(All. 1A - Accordo - Art.12)
                             Articolo 12 
                              Gestione 
1. E' istituito un Comitato misure sanitarie  e  fitosanitarie  quale
stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per
attuare  le  disposizioni  del  presente  Accordo  e  promuovere   il
perseguimento  dei  suoi  obiettivi,  con  particolare  riguardo  per
l'armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso. 
2.  Il  Comitato  promuove  e  facilita  consultazioni   ad   hoc   o
negoziazioni tra  i  Membri  su  specifiche  questioni  di  carattere
sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme,
direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri
e, a questo riguardo, promuove  consultazioni  e  approfondimenti  di
carattere  tecnico  al  fine  di  intensificare  il  coordinamento  e
l'integrazione tra i sistemi e  criteri  nazionali  e  internazionali
adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per
determinare le tolleranze per i contaminanti  negli  alimenti,  nelle
bevande o nei mangimi. 
3. Il Comitato si mantiene in  stretto  contatto  con  le  competenti
organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria  e
fitosanitaria,  in  particolare  con   la   Commissione   del   Codex
Alimentarius, con l'Ufficio internazionale delle epizoozie e  con  il
segretario  della  Convenzione  internazionale  per  la  difesa   dei
vegetali, al fine di  ottenere  il  parere  tecnico-scientifico  piu'
qualificato  possibile  per  la  gestione  del  presente  Accordo   e
assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative. 
4. Il Comitato mettera' a punto una procedura per seguire il processo
di armonizzazione internazionale e l'uso  delle  norme,  direttive  o
raccomandazioni internazionali.  A  tal  fine,  di  concerto  con  le
competenti  organizzazioni  internazionali,  Il   Comitato   dovrebbe
compilare  un  elenco  delle  norme,  direttive   o   raccomandazioni
internazionali relative a misure sanitarie  o  fitosanitarie  di  cui
stabilisca  la  forte  incidenza  sul  commercio.  L'elenco  dovrebbe
comprendere un'indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive
o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali  condizioni
all'importazione o in base alle  quali  prodotti  importati  conformi
alle medesimi norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati. 
Un Membro che non applichi una  norma,  direttiva  o  raccomandazione
internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una
spiegazione al riguardo e in  particolare  precisare  se  ritenga  la
norma non sufficientemente rigorosa  per  assicurare  il  livello  di
protezione sanitaria  o  fitosanitaria  da  esso  ritenuto  adeguato.
Qualora  dopo  aver  indicato  l'uso  di  una  norma,   direttiva   o
raccomandazione quale condizione all'importazione un Membro rivedesse
la sua posizione, dovrebbe fornire  una  spiegazione  della  modifica
intervenuta  e  informarne  il  Segretario  nonche'   le   competenti
organizzazioni  internazionali,  a  meno  che  a  tale   notifica   e
spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui  all'allegato
B. 
5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato puo' decidere, ove
opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle  procedure,
in particolare di notifica, vigenti nelle  competenti  organizzazioni
internazionali. 
6. Su iniziativa di  uno  dei  Membri,  il  Comitato  puo'  invitare,
attraverso  i  canali  appropriati,  le   competenti   organizzazioni
internazionali  o  gli  organismi  ad  esse  collegati  ad  esaminare
questioni specifiche riguardo ad una particolare norma,  direttiva  o
raccomandazione, compreso il fondamento delle  spiegazioni  circa  la
mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4. 
7.   Il   Comitato   procedera'   all'esame   del   funzionamento   e
dell'attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata
in  vigore  dell'Accordo  OMC   e,   successivamente,   ogniqualvolta
risultera' necessario. Ove opportuno, il Comitato puo' presentare  al
Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo  del
presente Accordo  in  considerazione,  tra  l'altro,  dell'esperienza
acquisita con la sua attuazione.