(All. 1A - Accordo - All. 3)
                             ALLEGATO 3 
    SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO 
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura  aggregata
di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun  prodotto
agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi  di  mercato,
di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione  non
esente dall'impegno di riduzione  ("altre  misure  non  esenti").  Il
sostegno non connesso al singolo prodotto  si  conteggia  in  termini
monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti. 
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo  1  comprendono  sia  spese  di
bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici. 
3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a  livello  nazionale
sia a livello decentrato. 
4. Specifiche imposte e tasse agricole  pagate  dai  produttori  sono
detratte dalla MAS. 
5. La MAS calcolata come precisato piu'  avanti  per  il  periodo  di
riferimento  costituisce  il  livello  di   base   per   l'attuazione
dell'impegno di riduzione del sostegno interno. 
6. Per ciascun  prodotto  agricolo  di  base  si  determina  una  MAS
specifica, espressa in termini di valore monetario totale. 
7. La MAS si calcola quanto piu' possibile vicino al punto  di  prima
vendita del  prodotto  agricolo  di  base  in  questione.  Le  misure
destinate alle imprese di trasformazione  sono  incluse  nel  calcolo
nella misura in  cui  recano  benefici  ai  produttori  dei  prodotti
agricoli di base. 
8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di  mercato
si calcola sulla base del divario tra  un  prezzo  fisso  esterno  di
riferimento e il prezzo amministrato applicato  moltiplicato  per  la
quantita' di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato. 
Le spese di bilancio effettuate per  mantenere  tale  divario,  quali
spese di acquisto di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS. 
9. Il prezzo fisso esterno di riferimento e' determinato  sulla  base
degli anno dal 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal  valore
unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in  questione  in
un paese esportatore netto e dal valore unitario  medio  cif  per  il
prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore  netto
nel periodo di riferimento.  Il  prezzo  fisso  di  riferimento  puo'
essere adeguato per tener conto delle differenze  di  qualita'  nella
misura necessaria. 
10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti  che
dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla  base  del
divario tra il prezzo fisso di riferimento e il  prezzo  amministrato
applicato moltiplicato per la quantita' di produzione ammissibile  al
prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio. 
11. Il prezzo fisso di riferimento e' determinato  sulla  base  degli
anni 1986 al 1988 ed e'  generalmente  costituito  dal  prezzo  reale
utilizzato per determinare i tassi di pagamento. 
12. I pagamenti diretti non esenti connessi  a  fattori  diversi  dal
prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio. 
13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni  per  fattori
di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei  costi  di
marketing: il valore di queste misure si  calcola  sulla  base  delle
spese di bilancio o, qualora tale  metodo  non  rispecchi  la  totale
entita' della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla
base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio  sovvenzionato
e un prezzo di mercato rappresentativo per  un  prodotto  o  servizio
simile moltiplicato per la quantita' del prodotto o servizio.