ALLEGATO 2 SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE 1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base: a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e b) il sostegno in questione non puo' avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori, nonche' alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati. Programmi pubblici di servizi 2. Servizi generali Le politiche di questa categoria implicano spese ( o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunita' rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori ne' alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche: a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti; b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena a eradicazione; c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato; d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori. e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanita', sicurezza, classificazione o standardizzazione; f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, ne' prezzi di utenza preferenziali. 3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 5 Spese o (agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Puo' anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma. Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualita' in questione sul mercato interno. 4. Aiuto alimentare interno 6 Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione. L'ammissibilita' all'aiuto alimentare e' subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti. 5. Pagamenti diretti ai produttori Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonche' i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e). 6. Sostegno dei redditi su base fissa a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso. 5 Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purche' la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS. 6 Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al bisognose dei paesi in via di Segue frase illeggibile b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento. c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento. e) Nessuna produzione e' richiesta per ricevere i pagamenti. 7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori piu' elevati e quello con i valori piu' bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti. b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. c) L'importo dei pagamenti e' unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, ne' con i fattori di produzione utilizzati. d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamita' naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito. 8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamita' naturali a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorita' pubbliche riconoscono ufficialmente che si e' verificata o si sta verificando una calamita' naturale o una catastrofe analoga ( in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro interessato) ed e' determinata da una perdita di produzione superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati piu' elevati e quello con i risultati piu' bassi. b) I pagamenti in caso di calamita' si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamita' in questione. c) I pagamenti devono compensare non piu' del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione successiva. d) I pagamenti effettuati durante una calamita' non possono super- are il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b). e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito. 9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dell'attivita' a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ad agevolare il ritiro dell'attivita' delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attivita' non agricole. b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile. 10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile. b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita. c) I pagamenti non comportano obblighi ne' indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili. d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantita' della produzione ne' ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione. 11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attivita' di un produttore in seguito a difficolta' strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilita' ai programmi in questione puo' anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili. b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e). c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi. e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto. f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale. 12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonche' essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione. b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale. 13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identita' economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficolta' della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie. b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione. c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni. e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente. f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.