ACCORDO SULL'AGRICOLTURA I Membri, Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este; Ricordando che l'obiettivo a lungo termine da essi concordato nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round e' di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonche' introducendo norme e regole GATT rafforzate e piu' efficaci sul (FRASE INCOMPLETA GIA' DALL'ORIGINALE) Ricordando inoltre che l'obiettivo a lungo termine sopracitato comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle; Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza all'esportazione, nonche' a raggiungere un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie; Avendo concordato che nell'attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato i Membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunita' e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali Membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame di medio periodo, nonche' per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell'introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti; Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i Membri, tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessita' di tutelare l'ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti, a) per "misura aggregata di soggetto" e "MAS" si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; b) per "prodotto agricolo di base" in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto piu' possibile vicina al punto di vendita, specificato nell'Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative; c) le "spese di bilancio" o "spese" comprendono le agevolazioni; d) per "misura equivalente di sostegno" si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di una o piu' misure, che non puo' essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, e che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; e) per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente Accordo; f) per "periodo di attuazione" si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995; g) le "concessioni in materia di accesso al mercato" comprendono tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti in conformita' al presente Accordo; h) per "misura aggregata di sostegno totale" e "MAS totale" si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per prodotti agricoli di base, tutte le misure aggre- gate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento ("MAS totale di riferimento") e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre ("livelli d'impegno consolidati annui e finali") e' quello specificato nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre ("MAS totale corrente"), e' calcolato conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 6, e ai dati costitutivi e il metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; i) per "anno" ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un Membro si intende l'anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell'Elenco relativo al Membro in questione.