Articolo 12 Gestione 1. E' istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l'armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso. 2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l'Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico piu' qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative. 4. Il Comitato mettera' a punto una procedura per seguire il processo di armonizzazione internazionale e l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, Il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L'elenco dovrebbe comprendere un'indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all'importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesimi norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l'uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all'importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica intervenuta e informarne il Segretario nonche' le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all'allegato B. 5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato puo' decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali. 6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato puo' invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4. 7. Il Comitato procedera' all'esame del funzionamento e dell'attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta risultera' necessario. Ove opportuno, il Comitato puo' presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con la sua attuazione.