(All. 1A - Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
         Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione 
1. Sono soggette a impegni  di  riduzione  nel  quadro  del  presente
Accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione: 
   a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse 
      dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai 
      produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra 
      associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la 
      commercializzazione,   in   funzione   dei   risultati    delle
esportazioni; 
   b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o 
      di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli 
      ad un prezzo inferiore al prezzo  comparabile  chiesto  per  il
prodotto simile agli acquirenti del mercato interno; 
   c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati 
      in virtu' di misure statali, a carico o meno dello Stato, 
      compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo 
      imposto sul prodotto agricolo in questione  o  su  un  prodotto
agricolo da quale il prodotto esportato e' ottenuto; 
   d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla 
      commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad 
      esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle 
      esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di 
      movimentazione, di miglioramento e altri costi di  lavorazione,
nonche' i costi di nolo e trasporto internazionale; 
   e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni 
      d'esportazione, stabilite o imposte dal governo,  a  condizioni
piu' favorevoli che per le spedizioni interne; 
   f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro 
      incorporazione in prodotti esportati. 
2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b),  i  livelli
      di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per  ogni
      anno del periodo di attuazione, quali  specificati  nell'Elenco
      di un  Membro,  rappresentano  in  relazione  alle  sovvenzioni
      all'esportazione di cui al paragrafo 1: 
       i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di 
           bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni 
                   che puo' essere stanziato o sostenuto nell'anno in 
            questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, 
          interessato; 
      ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantita' delle 
          esportazioni, la quantita' massima di un prodotto agricolo, 
           o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse 
          sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione. 
   b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo 
      di attuazione, un Membro puo' concedere le sovvenzioni 
      all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai 
      corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi 
      di prodotti specificati  nella  Parte  IV  del  suo  Elenco,  a
condizione che: 
       i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali 
          sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno 
            in questione, non siano superiori agli importi cumulativi 
          che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi 
              livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati 
                 nell'Elenco del Membro in ragione di piu' del 3% del 
                     livello di tali spese di bilancio nel periodo di 
          riferimento; 
      ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da 
           tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo 
          di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai 
          quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena 
           osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia 
             di quantita' annui specificati nell'Elenco del Membro in 
          ragione di piu' dell'1, 75% dei quantitativi del periodo di 
          riferimento; 
     iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per 
                   tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi 
           interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione 
          non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla 
                piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui 
          specificati nell'Elenco del Membro; 
      iv) le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni 
                all'esportazione e i quantitativi interessati da tali 
               sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non 
                 siano maggiori rispettivamente del 64% e del 79% dei 
            livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi 
                        in via di sviluppo Membri le percentuali sono 
          rispettivamente 76% e 86%. 
3. Gli impegni relativi a  limitazioni  sull'ampliamento  dell'ambito
del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli  specificati  negli
Elenchi. 
4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri
non  sono  tenuti  ad  assumere  impegni  riguardo  alle  sovvenzioni
all'esportazione di cui al paragrafo 1,  lettere  d)  e  e),  purche'
queste non siano applicate in un modo  che  comporterebbe  l'elusione
degli impegni di riduzione.