ALLEGATO B TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI Pubblicazione dei regolamenti 1. I Membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e fitosanitari 5 adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che i Membri interessati possano prenderne conoscenza. 2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori del Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del Membro importatore. Uffici informazioni 3. Ciascun Membro predispone un ufficio informazioni incaricato di rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri interessati nonche' di fornire la documentazione circa: a) qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o proposto nel suo ambito territoriale; b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione degli additivi alimentari applicate nel suo ambito territoriale; c) le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in considerazione e la determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato; d) l'adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei competenti organismi operanti nel suo territorio, alle organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali e internazionali, nonche' agli accordi e alle intese bilaterali e multilaterali che rientrano nell'ambito del presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese. 4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente richiesta da un Membro interessato venga a questo fornita, qualora non sia gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, praticato nei confronti dei loro cittadini 6 . -------------------- 5 Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze di applicazione generale. 6 Ai fini del presente Accordo, per "cittadini" si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale Membro Procedure di notifica 5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di una norma direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi commerciali di altri Membri, i Membri: a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un determinato regolamento; b) notificano agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del regolamento proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando e' ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni; c) su richiesta, forniscono agli altri Membri copia del regolamento proposto e, ogni qualvolta cio' sia possibile, individuano le parti che differiscono nella sostanza dalle norme, direttive o raccomandazioni internazionali; d) senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle discussioni. 6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un Membro problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione puo' tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che: a) notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il regolamento in questione e i prodotti contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del medesimo regolamento, compresa la natura dei problemi urgenti; b) fornisca, su richiesta, agli altri Membri il testo del regolamento; c) offra agli altri Membri la possibilita' di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni. 7. Le notifiche al Segretariato sono redatte in lingua inglese, francese o spagnola. 8. I paesi industrializzati Membri forniscono, su richiesta, agli altri Membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di documenti voluminosi, riassunti dei medesimi con una specifica notifica in inglese, francese o spagnolo. 9. Il Segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a tutti i Membri e alle organizzazioni internazionali interessate e richiama l'attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri su qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi particolare interesse. 10. I Membri designano un unico organo del governo centrale quale responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente allegato. Riserve generali 11. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra' interpretata nel senso di imporre: a) la comunicazione di particolari o del testo dei progetti oppure la pubblicazione di testi in una lingua diversa da quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8 del presente allegato; o b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della normativa sanitaria o fitosanitaria o comprometterebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.