ALLEGATO A DEFINIZIONI 4 1. Per misura sanitaria o fitosanitaria s'intende ogni misura applicata al fine di: a) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni; b) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell'uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; c) proteggere nell'abito territoriale del Membro la vita o la sa- lute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o d) impedire o limitare nell'ambito territoriale del Membro altri danni arrecati dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti. Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonche' requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare. 2. Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi. 3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali: a) per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e campionamento, nonche' i codici e gli orientamenti in materia di igiene; b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; c) per la salute dei vegetali, le norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del Segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima Convenzione; e d) per le questioni non disciplinate dalle suddette organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni emanate da altre competenti organizzazioni internazionali cui possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato. 4 Ai fini della presente definizione, il termine "animali" comprende pesci e fauna selvatica, il termine 4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilita' del contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell'ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potrebbero applicare, nonche' delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biologico ed economico, o valutazione della possibilita' di effetti negativi sulla salute dell'uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 5. Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che istituisce una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali nell'ambito del suo territorio. NOTA: Molti Membri definiscono il medesimo concetto "livello di rischio accettabile". 6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle autorita' competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari. NOTA: Una zona indenne puo' circondare, essere circondata o essere adiacente ad una zona - situata in parte di un paese oppure in una regione geografica che comprende l'insieme o parti di piu' paesi - in cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione. 7. Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle autorita' competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o di una malattia particolare e che e' soggetta ad efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazione.