(All. 1A - Accordo - All. 5)
                             ALLEGATO 5 
    TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 
Sezione A 
1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non  si  applicano  a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  ai   prodotti
agricoli di base ne' ai  relativi  prodotti  lavorati  e/o  preparati
("prodotti designati") in relazione ai quali sussistano  le  seguenti
condizioni   (trattamento   in   seguito   denominato    "trattamento
speciale"): 
   a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 
      3% del corrispondente consumo interno nel periodo 1986  -  1988
("periodo di riferimento"); 
   b) nessuna sovvenzione all'esportazione e' stata concessa 
      dall'inizio  del  periodo  di  riferimento   per   i   prodotti
designati; 
   c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al 
      prodotto agricolo di base; 
   d) i prodotti in questione sono designati con l'indicazione 
      "TS-Allegato 5" nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco di 
      un Membro allegato al protocollo di Marrakech, in quanto 
      soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di 
      carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e  tutela
dell'ambiente: e 
   e) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti 
      designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B 
      della Parte I dell'Elenco del Membro interessato, al 4% del 
      consumo interno dei prodotti designati nel periodo di 
      riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di 
      attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8% del 
      corrispondente consumo interno nel periodo di  riferimento  per
ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. 
2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione  un  Membro
puo' cessare di applicare il trattamento  speciale  in  relazione  ai
prodotti designati conformandosi alle disposizioni del  paragrafo  6.
In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilita' minime di
accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilita' minime  di
accesso dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo  di
riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. 
Successivamente, il livello  delle  possibilita'  minime  di  accesso
risultante  da  questa  formula  nell'ultimo  anno  del  periodo   di
attuazione viene mantenuto nell'Elenco del Membro in questione. 
3.  Eventuali  negoziazioni  sulla  possibilita'  di   mantenere   il
trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine  del  periodo
di attuazione saranno portate a termine entro lo  stesso  periodo  di
attuazione nell'ambito dei  negoziati  di  cui  all'articolo  20  del
presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti  ad  aspetti  di
carattere non commerciale. 
4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si  conviene
che un Membro puo' continuare ad applicare il  trattamento  speciale,
tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili,  quali
determinate nel quadro della medesima negoziazione. 
5. Se il trattamento speciale non puo'  essere  prolungato  oltre  la
fine del periodo  di  attuazione,  il  Membro  interessato  attua  le
disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine  del  periodo
di attuazione, le possibilita'  minime  di  accesso  per  i  prodotti
designati  sono  mantenute  nell'Elenco  del  Membro  interessato  al
livello dell'8% del corrispondente consumo  interno  nel  periodo  di
riferimento. 
6. Le misure  alla  frontiera  diverse  dai  dazi  doganali  ordinari
mantenute in relazione  ai  prodotti  designati  sono  soggette  alle
disposizioni dell'articolo 4, paragrafo  2  a  decorrere  dall'inizio
dell'anno  nel  quale  il  trattamento  speciale  cessa   di   essere
applicabile. I prodotti in questione sono soggetti  a  dazi  doganali
ordinari, consolidati nell'Elenco del Membro interessato e applicati,
dall'inizio dell'anno in cui il trattamento  speciale  ha  termine  e
successivamente,  alle  aliquote  che  sarebbero  state   applicabili
qualora un riduzione del 15% almeno fosse stata attuata nell'arco del
periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi  in  questione
sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare  secondo
le indicazioni accluse al presente allegato. 
Sezione B 
7. Le disposizioni dell'articolo 4,  paragrafo  2  non  sono  inoltre
applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ad un
prodotto agricolo di base che costituisca  la  componente  principale
della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro  e  in
relazione al quale  sussistano,  oltre  alle  condizioni  di  cui  al
paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si  applicano  ai
prodotti in questione, le seguenti condizioni: 
   a) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in 
      questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I 
      dell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato, 
      corrispondono all'1% del consumo interno dei medesimi prodotti 
      nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo 
      anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali 
      frazioni annue al 2% del corrispondente consumo interno nel 
      periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo 
      di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di 
      attuazione, le possibilita' minime di accesso in relazione ai 
      prodotti in questione corrispondono al 2% del corrispondente 
      consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in 
      uguali frazioni annue al 4% del corrispondente consumo interno 
      nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno. 
      Successivamente, il livello delle possibilita' minime di 
      accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene 
      mantenuto nell'Elenco del  paese  in  via  di  sviluppo  Membro
interessato; 
   b) appropriate possibilita' di accesso al mercato sono state 
      previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente
Accordo. 
8. Eventuali negoziati sulla possibilita'  di  un  proseguimento  del
trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine  del  decimo
anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e  portati  a
termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione. 
9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si  conviene
che un Membro puo' continuare ad applicare il  trattamento  speciale,
tale Membro procede a concessioni supplementari e  accettabili  quali
determinate nell'ambito della medesima negoziazione. 
10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7  non  possa
proseguire  oltre  il  decimo  anno  dall'inizio   del   periodo   di
attuazione, ai prodotti  in  questione  si  applicano  dazi  doganali
ordinari, istituiti  sulla  base  di  un  equivalente  tariffario  da
calcolare  secondo  le  indicazioni  accluse  al  presente  allegato,
consolidati nell'Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti  si
applicano le  disposizioni  del  paragrafo  6  quali  modificate  dal
pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in
via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo. 
Appendice dell'allegato 5 
Indicazioni per  il  calcolo  degli  equivalenti  tariffari  ai  fini
     specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato 
1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi  espressi  come
dazi ad valorem o come dazi specifici,  si  effettua  utilizzando  la
differenza reale tra i prezzi interni ed esterni secondo un  criterio
di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli  anni  dal  1986  al
1988. Gli equivalenti tariffari: 
   a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro 
      cifre de SA; 
   b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei 
      cifre o ad un livello piu' dettagliato; 
   c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente 
      stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario 
      relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per 
      la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, 
      del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati 
      e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali 
      elementi  aggiuntivi  che  assicurano  al  momento   protezione
all'industria. 
2. I prezzi esterni sono in generale  gli  effettivi  valori  unitari
medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi  cif
non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni: 
   a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un 
      paese vicino, oppure 
   b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo 
      esportatore principale (di idonei esportatori principali), 
      maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di 
      nolo  e  degli  altri  costi  pertinenti  a  carico  del  paese
importatore. 
3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta  nazionale
utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per  lo  stesso
periodo dei dati relativi ai prezzi. 
4.  Il  prezzo  interno  e'  in  generale  un   prezzo   all'ingrosso
rappresentativo in vigore sul mercato interno  oppure  una  stima  di
tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati. 
5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono  essere  adeguati,  ove
necessario, per tener conto delle differenze di qualita'  o  varieta'
mediante un coefficiente appropriato. 
6. Qualora un  equivalente  tariffario  risultante  dall'applicazione
delle  presenti  indicazioni  sia  negativo  o  inferiore  al   dazio
consolidato   vigente,   l'equivalente   tariffario   iniziale   puo'
corrispondere a tale  dazio  o  essere  stabilito  sulla  base  delle
offerte nazionali per il prodotto in questione. 
7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente
tariffario risultato dall'applicazione di  quanto  sopra,  il  Membro
interessato offre, su richiesta, ampie opportunita' di  consultazione
al fine di negoziare soluzioni appropriate.