(All. 1A - Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
               Impegni in materia di sostegno interno 
1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno
interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a  tutte
le sue misure di sostegno interno a favore dei  produttori  agricoli,
fatta eccezione per le misure interne non  soggette  a  riduzione  in
base ai criteri di cui al presente  articolo  e  all'allegato  2  del
presente Accordo. Gli impegni sono  espressi  in  termini  di  misura
aggregata di sostegno totale  e  di  "livelli  d'impegno  consolidati
annui e finali". 
2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame  di  medio  periodo
secondo  il  quale  le  misure  statali  di  assistenza,  diretta   o
indiretta, intese  a  incoraggiare  lo  sviluppo  agricolo  e  rurale
costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in
via  di  sviluppo,  le  sovvenzioni  agli  investimenti  generalmente
previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri  e  le
sovvenzioni  all'acquisto   di   fattori   di   produzione   agricoli
generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse
di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione  del  sostegno
interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente e'
anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di
sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a
quelle  illegali  destinate  alla  produzione  di  stupefacenti.   Il
sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non  deve
essere incluso  da  un  Membro  nel  calcolo  della  sua  MAS  totale
corrente. 
3. Gli impegni di riduzione del sostegno  interno  di  un  Membro  si
ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui  il  sostegno  interno
del medesimo Membro a favore  dei  produttori  agricoli  espresso  in
termini di MAS totale corrente non superi il  corrispondente  livello
d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte  IV  del
suo Elenco. 
4. a) Un Membro non e' tenuto a inserire nel calcolo  della  sua  MAS
totale corrente ne' a ridurre: 
      le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo 
      interno 3 nei tre anni precedenti per i quali sono  disponibili
dati: 
   a) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono 
      inferiori o pari al 10%, il livello limite di base e'  pari  al
125%; 
   b) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono 
      superiori al 10% ma inferiori o pari al 30%, il livello  limite
di base e' pari al 110%; 
   c) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono 
      superiori al 30%, il livello limite di base e' pari al 105%. 
   In ogni caso il dazio addizionale puo' essere imposto in qualsiasi
anno in cui il volume assoluto delle  importazioni  del  prodotto  in
questione  nel  territorio  doganale  del  Membro  che   accorda   la
concessione e' superiore alla somma di (x), livello limite di base di
cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni  nei
tre anni precedenti per i quali sono  disponibili  dati,  e  di  (y),
variazione del volume assoluto del consumo interno  del  prodotto  in
questione nell'anno piu' recente per il quale sono  disponibili  dati
rispetto all'anno precedente,  purche'  il  livello  limite  non  sia
inferiore al 105% del quantitativo medio di importazioni di cui sopra
in (x). 
5. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera b)
viene istituito secondo il seguente schema: 
   a) se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della 
      spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato 
      "prezzo all'importazione") e il prezzo limite quale definito 
      nella suddetta lettera b) e' inferiore o pari al 10% del prezzo
limite, non viene imposto alcun dazio addizionale; 
   b) se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo 
      limite (in seguito denominata "differenza") e' superiore al 10% 
      ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite il dazio 
      addizionale e' pari al 30% dell'importo del quale la differenza
supera il 10%; 
   c) se la differenza e' superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% 
      del prezzo limite, il dazio addizionale e' pari al 50% 
      dell'importo del quale la differenza supera  il  40%,  piu'  il
dazio addizionale consentito in forza della lettera b); 
   d) se la differenza e' superiore al 60% ma inferiore o pari al 
      75%, il dazio addizionale e' pari al 70% dell'importo del quale 
      la differenza supera il 60% del  prezzo  limite,  piu'  i  dazi
addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c); 
   e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio 
      addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza 
      supera il 75%, piu' i  dazi  addizionali  consentiti  in  forza
delle lette b), c) e d). 
6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra
si  applicano  in  modo  da  tener  conto   delle   loro   specifiche
caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1,  lettera
a) e del paragrafo 4 si possono  utilizzare  periodi  piu'  brevi  in
relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e  nel
quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono  utilizzare  prezzi  di
riferimento diversi per periodi diversi. 
 
3 Qualora il consumo interno non venga  considerato,  si  applica  il
livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a). 
       i) il sostegno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere 
           inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se 
               tale sostegno non supera il 5% del valore totale della 
            produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal 
          Membro durante l'anno in questione; ne' 
      ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che 
           dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo 
            della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% 
             del valore della produzione agricola totale del medesimo 
          Membro. 
   b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis 
      ai fini del presente paragrafo e' il 10%. 
5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a
      limitare  la  produzione  non  sono  soggetti  all'impegno   di
      riduzione del sostegno interno se: 
       i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, 
          oppure 
      ii) riguardano l'85% o meno del livello base di produzione, 
          oppure 
     iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero 
          fisso di capi. 
   b) Poiche' i pagamenti diretti che soddisfano i criteri 
      sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro 
      valore non viene  considerato  nel  calcolo  della  MAS  totale
corrente del Membro interessato.