Articolo 14 Disposizioni finali I paesi meno avanzati Membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, eccetto l'articolo 5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie vigenti che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati, qualora l'applicazione delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.