Articolo 4 Accesso al mercato 1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonche' altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati. 2. I Membri non mantengono, adottano, ne' ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari 1, salvo diversa disposizione dell'articolo 5 e dell'allegato 5.