(All. 1A - Accordo - Allegato A)
                             ALLEGATO A 
                            DEFINIZIONI 4 
1.  Per  misura  sanitaria  o  fitosanitaria  s'intende  ogni  misura
applicata al fine di: 
    a) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la 
       salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal 
       contatto, dall'insediamento o dalla diffusione  di  parassiti,
malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni; 
    b) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la 
       salute dell'uomo o degli animali dai rischi derivanti da 
       additivi, contaminanti, tossine  o  agenti  patogeni  presenti
negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; 
    c) proteggere nell'abito territoriale del Membro la vita o la sa- 
       lute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli 
       animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto,
dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o 
    d) impedire o limitare nell'ambito territoriale del Membro altri 
       danni  arrecati  dal  contatto,  dall'insediamento   o   dalla
diffusione di parassiti. 
Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono  tutte  le  leggi,  i
decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure  pertinenti,  ivi
compresi,  tra  l'altro,  criteri  in  materia  di  prodotti  finiti,
processi e metodi  di  produzione,  procedure  di  prova,  ispezione,
certificazione e autorizzazione,  quarantena  e  obblighi  pertinenti
associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o  ai  materiali
necessari  per  la   loro   sopravvivenza   durante   il   trasporto,
disposizioni relative ai pertinenti  metodi  statistici,  sistemi  di
campionamento e metodi di valutazione dei rischi,  nonche'  requisiti
in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla
sicurezza alimentare. 
2. Armonizzazione:  istituzione,  riconoscimento  e  applicazione  di
misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi. 
3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali: 
    a) per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e 
       raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex 
       Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di 
       medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, 
       metodi di analisi e campionamento,  nonche'  i  codici  e  gli
orientamenti in materia di igiene; 
    b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive 
       e raccomandazioni elaborate  sotto  gli  auspici  dell'Ufficio
internazionale delle epizoozie; 
    c) per la salute dei vegetali, le norme, direttive e 
       raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del 
       Segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei 
       vegetali in collaborazione  con  le  organizzazioni  regionali
operanti nel quadro della medesima Convenzione; e 
    d) per le questioni non disciplinate dalle suddette 
       organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni 
       emanate da altre competenti organizzazioni internazionali  cui
possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato. 
 
4 Ai fini della presente definizione, il termine "animali"  comprende
pesci e fauna selvatica, il termine 
4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilita'  del
contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita  o  di
una  malattia  nell'ambito  territoriale  di  un  Membro  importatore
secondo  le  misure  sanitarie  o  fitosanitarie  che  si  potrebbero
applicare, nonche' delle corrispondenti  potenziali  conseguenze  sul
piano biologico ed economico, o  valutazione  della  possibilita'  di
effetti negativi sulla salute dell'uomo  o  degli  animali  derivanti
dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o  agenti  patogeni
negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 
5. Livello di  protezione  sanitaria  o  fitosanitaria  adeguato:  il
livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che  istituisce
una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la  tutela  della
vita  o  della  salute  dell'uomo,  degli  animali  o  dei   vegetali
nell'ambito del suo territorio. 
NOTA: Molti Membri  definiscono  il  medesimo  concetto  "livello  di
rischio accettabile". 
6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di
un paese oppure l'insieme o parti di piu'  paesi,  individuata  dalle
autorita' competenti,  in  cui  non  vi  sono  manifestazioni  di  un
parassita o di una malattia particolari. 
NOTA: Una zona indenne puo' circondare, essere  circondata  o  essere
adiacente ad una zona - situata in parte di un paese  oppure  in  una
regione geografica che comprende l'insieme o parti di piu' paesi - in
cui si conoscono manifestazioni di un parassita  o  di  una  malattia
particolari, ma sono applicate misure regionali  di  controllo  quali
zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto  idonee  a
contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione. 
7. Zona a limitata diffusione di un  parassita  o  di  una  malattia:
zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese  oppure
l'insieme  o  parti  di  piu'  paesi,  individuata  dalle   autorita'
competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita  o
di una malattia particolare e che e' soggetta ad efficaci  misure  di
sorveglianza, lotta o eradicazione.