(All. 1A - Accordo - art.19)
                             Articolo 19 
           Consultazioni e risoluzione delle controversie 
   Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT  1994,  quali
elaborate   e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie, si applicano  alle  consultazioni  e  alla  risoluzione
delle controversie nel quadro del presente Accordo.