ALLEGATO 5 TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 Sezione A 1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ai prodotti agricoli di base ne' ai relativi prodotti lavorati e/o preparati ("prodotti designati") in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato "trattamento speciale"): a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3% del corrispondente consumo interno nel periodo 1986 - 1988 ("periodo di riferimento"); b) nessuna sovvenzione all'esportazione e' stata concessa dall'inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati; c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agricolo di base; d) i prodotti in questione sono designati con l'indicazione "TS-Allegato 5" nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco di un Membro allegato al protocollo di Marrakech, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente: e e) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco del Membro interessato, al 4% del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. 2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro puo' cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilita' minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilita' minime di accesso dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente, il livello delle possibilita' minime di accesso risultante da questa formula nell'ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell'Elenco del Membro in questione. 3. Eventuali negoziazioni sulla possibilita' di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo 20 del presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non commerciale. 4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima negoziazione. 5. Se il trattamento speciale non puo' essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il Membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilita' minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell'Elenco del Membro interessato al livello dell'8% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento. 6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall'inizio dell'anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell'Elenco del Membro interessato e applicati, dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili qualora un riduzione del 15% almeno fosse stata attuata nell'arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato. Sezione B 7. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni: a) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato, corrispondono all'1% del consumo interno dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in questione corrispondono al 2% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno. Successivamente, il livello delle possibilita' minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato; b) appropriate possibilita' di accesso al mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente Accordo. 8. Eventuali negoziati sulla possibilita' di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione. 9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali determinate nell'ambito della medesima negoziazione. 10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell'Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo. Appendice dell'allegato 5 Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato 1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si effettua utilizzando la differenza reale tra i prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari: a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre de SA; b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livello piu' dettagliato; c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all'industria. 2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni: a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppure b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore principale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore. 3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi. 4. Il prezzo interno e' in generale un prezzo all'ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati. 5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualita' o varieta' mediante un coefficiente appropriato. 6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall'applicazione delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l'equivalente tariffario iniziale puo' corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte nazionali per il prodotto in questione. 7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall'applicazione di quanto sopra, il Membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunita' di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.