Articolo 16 Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari 1. I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari. 2. Il Comitato agricoltura controllera', nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.