Articolo 13 Cautela Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo "Accordo sulle sovvenzioni"): a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 del presente Accordo sono: i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi 4; ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994; b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformita' all'articolo 6, paragrafo 2, i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi; ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultino nell'Elenco di ciascun Membro: i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione dei dazi compensativi; 4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994 ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni.