(All. 1A - Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
        Disposizioni generali in materia di sostegno interno 
1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno
a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di  riduzione
in quanto conforme ai criteri di  cui  all'allegato  2  del  presente
Accordo sia mantenuta conformemente ad esso. 
2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli,
      comprese  le  relative  eventuali  modifiche,   e   le   misure
      successivamente introdotte di  cui  non  si  possa  provare  la
      conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente  Accordo  o
      l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del
      presente Accordo sono inserite dai  Membri  nel  calcolo  della
      loro MAS totale corrente. 
   b) Qualora nella Parte IV dell'Elenco di un Membro non esista 
      alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione 
      non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al 
      pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6,  paragrafo
4.