ALLEGATO C PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE 7 1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in modo che: a) dette procedure siano avviate e portate a termine senza eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti importati che per i prodotti nazionali simili; b) il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta una domanda, l'organismo competente esamini senza indugio la completezza della documentazione e informi il richiedente in modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che l'organismo competente trasmetta quanto prima possibile al richiedente in modo accurato e completo i risultati della procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta, l'organismo competente porti avanti per quanto possibile la procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il richiedente sia informato dell'andamento della procedura e messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi; c) le informazioni richieste siano limitate agli elementi necessari per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi comprese l'autorizzazione dell'uso di additivi e la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; d) il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo, ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali; e) la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i limiti del ragionevole e del necessario; f) gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati siano equi in rapporto a quegli imposti sui prodotti nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro Membro e non siano piu' elevati del costo effettivo del servizio; g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le pro- cedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali cosi' da minimizzare gli inconvenienti per i richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti; h) ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione alla luce della normativa applicabile, la procedura per il prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in questione; e i) esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo svolgimento delle procedure e per apportare i necessari correttivi quando una denuncia sia giustificata. Qualora un Membro importatore applichi un sistema di autorizzazione dell'uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi che vieti o limiti l'accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in assenza di un'autorizzazione, il medesimo Membro importatore considera l'uso di una pertinente norma internazionale come base per consentire l'accesso fino a quando non sia raggiunta una determinazione definitiva. 2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo a livello della produzione, il Membro nel cui territorio la produzione ha luogo presta l'assistenza necessaria per facilitare tale controllo nonche' l'operato delle autorita' ad esso preposte. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di seguire ragionevoli controlli sul loro territorio.