(All. 1A - Accordo - art.12)
                             Articolo 12 
  Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione 
1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova  restrizione
all'esportazione di prodotti alimentari ai  sensi  dell'articolo  XI,
paragrafo  2,  lettera  a)  del  GATT  1994   osserva   le   seguenti
disposizioni: 
   a) il Membro che istituisce il divieto o la restrizione 
      all'esportazione prende debitamente in considerazione gli 
      effetti  di  tale  divieto  o   restrizione   sulla   sicurezza
alimentare dei Membri importatori; 
   b) prima di istituire un divieto o una restrizione 
      all'esportazione il Membro che intende procedere in tal senso 
      ne informa per iscritto, quanto prima possibile il Comitato 
      agricoltura specificando natura e durata della misura e si 
      consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un 
      sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque 
      questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il 
      divieto  o  la  restrizione   all'esportazione   fornisce,   su
richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni. 
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in
via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga  presa  da  un
paese in via di  sviluppo  Membro,  che  sia  esportatore  netto  del
prodotto alimentare in questione.