ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE I Membri, ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o della sa- lute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono identiche condizioni o una restrizione dissimulata del commercio internazionale; desiderosi di migliorare la salute dell'uomoe degli animali e la situazione fitosanitaria in tutti i Membri; notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali; auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale di regole e norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzare gli effetti negativi sul commercio; riconoscendo l'importante contributo che norme, direttive e raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo; desiderosi di promuovere l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate tra i Membri, sulla base di norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti organismi internazionali, tra cui la Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle competenti organizzazioni regionali e internazionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali da essi ritenuto appropriato; riconoscendo che i paesi in via di sviluppo Membri possono incontrare particolari difficolta' nel conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza nell'accesso ai mercati, nonche' nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo; desiderosi quindi di elaborare regole per l'applicazione delle disposizioni del GATT 1994 relative all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b) 1, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all'allegato A. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. 4. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.