(All. 1A - Accordo - Art.13)
                             Articolo 13 
                             Attuazione 
   I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo
del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti.  Essi  elaborano  ed
attuano misure e meccanismi positivi  atti  a  favorire  l'osservanza
delle disposizioni del presente  Accordo  da  parte  degli  organismi
diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono  le
misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non
governativi operanti nel loro territorio e  gli  enti  regionali  dei
quali i competenti organismi  del  loro  territorio  sono  membri  si
conformino alle pertinenti disposizioni del  presente  Accordo  e  si
astengono dal prendere misure che abbiano l'effetto,  direttamente  o
indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali  o
organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare  in
modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri
fanno in modo di avvalersi, per l'attuazione delle misure sanitarie o
fitosanitarie, dei servizi degli organismi non  governativi  soltanto
se  questi  ultimi  si  conformano  alle  disposizioni  del  presente
Accordo.