(All. 1A - Accordo - art.16)
                             Articolo 16 
Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di 
prodotti alimentari 
1. I paesi industrializzati Membri prendono le  misure  previste  nel
quadro della decisione sulle misure riguardanti i  possibili  effetti
negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi
in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari. 
2. Il  Comitato  agricoltura  controllera',  nel  modo  adeguato,  il
seguito dato alla suddetta decisione.