(All. 1A - Accordo - Art.11)
                             Articolo 11 
           Consultazioni e risoluzione delle controversie 
1. In materia di consultazioni e risoluzione delle  controversie  nel
quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse  disposizioni
al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII  e
XXIII del GATT 1994 quali elaborate  e  applicate  dall'intesa  sulla
risoluzione delle controversie. 
2. In una controversia nell'ambito del presente  accordo  relativa  a
questioni di carattere  scientifico  o  tecnico  un  gruppo  speciale
dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal  gruppo  stesso  in
consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il  gruppo
speciale puo', qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo  di
esperti  tecnici  a  carattere  consultivo   oppure   consultare   le
competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di  una  delle
parti della controversia o di propria iniziativa. 
3. Nessuna disposizione del presente Accordo  compromette  i  diritti
dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso  il
diritto di ricorrere all'intervento o ai  meccanismi  di  risoluzione
delle controversie di altre organizzazioni internazionali o  definiti
nell'ambito di un accordo internazionale.