(All. 1A - Accordo - art.13)
                             Articolo 13 
                               Cautela 
   Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni  del
GATT  1994  e  dell'Accordo  sulle   sovvenzioni   e   sulle   misure
compensative  (denominato  nel  presente  articolo   "Accordo   sulle
sovvenzioni"): 
   a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle 
      disposizioni dell'allegato 2 del presente Accordo sono: 
       i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli 
          effetti dei dazi compensativi 4; 
      ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 
          1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e 
     iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla 
                riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle 
                  concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro 
               dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo 
          XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994; 
   b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle 
      disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi 
      i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al 
      paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di 
      ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i 
      livelli de minimis e in conformita' all'articolo  6,  paragrafo
2, 
       i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a 
              meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o 
          della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del 
          GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e 
                 si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per 
          l'imposizione di dazi compensativi; 
      ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, 
                     paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 
                 dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non 
            accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a 
          quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; 
      iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o 
          sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle 
                  concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro 
               dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo 
           XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione 
                che non accordino a un prodotto specifico un sostegno 
                          superiore a quello deciso nella campagna di 
          commercializzazione 1992; 
   c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle 
      disposizioni  della  parte  V  del  presente   Accordo,   quali
risultino nell'Elenco di ciascun Membro: 
       i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia 
             accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di 
              pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o 
          alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo 
                  VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle 
          sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste 
          per l'imposizione dei dazi compensativi; 
 
4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si  intendono
quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994 
      ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del 
               GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle 
          sovvenzioni.