(All. 1A - Accordo - art.10)
                             Articolo 10 
Prevenzione dell'elusione degli impegni  in  materia  di  sovvenzioni
                          all'esportazione 
1. Le  sovvenzioni  all'esportazione  non  elencate  all'articolo  9,
paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci
di comportare l'elusione  degli  impegni  relativi  alle  sovvenzioni
all'esportazione, ne' si possono usare  transazioni  non  commerciali
per eludere tali impegni. 
2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per  l'elaborazione  di  norme
concordate a livello internazionale intese a disciplinare il  credito
all'esportazione,  la  garanzia  dei   crediti   all'esportazione   o
programmi di assicurazione e, una  volta  concordate  tali  norme,  a
fornire  crediti  all'esportazione,  garanzie  per  tali  crediti   o
programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse. 
3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre  il
livello di un impegno di riduzione non  e'  oggetto  di  sovvenzioni,
deve provare che per  il  quantitativo  in  questione  non  e'  stata
concessa  alcuna  sovvenzione  all'esportazione,  elencata   o   meno
all'articolo 9. 
4.  I  Membri  che   forniscono   aiuti   alimentari   internazionali
garantiscono che: 
   a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia 
      connessa   direttamente   o   indirettamente   a   esportazioni
commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari; 
   b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, 
      compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano 
      effettuate conformemente ai "Principi delle eccedenze e 
      obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso delle importazioni
commerciali abituali; 
TESTO ILLEGGIBILE 
   c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o 
      a condizioni non meno agevolate di quelle di  cui  all'articolo
IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.