(All. 1A - Accordo - All. 4)
                             ALLEGATO 4 
                          SOSTEGNO INTERNO: 
            CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO 
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si  calcolano  misure
equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti  agricoli  di
base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno  dei  prezzi  di
mercato quale definito nell'allegato 3, non sia  possibile  calcolare
tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello  di
base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno
consiste di una componente corrispondente al sostegno dei  prezzi  di
mercato espressa in termini di  misure  equivalenti  di  sostegno  ai
sensi del paragrafo 2, nonche' di ogni pagamento diretto non esente e
altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3.  Il
calcolo comprende il sostegno fornito a  livello  sia  nazionale  sia
decentrato. 
2. Le misure equivalenti  di  sostegno  di  cui  al  paragrafo  1  si
calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in  una
fase quanto piu' possibile vicina  al  punto  di  prima  vendita  che
beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia
possibile  calcolare  tale  componente  della  MAS.  Per  i  prodotti
agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei
prezzi di mercato si determinano sulla base del  prezzo  amministrato
applicato della quantita' di produzione  ammissibile  a  tale  prezzo
oppure, qualora cio'  non  sia  possibile,  in  base  alle  spese  di
bilancio utilizzate per mantenere il prezzo della produzione. 
3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono  oggetto
di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni  per  prodotti
non  esenti  dall'impegno  di  riduzione,  la  base  per  le   misure
equivalenti di  sostegno  in  relazione  a  tali  forme  di  sostegno
consiste  in  calcoli  analoghi  a  quelli  da  effettuare   per   le
corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10  a
13 dell'allegato 3). 
4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo  della
sovvenzione in una fase quanto piu'  possibile  vicina  al  punto  di
prima vendita del prodotto agricolo di base in questione.  Le  misure
destinate alle imprese di trasformazione sono  comprese  nel  calcolo
nella misura in cui esse comportano benefici  per  i  produttori  dei
prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate
dai produttori riducono le  misure  equivalenti  di  sostegno  di  un
importo corrispondente.