(All. 1A - Accordo - Art.10)
                             Articolo 10 
                Trattamento speciale e differenziato 
1. Nell'elaborazione e nell'applicazione  delle  misure  sanitarie  o
fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessita' dei
paesi in via  di  sviluppo  Membri  e  specialmente  dei  paesi  meno
avanzati Membri. 
2. Ove il livello di protezione sanitaria  o  fitosanitaria  adeguato
consenta  l'introduzione  graduale  di  nuove  misure   sanitarie   o
fitosanitarie, termini di adattamento piu' lunghi  dovrebbero  essere
concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via  di
sviluppo  Membri  al  fine  di  mantenere  le  loro  possibilita'  di
esportazione. 
3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri  siano
in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha  facolta'
di concedere loro , su richiesta, deroghe specifiche e  limitate  nel
tempo  per  l'insieme  o  per  una  parte  degli  obblighi  derivanti
dall'Accordo,  tenendo  conto  delle  loro  esigenze  in  materia  di
finanze, commercio e sviluppo. 
4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei
paesi in via  di  sviluppo  Membri  nelle  competenti  organizzazioni
internazionali.