(All. 1A - Accordo - All. 2)
                             ALLEGATO 2 
             SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI 
                        IMPEGNI DI RIDUZIONE 
1. Le misure di sostegno interno per le  quali  si  chiede  l'esonero
dagli  impegni  di   riduzione   devono   soddisfare   il   requisito
fondamentale di non avere, se non  eventualmente  a  livello  minimo,
effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto,
tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai
seguenti criteri di base: 
   a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un 
      programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche 
      mediante  agevolazioni),  non  implicante   trasferimenti   dai
consumatori; e 
   b) il sostegno in questione non puo' avere per effetto un sostegno 
      dei prezzi a favore dei produttori, 
nonche' alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole  politiche
sotto precisati. 
Programmi pubblici di servizi 
2. Servizi generali 
   Le politiche di questa categoria implicano spese ( o agevolazioni)
per programmi che forniscono servizi  o  benefici  all'agricoltura  o
alla comunita' rurale.  Esse  non  comportano  pagamenti  diretti  ai
produttori  ne'  alle  imprese  di  trasformazione.  I  programmi  in
questione, che  comprendono,  ma  non  esclusivamente,  quelli  sotto
elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e,
ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche: 
   a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a 
      programmi  ambientali  e  programmi  di  ricerca   relativi   a
particolari prodotti; 
   b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia 
      generali  sia  relative  a  singoli  prodotti,  in  particolare
sistemi di preallarme, quarantena a eradicazione; 
   c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a 
      livello sia generale sia specializzato; 
   d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura 
      di mezzi atti a facilitare il trasferimento di  informazioni  e
dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori. 
   e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione 
      a  determinati  prodotti  a   fini   di   sanita',   sicurezza,
classificazione o standardizzazione; 
   f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di 
      mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma 
      escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere 
      utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di  vendita
o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e 
   g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade 
      e altri mezzi di trasporto strutture commerciali e portuali, 
      approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori 
      infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso 
      la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o 
      costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la 
      fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne 
      per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. 
      Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di 
      produzione  o  costi  d'esercizio,   ne'   prezzi   di   utenza
preferenziali. 
3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 5 
   Spese o (agevolazioni) relative alla costituzione e  conservazione
di scorte di  prodotti  nel  quadro  di  un  programma  di  sicurezza
alimentare  previsto  dalla  legislazione   nazionale.   Puo'   anche
trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel
quadro di un tale programma. 
        Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad 
        obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza 
        alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve 
        essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate 
        da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi 
        correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti 
        stoccati non deve essere inferiore  al  prezzo  corrente  del
prodotto e della qualita' in questione sul mercato interno. 
4. Aiuto alimentare interno 6 
   Spese (o  agevolazioni)  per  la  fornitura  di  aiuti  alimentari
interni alle fasce bisognose della popolazione. 
        L'ammissibilita' all'aiuto alimentare e' subordinata a 
        criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi 
        nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di 
        viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a 
        consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di 
        acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. 
        L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere 
        effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e
la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti. 
5. Pagamenti diretti ai produttori 
   Il sostegno fornito mediante pagamenti  diretti  (o  agevolazioni,
compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto
l'esonero dagli impegni di riduzione deve  soddisfare  i  criteri  di
base di cui sopra al paragrafo 1, nonche' i criteri specifici  per  i
singoli tipi di pagamento diretto di cui ai  paragrafi  da  6  a  13.
Qualora  l'esonero  dalla  riduzione  sia  chiesto  per  un  tipo  di
pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da  quelli  di  cui  ai
paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai  criteri
generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di  cui  al  paragrafo  6,
lettere da b) a e). 
6. Sostegno dei redditi su base fissa 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere 
      determinata in base a criteri chiaramente definiti quali 
      reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, 
      utilizzazione di fattori o livello di produzione in un  periodo
di riferimento definito e fisso. 
 
5 Ai fini del paragrafo  3  del  presente  allegato,  si  considerano
   conformi alle disposizioni in esso contenute i  programmi  statali
   di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in  via  di
   sviluppo  attuati  in   modo   trasparente   e   gestiti   secondo
   orientamenti  o  criteri   oggettivi   pubblicati   ufficialmente,
   compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate  a
   fini di sicurezza alimentare sono acquistate e  fornite  a  prezzi
   amministrati, purche' la differenza tra il prezzo d'acquisto e  il
   prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS. 
6 Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura  di
   prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al bisognose dei  paesi
   in via di 
Segue frase illeggibile 
   b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della 
      produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore
in un anno successivo al periodo di riferimento. 
   c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o 
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
periodo di riferimento. 
   d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o  in  base  ai  fattori  di  produzione
utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento. 
   e) Nessuna produzione e' richiesta per ricevere i pagamenti. 
7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di 
assicurazione e di garanzia del reddito 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' subordinata ad 
      una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito 
      ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo 
      medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso 
      qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di 
      programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media 
      triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con 
      i valori piu' elevati e quello con i valori piu' bassi. Tutti i 
      produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai
pagamenti. 
   b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la 
      perdita di reddito  subita  dal  produttore  nell'anno  in  cui
quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. 
   c) L'importo dei pagamenti e' unicamente collegato al reddito; 
      esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della 
      produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal 
      produttore, con i prezzi, interni  o  internazionali,  di  tale
produzione, ne' con i fattori di produzione utilizzati. 
   d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi 
      del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di 
      calamita' naturali), il totale di detti pagamenti deve essere 
      inferiore al 100% della perdita che  egli  ha  complessivamente
subito. 
8. Pagamenti (diretti o  mediante  partecipazione  finanziaria  dello
   Stato a sistemi  di  assicurazione  dei  raccolti)  in  seguito  a
   calamita' naturali 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione sussiste soltanto 
      quando le autorita' pubbliche riconoscono ufficialmente che si 
      e' verificata o si sta verificando una calamita' naturale o una 
      catastrofe analoga ( in particolare epidemie, infestazioni, 
      incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro 
      interessato) ed e' determinata da una perdita di produzione 
      superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti 
      o di tre dei cinque  anni  precedenti,  esclusi  quello  con  i
risultati piu' elevati e quello con i risultati piu' bassi. 
   b) I pagamenti in caso di calamita' si effettuano soltanto in 
      relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti
relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di 
      produzione subite in seguito alla calamita' in questione. 
   c) I pagamenti devono compensare non piu' del costo totale per la 
      sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi 
      ne' indicazioni circa il tipo o la quantita'  della  produzione
successiva. 
   d) I pagamenti effettuati durante una calamita' non possono super- 
      are il livello necessario  per  impedire  o  ridurre  ulteriori
perdite quali definite sopra alla lettera b). 
   e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi 
      del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di 
      assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti 
      pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che  egli
ha complessivamente subito. 
9.  Assistenza   all'aggiustamento   strutturale   fornita   mediante
programmi per il ritiro dei produttori dell'attivita' 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere 
      determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito 
      di programmi intesi a ad agevolare il ritiro dell'attivita' 
      delle persone operanti  nel  campo  della  produzione  agricola
commerciabile o il loro passaggio ad attivita' non agricole. 
   b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei 
      beneficiari dalla produzione agricola commerciabile. 
10.  Assistenza  all'aggiustamento   strutturale   fornita   mediante
programmi di smobilizzo delle risorse 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere 
      determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito 
      di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse,  comprese
quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile. 
   b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla 
      produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per  il
bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita. 
   c) I pagamenti non comportano obblighi ne' indicazioni circa 
      impieghi  alternativi  della  terra  o  delle   altre   risorse
implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili. 
   d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla 
      quantita' della produzione ne' ai prezzi, interni o 
      internazionali, di produzioni attuate utilizzando  la  terra  o
altre risorse rimaste in produzione. 
11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita  mediante  aiuti
all'investimento 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere 
      determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito 
      di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione 
      finanziaria o materiale delle attivita' di un produttore in 
      seguito a difficolta' strutturali oggettivamente comprovate. 
      L'ammissibilita' ai programmi in questione puo' anche essere 
      basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione
delle terre coltivabili. 
   b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della 
      produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal 
      produttore in un anno successivo  al  periodo  di  riferimento,
fatto salvo il criterio di cui alla lettera e). 
   c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o 
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
periodo di riferimento. 
   d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di 
      tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i  quali
sono stati concessi. 
   e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni 
      circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari 
      fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare  un  determinato
prodotto. 
   f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per 
      compensare lo svantaggio strutturale. 
12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere 
      determinata nel quadro di un preciso programma statale per la 
      protezione o la conservazione dell'ambiente, nonche' essere 
      subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da 
      tale programma, comprese condizioni relative  ai  metodi  e  ai
fattori di produzione. 
   b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi 
      supplementari   o   alla   perdita   di    reddito    derivanti
dall'osservanza del programma statale. 
13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale 
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' limitata ai 
      produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve 
      essere un'area geografica contigua chiaramente designata con 
      un'identita' economica e amministrativa definibile, considerata 
      svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente 
      precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le 
      difficolta' della regione derivano da circostanze non  soltanto
provvisorie. 
   b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della 
      produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal 
      produttore in un anno successivo  al  periodo  di  riferimento,
salvo per ridurre tale produzione. 
   c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere 
      stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o 
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
periodo di riferimento. 
   d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni 
      ammissibili; tuttavia  essi  sono  generalmente  accessibili  a
tutti i produttori di tali regioni. 
   e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al 
      di sopra di un livello di soglia del fattore in questione  essi
sono effettuati ad un tasso decrescente. 
   f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita 
      di reddito connessi  all'esercizio  dell'agricoltura  nell'area
indicata.