Articolo 6 Impegni in materia di sostegno interno 1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all'allegato 2 del presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di "livelli d'impegno consolidati annui e finali". 2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le sovvenzioni all'acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente e' anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale corrente. 3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del suo Elenco. 4. a) Un Membro non e' tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente ne' a ridurre: le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno 3 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati: a) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10%, il livello limite di base e' pari al 125%; b) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10% ma inferiori o pari al 30%, il livello limite di base e' pari al 110%; c) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30%, il livello limite di base e' pari al 105%. In ogni caso il dazio addizionale puo' essere imposto in qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione e' superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in questione nell'anno piu' recente per il quale sono disponibili dati rispetto all'anno precedente, purche' il livello limite non sia inferiore al 105% del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x). 5. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera b) viene istituito secondo il seguente schema: a) se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato "prezzo all'importazione") e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) e' inferiore o pari al 10% del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale; b) se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo limite (in seguito denominata "differenza") e' superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite il dazio addizionale e' pari al 30% dell'importo del quale la differenza supera il 10%; c) se la differenza e' superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale e' pari al 50% dell'importo del quale la differenza supera il 40%, piu' il dazio addizionale consentito in forza della lettera b); d) se la differenza e' superiore al 60% ma inferiore o pari al 75%, il dazio addizionale e' pari al 70% dell'importo del quale la differenza supera il 60% del prezzo limite, piu' i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c); e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza supera il 75%, piu' i dazi addizionali consentiti in forza delle lette b), c) e d). 6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi piu' brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi. 3 Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a). i) il sostegno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l'anno in questione; ne' ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro. b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo e' il 10%. 5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se: i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure ii) riguardano l'85% o meno del livello base di produzione, oppure iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi. b) Poiche' i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato.