(All. 1A - Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                         Accesso al mercato 
1. Le concessioni in materia di accesso al  mercato  contenute  negli
Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe,  nonche'
altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati. 
2. I Membri non mantengono, adottano, ne' ripristinano nessuna misura
del tipo di quelle di cui sia stata  disposta  la  trasformazione  in
dazi doganali ordinari 1, salvo diversa disposizione dell'articolo  5
e dell'allegato 5.