(All. 1A - Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                  Clausola di salvaguardia speciale 
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera
b) del GATT 1994, qualsiasi Membro puo' avvalersi delle  disposizioni
dei  paragrafi  4  e   5   del   presente   articolo   in   relazione
all'importazione di un prodotto agricolo,  per  il  quale  misure  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo  siano  state
trasformate in un dazio doganale ordinario e che  sia  designato  nel
suo Elenco con il simbolo "SGS" come oggetto di una  concessione  per
la  quale  possono  essere  invocate  le  disposizioni  del  presente
articolo, se: 
   a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel 
      territorio doganale del Membro che accorda la concessione 
      durante un qualsiasi anno supera  un  livello  limite  connesso
alla possibilita' di accesso al mercato esistente come 
stabilito al paragrafo 4;  oppure,  ma  non  simultaneamente,  b)  il
      prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione 
      possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente 
      che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo 
      all'importazione cif della spedizione interessata espresso in 
      moneta nazionale, e' inferiore ad un prezzo limite pari al 
      prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 2  per
il prodotto in questione. 
2. Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso  corrente
e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al  paragrafo
1 sono contabilizzate ai fini  della  determinazione  del  volume  di
importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1,
lettera a) e del paragrafo 4, ma non  sono  colpite  da  alcun  dazio
addizionale imposto in virtu' del  paragrafo  1,  lettera  a)  e  del
paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5. 
3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate  in  base  ad  un
contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale  in
virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4  sono  esonerate
da tale dazio addizionale, purche' possano essere contabilizzate  nel
volume  delle  importazioni  del  prodotto  in  questione   dell'anno
successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo
1, lettera a) in tale anno. 
4. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a)
puo' essere mantenuto soltanto fino alla fine  dell'anno  in  cui  e'
stato imposto e puo' essere  riscosso  soltanto  ad  un  livello  non
superiore ad un terzo del livello del  dazio  doganale  ordinario  in
vigore nell'anno in cui la misura e' stata presa. Il  livello  limite
viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilita' 
di accesso al mercato definite come 
Segue frase illeggibile 
 
1 Le  misure  in  questione  comprendono   restrizioni   quantitative
   all'importazione,  prelievi  variabili  all'importazione,   prezzi
   minimi all'importazione, licenze  di  importazione  discrezionali,
   misure non tariffarie mantenute  tramite  imprese  commerciali  di
   Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure  analoghe  alla
   frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute  o  meno  in
   virtu' di deroghe per singolo paese  alle  disposizioni  del  GATT
   1947, ma  non  le  misure  mantenute  in  virtu'  di  disposizioni
   adottate  ai  fini  della  bilancia  dei  pagamenti  o  di   altre
   disposizioni     generali,     non     specificamente     relative
   all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri  accordi  commerciali
   multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC. 
2 Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente  comma
   e' in generale il  valore  unitario  medio  CIF  del  prodotto  in
   questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla  qualita'
   del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso  iniziale,
   esso viene specificato  pubblicamente  e  reso  disponibile  nella
   misura necessaria per consentire agli altri Membri di valutare  il
   dazio addizionale che puo' essere imposto. 
7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I  Membri
che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a)  ne  informano
per iscritto, includendo dati  pertinenti,  il  Comitato  agricoltura
quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione
delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono
essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto  di  misure  ai
sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le  informazioni
e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni.  Il  Membro  che
prende misure in  base  al  paragrafo  4  offre  a  qualsiasi  Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di applicazione delle misure in  questione.  I  Membri  che  prendono
misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per  iscritto,
fornendo i dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro  10  giorni
dall'attuazione della prima di tali misure  oppure,  per  i  prodotti
deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi  periodo.  I
Membri si impegnano, per quanto  possibile,  a  non  avvalersi  delle
disposizioni del paragrafo 1,  lettera  b)  quando  il  volume  delle
importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi
i casi  il  Membro  che  prende  tali  misure  offre  a  ogni  Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di applicazione delle stesse. 
8. Qualora vengano adottate misure in conformita' dei paragrafi da  1
a 7, i Membri si impegnano a non  avvalersi,  in  relazione  a  dette
misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a)
e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2  dell'Accordo  sulle
misure di salvaguardia. 
9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore  per  la
durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.