(All. 1A - Accordo - Allegato B)
                             ALLEGATO B 
         TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI 
Pubblicazione dei regolamenti 
1.  I  Membri  provvedono  che  tutti  i   regolamenti   sanitari   e
fitosanitari 5 adottati vengano pubblicati senza indugio in modo  che
i Membri interessati possano prenderne conoscenza. 
2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono  un  ragionevole
periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento  sanitario  o
fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori
del Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo
Membri, di adattare  i  loro  prodotti  e  metodi  di  produzione  ai
requisiti del Membro importatore. 
Uffici informazioni 
3. Ciascun Membro predispone un ufficio  informazioni  incaricato  di
rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri  interessati
nonche' di fornire la documentazione circa: 
    a) qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o 
       proposto nel suo ambito territoriale; 
    b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia 
       di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione 
       delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione 
       degli   additivi   alimentari   applicate   nel   suo   ambito
territoriale; 
    c) le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in 
       considerazione e la determinazione del livello  di  protezione
sanitaria o fitosanitaria adeguato; 
    d) l'adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei 
       competenti organismi operanti nel suo territorio, alle 
       organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali 
       e  internazionali,  nonche'  agli  accordi   e   alle   intese
bilaterali e multilaterali che rientrano nell'ambito del 
       presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese. 
4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente  richiesta
da un Membro interessato venga a  questo  fornita,  qualora  non  sia
gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, 
praticato nei confronti dei loro cittadini 6 . 
    
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5  Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze
di applicazione generale.
6    Ai fini del presente Accordo, per "cittadini" si intendono, nel
caso di un distinto territorio doganale Membro
Procedure di notifica
5.  Nei  casi  in  cui  una  norma,   direttiva   o   raccomandazione
internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario
o  fitosanitario  proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di
una norma direttiva o raccomandazione  internazionale  e  qualora  il
regolamento   possa  influire  in  modo  significativo  sugli  scambi
commerciali di altri Membri, i Membri:
a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri
interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un
determinato regolamento;
b) notificano agli  altri  Membri,  tramite  il  Segretariato,  i
prodotti  che  saranno  contemplati  dal regolamento indicando
brevemente  l'obiettivo  e  il  fondamento   del   regolamento
proposto.  Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando
e' ancora possibile apportare  modifiche  e  tenere  conto  di
eventuali osservazioni;
c)   su   richiesta,  forniscono  agli  altri  Membri  copia  del
regolamento proposto e, ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile,
individuano  le  parti  che  differiscono nella sostanza dalle
norme, direttive o raccomandazioni internazionali;
d) senza discriminazione, concedono  un  ragionevole  periodo  di
tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per
iscritto  le  loro  osservazioni,  discutono su richiesta tali
osservazioni  e  tengono  conto   di   quanto   emerso   dalle
discussioni.
6.  Tuttavia,  qualora  si  pongano  o rischino di porsi ad un Membro
problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione  puo'
tralasciare  nei  limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di
cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che:
a)  notifichi  immediatamente  agli  altri  Membri,  tramite   il
Segretariato,   il  regolamento  in  questione  e  i  prodotti
contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il  fondamento
del  medesimo  regolamento,  compresa  la  natura dei problemi
urgenti;
b) fornisca,  su  richiesta,  agli  altri  Membri  il  testo  del
regolamento;
c)  offra  agli  altri  Membri  la possibilita' di presentare per
iscritto le  loro  osservazioni,  discuta  su  richiesta  tali
osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.
7.  Le  notifiche  al  Segretariato  sono  redatte in lingua inglese,
francese o spagnola.
8.  I  paesi  industrializzati  Membri forniscono, su richiesta, agli
altri Membri il testo dei documenti  oppure,  qualora  si  tratti  di
documenti  voluminosi,  riassunti  dei  medesimi  con  una  specifica
notifica in inglese, francese o spagnolo.
9. Il Segretariato diffonde senza  indugio  copia  della  notifica  a
tutti  i  Membri  e  alle organizzazioni internazionali interessate e
richiama  l'attenzione  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  su
qualsiasi  notifica  relativa  a  prodotti  che  rivestono  per  essi
particolare interesse.
10. I Membri designano un unico organo  del  governo  centrale  quale
responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni
riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6,
7 e 8 del presente allegato.
Riserve generali
11.  Nessuna  delle  disposizioni   del   presente   Accordo   verra'
interpretata nel senso di imporre:
a)  la  comunicazione  di  particolari  o  del testo dei progetti
oppure la pubblicazione di testi  in  una  lingua  diversa  da
quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8
del presente allegato; o
b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate
che  impedirebbero  l'applicazione della normativa sanitaria o
fitosanitaria  o  comprometterebbero  i  legittimi   interessi
commerciali di determinate imprese.