Articolo 10 Trattamento speciale e differenziato 1. Nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno avanzati Membri. 2. Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l'introduzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento piu' lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilita' di esportazione. 3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha facolta' di concedere loro , su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l'insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall'Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo. 4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni internazionali.