994; 
       iii) Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei 
             pagamenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e 
          sul commercio 1994; 
       iv) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV 
                   dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
          commercio 1994; 
       v) Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti 
                   dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
          commercio 1994; 
       vi) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII 
                   dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
          commercio 1994; e 
   d) il Protocollo di Marrakech del GATT 1994. 
 
1 Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella  nota
   7 alle pagine 11 e 12 , della Parte II del documento MTN/FA del 15
   dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr. 6 del 21 marzo 1994. In
   occasione della sua prima sessione,  la  Conferenza  dei  Ministri
   stabilira' un elenco aggiornato delle deroghe  oggetto  di  questa
   disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse  ai  sensi
   del GATT 1947 dopo il 15 dicembre  1993  e  prima  della  data  di
   entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC  ed  eliminando  le  deroghe
   scadute prima di tale data. 
2. Note esplicative 
   a) Per "Parte contraente" nelle  disposizioni  del  GATT  1994  si
intende "Membro". Per  "Parte  contraente  meno  avanzata"  e  "Parte
contraente sviluppata" si intende, rispettivamente, "paese in via  di
sviluppo  Membro"  e  "paese  sviluppato  Membro".  Per   "Segretario
esecutivo" si intende "Direttore generale dell'OMC". 
   b)   I   riferimenti   alle   PARTI   CONTRAENTI   che    agiscono
collettivamente  di  cui  all'articolo  XV,  paragrafi  1,  2  e   8,
all'articolo XXXVII e alle note ed articoli XII e XVIII, nonche' alle
disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV,
paragrafi 2, 3,  6,  7  e  9  del  GATT  1994  si  interpretano  come
riferimenti all'OMC. Le altre funzioni che le disposizioni  del  GATT
1994 attribuiscono alle PARTI CONTRAENTI che agiscono collettivamente
sono assegnate alla Conferenza dei Ministri. 
   c) i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese 
           e spagnola. 
       ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese e' soggetto alle 
               rettifiche terminologiche indicate nell'allegato A del 
           documento MTN.TNC/41. 
      iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola e' il 
                  testo del Volume IV della serie Strumenti di base e 
           documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche 
           indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41. 
3. a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non  si  applicano
alle misure  adottate  da  un  Membro  ai  sensi  di  specifici  atti
legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una
Parte contraente del GATT 1947, che vietino l'uso, la  vendita  o  il
noleggio di natanti costruiti  o  riattati  all'estero  per  svolgere
servizi commerciali tra punti posti nelle  acque  nazionali  o  nelle
acque di una zona  economica  esclusiva.  La  presente  esenzione  si
applica a) alla proroga o all'immediato rinnovo di  una  disposizione
non conforme di tale atto legislativo, e b)  all'emendamento  di  una
disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella  misura
in  cui  tale  emendamento  non  diminuisce  la   conformita'   delle
disposizione alla Parte II del GATT 1947. La  presente  esenzione  si
applica  unicamente  alle  misure  adottate  ai  sensi   degli   atti
legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC.  Qualora  tali  atti  legislativi
siano  successivamente  modificati  in  modo  tale  da   ridurne   la
conformita' alla Parte II del GATT 1994, essi  cessano  di  rientrare
nel campo di applicazione del presente paragrafo. 
   b) La Conferenza dei  Ministri  riesamina  la  presente  esenzione
entro  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  dell'Accordo   OMC   e
successivamente ogni due anni finche' l'esenzione rimane  in  vigore,
per  verificare  se  sussistono  le  condizioni  che   l'hanno   resa
necessaria. 
   c) Un Membro le cui misure siano  coperte  dall'esenzione  di  cui
sopra presenta annualmente una notifica statistica  particolareggiata
contenente una media mobile quinquennale delle consegne  effettive  e
previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni  sull'uso,
sulla vendita, sul  noleggio  o  sulla  riparazione  dei  natanti  in
questione coperti dalla presente esenzione. 
   d) Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione  operi  in
modo tale da giustificare una limitazione reciproca  e  proporzionale
dell'uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di  natanti
costruiti nel territorio del Membro che invoca l'esenzione e'  libero
di introdurre tale limitazione, previa notifica alla  Conferenza  dei
Ministri. 
   e) La presente esenzione non pregiudica le  soluzioni  relative  a
specifici aspetti degli atti legislativi contemplati  dalla  presente
esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede. 
     INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1, 
   LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL 
                           COMMERCIO 1994 
I Membri concordano quanto segue: 
1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e  degli  obblighi
giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo  1,  lettera  b),  la
natura e il livello degli eventuali "altri dazi  o  oneri"  prelevati
sulle voci tariffarie consolidate di cui alla  suddetta  disposizione
sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994
in corrispondenza della  voce  tariffaria  cui  si  applicano.  Resta
inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giudiziaria
degli "altri dazi o oneri". 
2. Ai fini dell'articolo II, la data  a  decorrere  dalla  quale  gli
"altri dazi o oneri" sono consolidati  e'  il  15  aprile  1994.  Gli
"altri dazi o  oneri"  sono  pertanto  registrati  negli  Elenchi  ai
livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di
una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la  data  di
applicazione della voce tariffaria in questione diventa  la  data  di
incorporazione della nuova concessione  nel  relativo  elenco.  Nella
colonna 6 degli elenchi a  fogli  mobili,  comunque,  continuera'  ad
essere registrata anche la data dell'atto  con  cui  una  concessione
relativa a una determinata voce tariffaria e'  stata  originariamente
incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994. 
3. Si registrano gli "altri dazi o oneri" per tutti i  consolidamenti
tariffari. 
4. Qualora  una  voce  tariffaria  sia  gia'  stata  oggetto  di  una
concessione, il livello degli "altri dazi  o  oneri"  registrato  nel
relativo elenco non puo' essere superiore al  livello  in  vigore  al
momento   dell'incorporazione   originale   di    tale    concessione
nell'elenco. Ogni Membro potra' contestare l'esistenza di  un  "altro
dazio o onere" in quanto  al  momento  del  consolidamento  originale
della voce in questione non esisteva alcun "altro dazio o  onere"  di
quel tipo, nonche' la compatibilita' del  livello  registrato  di  un
"altro dazio o onere" con il livello consolidato precedente,  per  un
periodo di tre anni a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso  il
Direttore generale  dell'OMC  dell'atto  che  incorpora  l'elenco  in
questione nel GATT 1994. 
5. La registrazione di "altri dazi  o  oneri"  negli  elenchi  lascia
impregiudicata la  loro  compatibilita'  con  i  diritti  e  con  gli
obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli  di  cui
al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il  diritto  di  contestare,  in
qualsiasi momento, la compatibilita'  di  qualsiasi  "altro  dazio  o
onere" con tali obblighi. 
6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni  degli
articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994  specificate  ed  applicate
dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 
7. Gli "altri dazi o oneri"  omessi  da  un  elenco  al  momento  del
deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT  1994
presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI  del  GATT  1947,
fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC,  o  presso  il
Direttore generale dell'OMC in seguito, non possono esservi  aggiunti
successivamente, e qualsiasi "altro dazio o onere"  registrato  a  un
livello inferiore a quello in vigore alla data  di  applicazione  non
puo' essere riportato a tale livello, a  meno  che  tali  aggiunte  o
modifiche non  vengano  effettuate  entro  sei  mesi  dalla  data  di
deposito dell'atto. 
8. La  decisione  di  cui  al  paragrafo  2  relativa  alla  data  di
applicazione  di  ciascuna  concessione  ai  fini  dell'articolo  II,
paragrafo 1, lettera b)  del  GATT  1994  sostituisce  e  annulla  la
decisione relativa alla data di applicazione  adottata  il  26  marzo
1980 (BISD 27S/24). 
           INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri, 
   osservando che l'articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per
quanto riguarda le attivita' delle imprese commerciali  di  Stato  di
cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con
i principi generali del trattamento  non  discriminatorio  prescritto
nel  GATT  1994  per  le  misure  governative  che   interessano   le
importazioni o le esportazioni  da  parte  di  operatori  commerciali
privati; 
   osservando altresi' che i Membri sono soggetti agli obblighi  loro
imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che
interessano le imprese commerciali di Stato; 
   riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le  dis-
cipline sostanziali previste dall'articolo XVII, 
   concordano quanto segue: 
1.  Per  garantire  la  trasparenza  delle  attivita'  delle  imprese
commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi
di merci, affinche' siano esaminate dal gruppo di  lavoro  costituito
ai sensi del paragrafo 5, le  imprese  corrispondenti  alla  seguente
definizione operativa: 
   "Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati 
   per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o 
   diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statuari o 
   costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite 
   i loro acquisti e le loro vendite il livello o la direzione  delle
importazioni o delle esportazioni." 
L'obbligo di tale  notifica  non  si  applica  alle  importazioni  di
prodotti destinati al consumo  immediato  o  finale  da  parte  della
pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e  non  ad
essere rivenduti o utilizzati nella  produzione  di  merci  poste  in
vendita. 
2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la
presentazione al Consiglio per gli scambi di  merci  delle  notifiche
relative alle imprese  commerciali  di  Stato,  tenendo  conto  delle
disposizioni della presente  Intesa.  Nello  svolgere  tale  analisi,
ciascun Membro dovrebbe tener presente  l'esigenza  di  garantire  la
massima trasparenza possibile nelle proprie  notifiche,  al  fine  di
consentire una chiara valutazione delle modalita' di  gestione  delle
imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro  operazioni
sul commercio internazionale. 
3. Le notifiche sono compilate in conformita' con il questionario sul
commercio di Stato adottato il  24  maggio  1960  (BISD  9S/184-185),
fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo
1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno  importazioni
o esportazioni. 
4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro  Membro
non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di  notifica  puo'
sollevare  la  questione  con  il  Membro  interessato.  Qualora   la
questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso puo' presentare
una contronotifica al Consiglio per gli scambi  di  merci,  affinche'
venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo
5, informandone contestualmente il Membro interessato. 
5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto  del  Consiglio  per
gli scambi di merci, che esamina le notifiche e  le  contronotifiche.
Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII,  paragrafo  4,
lettera c), il Consiglio per  gli  scambi  di  merci  puo'  formulare
raccomandazioni in merito  all'adeguatezza  delle  notifiche  e  alla
necessita' di ulteriori informazioni. Il  gruppo  di  lavoro  esamina
altresi', alla  luce  delle  notifiche  ricevute,  l'adeguatezza  del
questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle
imprese commerciali  di  Stato  oggetto  della  notifica  di  cui  al
paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i
tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese,  nonche'  i
tipi di attivita' svolte da dette imprese, che possono  rivestire  un
interesse  ai  fini  dell'articolo  XVII.   Resta   inteso   che   il
Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un  documento  generale  di
inquadramento sulle attivita' delle imprese commerciali di Stato  che
interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di
lavoro e' aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volonta' di
farne parte. Il  gruppo  di  lavoro  si  riunisce  entro  un  anno  a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  e
successivamente almeno una volta all'anno e presenta annualmente  una
relazione al Consiglio per gli scambi di merci 1. 
 
 
1 Le attivita' di questo gruppo di lavoro sono coordinate con  quelle
del gruppo di lavoro di cui alla  Sezione  III  della  Decisione  dei
Ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994. 
   INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri, 
   riconoscendo le disposizioni  dell'articolo  XII  e  dell'articolo
XVIII, lettera B del  GATT  1994  e  la  Dichiarazione  sulle  misure
commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il
28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente  Intesa
" la Dichiarazione del 1979") e al fine di chiarificare  le  suddette
disposizioni 1, 
   concordano quanto segue: 
Applicazione delle misure 
1. I Membri confermano il loro impegno ad  annunciare  pubblicamente,
il piu' presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure
restrittive alle importazioni adottate per  motivi  di  bilancia  dei
pagamenti. Resta inteso  che  i  suddetti  calendari  possono  essere
opportunamente  modificati  per  tener  conto  dell'evolversi   della
situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un  calendario
non  sia  pubblicamente  annunciato  da  un  Membro,   detto   Membro
giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto. 
2. I Membri confermano il oro impegno a privilegiare  le  misure  che
hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure  (denomi-
nate nella presente Intesa "misure basate sui prezzi") comprendono le
sovrattasse sulle importazioni,  i  depositi  cauzionali  obbligatori
sulle importazioni o altre  misure  commerciali  equivalenti  che  si
ripercuotono sul prezzo delle  merci  importate.  Resta  inteso  che,
nonostante le disposizioni dell'articolo II,  le  misure  basate  sui
prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti  possono  essere
applicate da un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel  suo  elenco.
Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente  e  distintamente
di quanto la misura basata sul prezzo  eccede  il  dazio  consolidato
secondo le procedure di notifica delle presente Intesa. 
3. I Membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantita-
tive per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di  una
situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui
prezzi  non  possano  arrestare  un   brusco   deterioramento   della
situazione dei pagamenti con l'estero.  Qualora  un  Membro  applichi
restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le  misure
basate sui  prezzi  non  costituiscono  uno  strumento  adeguato  per
affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro  che
mantiene   restrizioni   quantitative   indica    nelle    successive
consultazioni i progressi compiuti in direzione di una  significativa
riduzione dell'incidenza e dell'effetto restrittivo di  tali  misure.
Resta inteso che per uno stesso prodotto non si puo'  applicare  piu'
di un tipo di misura  restrittiva  sulle  importazioni  adottata  per
motivi di bilancia dei pagamenti. 
4. I Membri confermano che le misure restrittive  sulle  importazioni
adottate  per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti  possono   essere
applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni
e non  possono  eccedere  quanto  e'  necessario  per  affrontare  la
situazione della bilancia  dei  pagamenti.  Al  fine  di  minimizzare
eventuali effetti protezionistici collaterali, i Membri  amministrano
le  restrizioni  in  modo  trasparente.  Le  autorita'   del   Membro
importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai  criteri
impiegati per determinare i prodotti  soggetti  a  restrizioni.  Come
previsto  all'articolo  XII,  paragrafo  3  e   all'articolo   XVIII,
paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono
escludere  o  limitare  l'applicazione  delle  sovrattasse  applicate
indiscriminatamente o delle altre  misure  applicate  per  motivi  di
bilancia dei pagamenti. 
 
(1) Nessun  elemento  della  presente  Intesa  intende  modificare  i
  diritti e gli obblighi dei  Membri  previsti  dall'articolo  XII  o
  dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli
  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994  sviluppate  e  applicate
  dall'Intesa sulla risoluzione  delle  controversie  possono  essere
  invocate   in   relazione   a   qualsiasi    questione    derivante
  dall'applicazione di misure restrittive  all'importazione  adottate
  per motivi di bilancia dei pagamenti. 
Per "prodotti essenziali" si  intendono  prodotti  che  rispondono  a
necessita' di consumo elementari o  che  contribuiscono  agli  sforzi
compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia
dei pagamenti, quali  i  beni  strumentali  o  i  fattori  produttivi
necessari per la produzione. Nell'amministrazione  delle  restrizioni
quantitative, i Membri  ricorrono  al  rilascio  discrezionale  delle
licenze solo quando e' inevitabile ed eliminano progressivamente tale
regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito  ai  criteri
utilizzati per determinare le quantita' o i  valori  di  importazioni
accettabili. 
Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti 
5. Il Comitato restrizioni  per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti
(denominato nella presente Intesa "il Comitato") tiene  consultazioni
per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate
per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione  al  Comitato
e' aperta a tutti i Membri  che  manifestano  la  volonta'  di  farne
parte. Il Comitato segue le procedure per le  consultazioni  relative
alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28
aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa "proce-
dure di consultazione complete"),  nel  rispetto  delle  disposizioni
elencate qui di seguito. 
6. Un Membro che applica  nuove  restrizioni  o  innalza  il  livello
generale   delle   sue   restrizioni   in    vigore    intensificando
sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il Comitato  entro
quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il Membro che adotta  tali
misure  puo'  richiedere  che  si  tengano  consultazioni  ai   sensi
dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o,  a  seconda  dei  casi,
dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a).  Qualora  non  vengano
presentate richieste in tal senso, il Presidente del Comitato  invita
il Membro a tenere tali consultazioni.  Tra  i  fattori  che  possono
essere   esaminati   nell'ambito   delle   consultazioni    rientrano
l'introduzione di nuovi tipi di  misure  restrittive  ai  fini  della
bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni
o un aumento del numero dei prodotti coperti. 
7.  Tutte  le  restrizioni  applicate  per  motivi  di  bilancia  dei
pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai
sensi dell'articolo XII, paragrafo  4,  lettera  b)  o  dell'articolo
XVIII, paragrafo 12, lettera  b),  fatta  salva  la  possibilita'  di
modificare la periodicita' delle consultazioni d'intesa con il Membro
con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura
di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale. 
8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle  procedure
semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD  20S/47-49,  denomi-
nate nella presente Intesa "procedure di consultazione semplificate")
nel caso di paesi meno avanzati Membri o nel caso di paesi in via  di
sviluppo  Membri   impegnati   in   programmi   di   liberalizzazione
conformemente a un calendario presentato al Comitato in consultazioni
precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di  consultazione
semplificate  quando  e'  in   programma   l'esame   della   politica
commerciale di un paese in via di sviluppo Membro per lo stesso  anno
civile in cui cade la data fissata per le  consultazioni.  In  questi
casi,  la  decisione  se  ricorrere  o   meno   alle   procedure   di
consultazione complete si prende in  base  ai  fattori  elencati  nel
paragrafo 8 della Dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso
dei paesi meno avanzati Membri, non si possono svolgere piu'  di  due
consultazioni  successive  secondo  le  procedure  di   consultazione
semplificate. 
Notifica e documentazione 
9. I Membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure
restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o
qualsiasi cambiamento  apportato  all'applicazione  di  tali  misure,
nonche' qualsiasi modifica apportata al calendario  per  l'abolizione
di tali misure annunciato ai sensi del  paragrafo  1.  I  cambiamenti
significativi sono notificati al Consiglio generale prima  di  essere
annunciati o entro i 30 giorni  successivi  al  loro  annuncio.  Ogni
anno,  ciascun  Membro   fornisce   al   Segretariato   un   notifica
consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati  a  leggi,  a
regolamenti,  a  dichiarazioni  politiche  o  a   pubblici   annunci,
affinche'  siano  esaminati  dai  Membri.  Le  notifiche  comprendono
informazioni esaurienti per quanto possibile, a livello  della  linea
tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati  per
la  loro  amministrazione,  sui  prodotti  coperti   e   sui   flussi
commerciali interessati. 
10. A richiesta di un Membro, le notifiche possono  essere  esaminate
dal Comitato. Detto esame si limita al  chiarimento  degli  specifici
problemi  sollevati  da  una  notifica  o  alla   valutazione   della
necessita' di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo
4, lettera a) o dell'articolo XVIII,  paragrafo  12,  lettera  a).  I
Membri che hanno motivo di credere che una misura  restrittiva  sulle
esportazioni applicata da un altro  Membro  sia  stata  adottata  per
motivi di bilancia dei  pagamenti  possono  sottoporre  la  questione
all'attenzione del Comitato.  Il  Presidente  del  Comitato  richiede
informazioni sulla misura in questione e le mette a  disposizione  di
tutti i Membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del Comitato di
chiedere adeguati  chiarimenti  nel  corso  delle  consultazioni,  si
possono presentare anticipatamente  domande  al  Membro  con  cui  si
tengono le consultazioni. 
11. Il Membro con cui  si  tengono  le  consultazioni  predispone  un
Documento di base per le  consultazioni  che,  oltre  ad  ogni  altra
informazione  ritenuta  pertinente,  dovrebbe  comprendere:  a)   una
rassegna della situazione e  delle  prospettive  della  bilancia  dei
pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che
incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure
di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido  e
duraturo; b) una descrizione esauriente delle  restrizioni  applicate
per motivi di bilancia dei pagamenti, della  loro  base  giuridica  e
delle disposizioni prese  per  ridurne  gli  effetti  protezionistici
collaterali;  c)  le  misure  adottate   successivamente   all'ultima
consultazione per alleviare le restrizioni sulle  importazioni,  alla
luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l'eliminazione e
la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso,
si puo' fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche
o  relazioni  presentate  all'OMC.  Nel  quadro  delle  procedure  di
consultazione  semplificate,  il  Membro  con  cui  si   tengono   le
consultazioni  presenta  una  dichiarazione  scritta  contenente   le
informazioni essenziali sugli  elementi  compresi  nel  Documento  di
base. 
12. Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del  Comitato,
il Segretariato predispone un documento  fattuale  retrospettivo  che
tratti i diversi aspetti del piano  di  consultazioni.  Nel  caso  di
paesi in via di sviluppo Membri, il documento del  Segretariato  deve
includere  materiale  retrospettivo  ed  analitico  pertinente  circa
l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione  della
bilancia dei pagamenti e sulle  previsioni  del  Membro  con  cui  si
tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via di sviluppo
Membro, i servizi di assistenza tecnica del  Segretariato  coadiuvato
nella preparazione dei documenti per le consultazioni. 
Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti 
13. Il Comitato presenta  una  relazione  al  Consiglio  generale  in
merito alle proprie consultazioni. Quando si sono  utilizzate  proce-
dure di consultazione complete, la  relazione  dovrebbe  indicare  le
conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi  del  piano  di
consultazione, nonche' i fatti e i motivi  su  cui  si  fondano  tali
conclusioni. Il  Comitato  fa  il  possibile  per  incorporare  nelle
proprie conclusioni proposte di raccomandazioni  volte  a  promuovere
l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo  XVIII,  lettera  B,
della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui
e' stato presentato  un  calendario  per  l'abolizione  delle  misure
restrittive  adottate  per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti,  il
Consiglio generale puo' raccomandare che un Membro sia considerato in
regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994  a  condizione  che
rispetti detto calendario. Ogniqualvolta  il  Consiglio  generale  ha
formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e  gli  obblighi  dei
Membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di
specifiche proposte di raccomandazione  del  Consiglio  generale,  le
conclusioni del Comitato dovrebbero  riportare  le  diverse  opinioni
espresse in seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate  le  proce-
dure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una
sintesi dei principali elementi discussi in seno al  Comitato  e  una
decisione sull'eventuale necessita'  di  procedure  di  consultazione
complete. 
 
 
           INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri, 
   viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994, 
   riconoscendo che le unioni doganali e le zone  di  libero  scambio
sono   notevolmente   aumentate   di   numero   e   per    importanza
dall'istituzione del  GATT  1947  e  coprono  attualmente  una  quota
significativa del commercio mondiale; 
   riconoscendo il contributo all'espansione del  commercio  mondiale
che puo' derivare da una maggiore integrazione tra le economie  delle
parti di tali accordi; 
   riconoscendo   altresi'   che   tale   contributo    aumenta    se
l'eliminazione  dei  dazi  e  degli  altri  regolamenti   commerciali
restrittivi tra i  territori  costituenti  si  estende  a  tutti  gli
scambi,  e  si  riduce  se  ne  vengono  esclusi  importanti  settori
commerciali; 
   ribadendo  che  lo  scopo  di   tali   accordi   dovrebbe   essere
l'agevolazione degli scambi tra i  territori  costituenti  e  non  la
frapposizione di ostacoli  agli  scambi  degli  altri  Membri  con  i
suddetti  territori;  e  che  nella  loro  formazione  o   nel   loro
ampliamento  le  rispettive  parti  dovrebbero  evitare  quanto  piu'
possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri; 
   convinti inoltre della necessita'  di  rendere  piu'  efficace  il
ruolo del Consiglio  per  gli  scambi  di  merci  nell'esaminare  gli
accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri
e le procedure di valutazione  degli  accordi  nuovi  o  ampliati,  e
rendendo piu' trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV; 
   riconoscendo la  necessita'  di  un'interpretazione  comune  degli
obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12, 
   concordano quanto segue: 
1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone
di  libero  scambio  e  gli  accordi  interinali  che  portano   alla
formazione di un'unione doganale o di  una  zona  di  libero  scambio
devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5  a
8 di tale articolo. 
Articolo XXIV, paragrafo 5 
2. La valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo  5,  lettera
a)  dell'incidenza  generale  dei  dazi  e  degli  altri  regolamenti
commerciali applicabili prima  e  dopo  la  formazione  di  un'unione
doganale si basa, per quanto riguarda i dazi  e  gli  oneri,  su  una
stima complessiva della media ponderata delle aliquote  tariffarie  e
dei dazi doganali riscossi. Detta stima  si  basa  sulle  statistiche
delle importazioni relative a un periodo  rappresentativo  precedente
fornite dall'unione doganale, a  livello  di  linea  tariffaria,  per
valori e per quantitativi, suddivise  per  paese  OMC  d'origine.  Il
Segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote  tariffarie  e
dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima
delle offerte  tariffarie  nei  negoziati  commerciali  multilaterali
dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli  oneri  da  prendere  in
considerazione sono le aliquote di dazio  applicate.  Ai  fini  della
stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti  commerciali
per i quali risultano difficili la quantificazione e  l'aggregazione,
si riconosce che puo' essere necessario esaminare le singole  misure,
i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e  flussi  commerciali
interessati. 
3.  Salvo  casi  eccezionali,  il  ragionevole  intervallo   di   cui
all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10
anni. Nei casi in  cui  i  Membri  parti  di  un  accordo  interinale
ritengono che 10 anni siano insufficienti,  essi  devono  fornire  al
Consiglio per gli scambi di merci una  spiegazione  esauriente  della
necessita' di un periodo piu' lungo. 
Articolo XXIV, paragrafo 6 
4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le  procedure  da  seguire
quando un Membro  che  forma  un'unione  doganale  intende  aumentare
un'aliquota di  dazio  consolidata.  A  questo  proposito,  i  Membri
ribadiscono  che  la  procedura  specificata  nell'articolo   XXVIII,
sviluppata negli orientamenti adottati  il  10  novembre  1980  (BISD
27S/26-28) e nell'Intesa  sull'interpretazione  dell'articolo  XXVIII
del GATT 1994,  dev'essere  avviata  prima  che  siano  modificate  o
revocate le  concessioni  tariffarie  alla  formazione  di  un'unione
doganale o alla conclusione di un accordo interinale che  porta  alla
formazione di un'unione doganale. 
5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona  fede  al  fine  di
trovare adeguamenti compensativi  reciprocamente  soddisfacenti.  Nel
corso di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo  6,
si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri
costituenti dell'unione doganale alla sua  formazione  rispetto  alla
stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti
a fornire il necessario adeguamento compensativo,  l'unione  doganale
dovrebbe offrire una compensazione, che puo'  prendere  la  forma  di
riduzioni dei dazi su altre  linee  tariffarie.  Tale  offerta  viene
presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di  negoziazione
nel  consolidamento  modificato  o  revocato.  Qualora  l'adeguamento
compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. 
Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo
nei  negoziati  sugli  adeguamenti  compensativi  svolti   ai   sensi
dell'articolo  XXVIII,  sviluppato  dall'Intesa  sull'interpretazione
dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un  termine  ragionevole  a
decorrere dall'inizio dei negoziati, l'unione  doganale  e'  comunque
libera di modificare o revocare le concessioni: i Membri  interessati
sono in tal  caso  liberi  di  revocare  concessioni  sostanzialmente
equivalenti conformemente all'articolo XXVIII. 
6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione
dei dazi a seguito della formazione di  un'unione  doganale  o  della
conclusione di un accordo interinale che  porta  alla  formazione  di
un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti  compensativi
ai suoi costituenti. 
Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio 
7.  Tutte  le  notifiche  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  XXIV,
paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo  di  lavoro  alla
luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e  del  paragrafo  1
della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio  per
gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il
Consiglio per gli scambi di merci puo' formulare  le  raccomandazioni
ai Membri che ritiene opportune. 
8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il  gruppo  di  lavoro
puo' formulare  nella  sua  relazione  adeguate  raccomandazioni  sul
calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la
formazione dell'unione doganale o della zona di  libero  scambio.  Se
necessario, puo' disporre che l'accordo venga esaminato piu' a fondo. 
9. I Membri parti di un accordo interinale notificano  i  cambiamenti
sostanziali apportati al programma  di  attuazione  e  al  calendario
compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che,  a
richiesta, esamina tali cambiamenti. 
10. Qualora un accordo interinale notificato ai  sensi  dell'articolo
XXIV,  paragrafo  7,  lettera  a)  non  comprenda  un  programma   di
attuazione  e  un  calendario,  contrariamente  a   quanto   previsto
all'articolo XXIV, paragrafo 5,  lettera  c),  il  gruppo  di  lavoro
raccomanda nella sua relazione tale programma e tale  calendario.  Le
parti non mantengono ne' pongono in essere, a seconda dei casi,  tale
accordo se non sono disposte a modificarlo in  conformita'  con  tali
raccomandazioni.  Si  prevede  un   riesame   dell'attuazione   delle
raccomandazioni. 
11. Come previsto dalle PARTI CONTRAENTI del  GATT  1947  nelle  loro
istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle  relazioni  sugli
accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e  i  costituenti
di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio  per
gli scambi di  merci  relazioni  sul  funzionamento  dell'accordo  in
questione. Qualsiasi significativo  cambiamento  e/o  sviluppo  degli
accordi va segnalato appena si verifica. 
Risoluzione delle controversie 
12. Le disposizioni degli  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate  e   applicate   dall'intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie,  possono  essere  invocate  in  relazione  a  qualsiasi
questione    derivante    dall'applicazione    delle     disposizioni
dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero
scambio o agli accordi interinali  che  portano  alla  formazione  di
un'unione doganale o di una zona di libero scambio. 
Articolo XXIV, paragrafo 12 
13.  Nell'ambito  del  GATT  1994,  ciascun  Membro   e'   pienamente
responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994  e  adotta
le misure cui  puo'  ragionevolmente  ricorrere  per  garantire  tale
rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorita' regionali e
locali sul suo territorio. 
14. Le disposizioni degli  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate  e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie, possono essere invocate in relazione  alle  misure  che
incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o  autorita'
regionali o locali sul territorio di un Membro.  Quando  l'Organo  di
conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non e'
stata osservata, il Membro responsabile adotta  le  misure  cui  puo'
ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui
non e' stato possibile  garantire  tale  rispetto,  si  applicano  le
disposizioni relative alla compensazione  e  alla  sospensione  delle
concessioni o degli altri obblighi. 
15.  Ciascun  Membro  si  impegna  a  considerare  favorevolmente  le
osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che
incidono sul funzionamento del GATT 1994  prese  nel  territorio  del
primo Membro e ad offrire  adeguate  occasioni  di  consultazione  in
proposito. 
         INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI 
    DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri concordano quanto segue: 
1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga gia' in  essere
descrive le misure che il  Membro  intende  adottare,  gli  specifici
obiettivi politici che il Membro si  prefigge  e  i  motivi  che  gli
impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi
derivanti dal GATT 1994. 
2. Qualsiasi  deroga  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC  scade,  a  meno  che  non  sia   stata   prorogata
conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX
dell'Accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o,  se  tale
data e' precedente, a due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC. 
3. Qualsiasi Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal 
GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa 
    a) del mancato rispetto, da parte del Membro cui e' stata 
       concessa una deroga, delle modalita' e delle condizioni  della
deroga, o 
    b) dell'applicazione di una misura compatibile con le modalita' e 
       le condizioni di una deroga 
puo' invocare le disposizioni  dell'articolo  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate  e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie. 
          INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri concordano quanto segue: 
1. Ai fini della modifica o  della  revoca  di  una  concessione,  si
considera  che  il  Membro  che  ha  la  piu'  alta  percentuale   di
esportazioni interessate  da  quella  concessione  (vale  a  dire  di
esportazioni del prodotto in questione verso il  mercato  del  Membro
che modifica o revoca la concessione) rispetto al  totale  delle  sue
esportazioni abbia un interesse in  quanto  fornitore  principale,  a
meno che non abbia gia' un diritto in quanto negoziatore originale  o
un interesse in quanto fornitore principale  ai  sensi  dell'articolo
XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il  presente  paragrafo
sara' riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci  cinque  anni
dopo l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  per  stabilire  se  il
presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente  nel  garantire
una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore  dei  Membri
esportatori di piccole e medie  dimensioni.  In  caso  contrario,  si
valutera' l'opportunita' di eventuali miglioramenti, ivi compresa,  a
condizione che siano disponibili  dati  adeguati,  l'adozione  di  un
criterio basato sulla percentuale di esportazioni  interessata  dalla
concessione rispetto alle  esportazioni  del  prodotto  in  questione
verso tutti i mercati. 
2. Qualora  un  Membro  ritenga  di  avere  un  interesse  in  quanto
fornitore  principale  ai  sensi  del  paragrafo  1,  esso   dovrebbe
comunicare  la  sua  richiesta  per  iscritto,  giustificandola   con
elementi di prova, al Membro che intende modificare  o  revocare  una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In  questi
casi si applica il paragrafo 4 delle "Procedure  di  negoziazione  ai
sensi dell'articolo  XXVIII"  adottate  il  10  novembre  1980  (BISD
27S/26-28). 
3.  Nel  determinare  quali  Membri  hanno  un  interesse  in  quanto
fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente  Intesa
o  ai  sensi  dell'articolo  XXVIII,  paragrafo  1)  o  un  interesse
sostanziale, si  prendono  in  considerazione  solo  gli  scambi  del
prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione
piu' favorita (NPF). Tuttavia, si prendono  in  considerazione  anche
gli  scambi  del  prodotto  interessato   avvenuti   nell'ambito   di
preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di  beneficiare  di
tale  trattamento  preferenziale,  assumendo  pertanto  carattere  di
scambi NPF, al momento della  negoziazione  della  modifica  o  della
revoca della concessione, o  lo  faranno  entro  la  conclusione  dei
negoziati. 
4. Quando viene modificata  o  revocata  una  concessione  tariffaria
relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il  quale
non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera
che il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore  originale
relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto  e'  o  era
precedentemente classificato abbia un diritto in  quanto  negoziatore
originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse
in quanto fornitore principale e l'interesse  sostanziale  e  per  il
calcolo della  compensazione  si  tiene  conto,  tra  l'altro,  della
capacita'  produttiva  e  degli  investimenti  relativi  al  prodotto
interessato nel Membro esportatore e delle stime  di  crescita  delle
esportazioni, nonche' delle previsioni sulla domanda del prodotto nel
Membro importatore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  l'espressione
"prodotto nuovo" si intende come comprensiva di una  voce  tariffaria
creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente. 
5. Qualora  un  Membro  ritenga  di  avere  un  interesse  in  quanto
fornitore  principale  ai  sensi  del  paragrafo  4,  esso   dovrebbe
comunicare  la  sua  richiesta  per  iscritto,  giustificandola   con
elementi di prova, al Membro che intende modificare  o  revocare  una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In  questi
casi si applica il paragrafo 4 delle "procedure  di  negoziazione  ai
sensi dell'articolo XXVIII" sopra citate. 
6. Quando una concessione tariffaria illimitata e' sostituita  da  un
contingente  tariffario,  l'ammontare  della  compensazione   fornita
dovrebbe essere superiore all'ammontare degli  scambi  effettivamente
interessati  dalla  modifica  della  concessione.  Il  calcolo  della
compensazione  dovrebbe  basarsi  sulla  differenza  tra  gli  scambi
prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta  inteso
che il calcolo  degli  scambi  prevedibili  per  il  futuro  dovrebbe
basarsi sul piu' elevato dei due valori seguenti: 
    a) la media annuale degli scambi nell'ultimo triennio 
       rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale 
       delle  importazioni  dello  stesso   periodo,   o,   se   tale
percentuale e' piu' elevata, del 10%; 
    b) gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10%. 
In nessun caso la compensazione richiesta a un Membro  puo'  superare
quella che comporterebbe la revoca completa della concessione. 
7.  A  ogni  Membro  che  abbia  un  interesse  in  quanto  fornitore
principale,  ai  sensi  del  paragrafo  1  della  presente  Intesa  o
dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in  relazione  a  una  concessione
modificata o revocata si riconosce un diritto in  quanto  negoziatore
originale  nelle  concessioni  compensative,  a  meno  che  i  Membri
interessati non concordino un'altra forma di compensazione. 
                       PROTOCOLLO DI MARRAKECH 
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 
                                1994 
I Membri, 
   avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente
alla Dichiarazione dei Ministri sull'Uruguay Round, 
   concordano quanto segue: 
1. L'elenco relativo a un  Membro  allegato  al  presente  Protocollo
diventa l'Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro  il  giorno  in
cui l'Accordo OMC entra  in  vigore  per  quel  Membro.  Gli  elenchi
presentati in conformita' della Decisione dei Ministri sulle misure a
favore dei paesi meno avanzati si considerano  allegati  al  presente
protocollo. 
2. Salvo diverse indicazioni nell'Elenco di un Membro,  le  riduzioni
tariffarie concordate da ciascun Membro  sono  introdotte  attraverso
cinque riduzioni identiche  delle  aliquote,  la  prima  delle  quali
diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMS.
Ogni  riduzione  successiva  diventa  applicabile  il  1  gennaio  di
ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC,
salvo diverse indicazioni nell'Elenco di quel Membro.  Salvo  diverse
indicazioni nel suo Elenco,  un  Membro  che  accetta  l'Accordo  OMC
successivamente alla sua entrata in vigore  rende  applicabili,  alla
data in cui l'Accordo entra in  vigore  per  quel  Membro,  tutte  le
riduzioni di aliquota gia' avvenute nonche' le riduzioni che ai sensi
della  frase  precedente  esso  sarebbe  stato   tenuto   a   rendere
applicabili il 1 gennaio  seguente,  e  rende  applicabili  tutte  le
riduzioni di aliquota rimanenti  secondo  il  calendario  specificato
nella frase precedente. In ogni  fase,  l'aliquota  ridotta  dovrebbe
essere  arrotondata  alla  prima  cifra  decimale.  Per  i   prodotti
agricoli,   definiti   ai   sensi   dell'articolo   2    dell'Accordo
sull'agricoltura, l'introduzione progressiva delle riduzioni  avviene
come specificato nelle relative parti degli elenchi. 
3. A  richiesta,  l'attuazione  delle  concessioni  e  degli  impegni
contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo  e'  soggetta
ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i  diritti  e
gli  obblighi  dei   Membri   derivanti   dagli   Accordi   figuranti
all'allegato 1A dell'Accordo OMC. 
4. Dopo che l'elenco  relativo  a  un  Membro  allegato  al  presente
protocollo e' diventato un Elenco del GATT  1994  conformemente  alle
disposizioni del  paragrafo  1,  il  suddetto  Membro  e'  libero  di
sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in  parte,  la
concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il  cui
principale fornitore sia  qualsiasi  altro  partecipante  all'Uruguay
Round il cui elenco non e' ancora diventato un Elenco del GATT  1994.
Tale  misura,  tuttavia,  puo'  essere  presa  solo  dopo  aver  dato
preavviso scritto al Consiglio  per  gli  scambi  di  merci  di  tale
sospensione o revoca di una concessione e dopo  che  si  sono  tenute
consultazioni, a  richiesta,  con  qualsiasi  Membro  il  cui  elenco
relativo al prodotto in questione sia diventato un  Elenco  del  GATT
1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del  prodotto
in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si
applica a decorrere dal giorno in cui  l'elenco  del  Membro  che  ha
l'interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT
1994. 
5. a) Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  4,  paragrafo  2
       dell'Accordo  sull'agricoltura,  ai   fini   dei   riferimenti
       contenuti nell'articolo II, paragrafo 1, lettere b) e  c)  del
       GATT 1994 alla data di tale accordo, la data  applicabile  per
       quanto riguarda ciascun prodotto oggetto  di  una  concessione
       prevista in un elenco  di  concessioni  allegato  al  presente
       protocollo e' la data del presente protocollo. 
    b) Ai fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6, 
       lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data 
       applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni 
       allegato al  presente  protocollo  e'  la  data  del  presente
protocollo. 
6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative  a  misure
non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si  applicano
le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le "Procedure di
negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII" adottato il 10 novembre 1980
(BISD 27S/26-28) Tale eventualita' lascia impregiudicati i diritti  e
gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994. 
7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al  presente  protocollo
si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole
di quello previsto per tale prodotto negli  elenchi  del  GATT  1947,
prima che entri in vigore l'Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui
si  riferisce  l'elenco  abbia  preso  le  adeguate  iniziative   che
sarebbero state altrimenti necessarie  ai  sensi  delle  disposizioni
pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni
del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al  Peru',
al Sudafrica e all'Uruguay. 
8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede  in  lingua
inglese, francese o spagnola, cosi' come e'  specificato  in  ciascun
elenco. 
9. La data del presente protocollo e' il 15 aprile 1994. 
(Gli  elenchi  concordati  dai  partecipanti  saranno   allegati   al
protocollo di Marrakech nella copia  dell'Accordo  OMC  destinata  al
trattato.)