(All. 1A - Accordo - Art.14)
                             Articolo 14 
                         Disposizioni finali 
   I paesi meno  avanzati  Membri  possono  ritardare  l'applicazione
delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure
sanitarie o fitosanitarie che  influiscono  sull'importazione  o  sui
prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono
ritardare l'applicazione delle  disposizioni  del  presente  Accordo,
eccetto l'articolo 5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due  anni  dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC  per  quanto  riguarda  le
loro  misure  sanitarie  o  fitosanitarie  vigenti  che   influiscono
sull'importazione o sui prodotti  importati,  qualora  l'applicazione
delle  suddette  disposizioni  sia  ostacolata  dalla   mancanza   di
competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.