(All. 1A - Accordo - Art. 1)
               ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE 
                      SANITARIE E FITOSANITARIE 
I Membri, 
   ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare
le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o  della  sa-
lute dell'uomo, degli animali o dei vegetali,  purche'  dette  misure
non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata tra i Membri in  cui  esistono  identiche
condizioni   o   una   restrizione    dissimulata    del    commercio
internazionale; 
   desiderosi di migliorare la salute dell'uomoe degli animali  e  la
situazione fitosanitaria in tutti i Membri; 
   notando che  le  misure  sanitarie  e  fitosanitarie  sono  spesso
applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali; 
   auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale  di  regole  e
norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e  l'applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzare  gli  effetti
negativi sul commercio; 
   riconoscendo  l'importante  contributo  che  norme,  direttive   e
raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo; 
   desiderosi di promuovere  l'applicazione  di  misure  sanitarie  e
fitosanitarie  armonizzate  tra  i  Membri,  sulla  base  di   norme,
direttive e raccomandazioni internazionali elaborate  dai  competenti
organismi  internazionali,  tra  cui   la   Commissione   del   Codex
Alimentarius e l'Ufficio  internazionale  delle  epizoozie,  e  dalle
competenti organizzazioni regionali  e  internazionali  operanti  nel
quadro della Convenzione internazionale per la difesa  dei  vegetali,
senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione  della
vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali  da  essi
ritenuto appropriato; 
   riconoscendo che  i  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  possono
incontrare  particolari  difficolta'  nel  conformarsi  alle   misure
sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di  conseguenza
nell'accesso    ai    mercati,    nonche'     nell'elaborazione     e
nell'applicazione delle misure sanitarie  o  fitosanitarie  nel  loro
territorio,  e  desiderosi  di  sostenere  tali  paesi   nelle   loro
iniziative al riguardo; 
   desiderosi quindi di elaborare  regole  per  l'applicazione  delle
disposizioni del GATT 1994  relative  all'applicazione  delle  misure
sanitarie   o   fitosanitarie,   in   particolare   le   disposizioni
dell'articolo XX, lettera b) 1, 
   hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                        Disposizioni generali 
1. Il presente Accordo si applica  a  tutte  le  misure  sanitarie  e
fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere
sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate  e
applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 
2. Ai fini del presente Accordo si applicano le  definizioni  di  cui
all'allegato A. 
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
4. Nessuna disposizione del presente Accordo  compromette  i  diritti
dei Membri ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici  agli  scambi
in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.