(All. 1A - Accordo - art.15)
                             Articolo 15 
                Trattamento speciale e differenziato 
1.  Conformemente  al  criterio  secondo  il  quale  un   trattamento
differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri
e'  parte  integrante  del  negoziato,  un  trattamento  speciale   e
differenziato in materia di impegni  viene  concesso  come  stabilito
nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo  e  incluso  negli
Elenchi di concessioni e impegni. 
2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilita' di attuare
gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I  paesi
meno  avanzati  Membri  non  sono  tenuti  ad  assumere  impegni   di
riduzione.