(All. 1A - Accordo - Allegato C)
    

                         ALLEGATO C
PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE  7
1.  In  relazione  alle  procedure  intese  a controllare e garantire
l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in
modo che:
a) dette procedure  siano  avviate  e  portate  a  termine  senza
eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti
importati che per i prodotti nazionali simili;
b)  il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga
pubblicato o che il  periodo  di  svolgimento  previsto  venga
comunicato,  su  sua  richiesta, al richiedente; che, ricevuta
una domanda, l'organismo competente esamini senza  indugio  la
completezza  della  documentazione e informi il richiedente in
modo preciso e completo di tutti gli  elementi  mancanti;  che
l'organismo  competente  trasmetta  quanto  prima possibile al
richiedente in modo accurato  e  completo  i  risultati  della
procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una
rettifica;   che,   anche   in  caso  di  domanda  incompleta,
l'organismo competente porti avanti per  quanto  possibile  la
procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il
richiedente  sia  informato  dell'andamento  della procedura e
messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;
c)  le  informazioni  richieste  siano  limitate  agli   elementi
necessari  per  l'appropriato  svolgimento  delle procedure di
controllo,   ispezione   e   autorizzazione,   ivi    comprese
l'autorizzazione  dell'uso  di  additivi  e  la determinazione
delle tolleranze per  i  contaminanti  negli  alimenti,  nelle
bevande o nei mangimi;
d)  il  carattere  riservato  delle  informazioni  concernenti  i
prodotti importati emerse o  fornite  in  sede  di  controllo,
ispezione  e  autorizzazione  sia  rispettato in modo non meno
favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera  tale  da
garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;
e)  la  richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione
di singoli campioni di  un  prodotto  sia  mantenuta  entro  i
limiti del ragionevole e del necessario;
f)  gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti
importati siano equi in rapporto a quegli imposti sui prodotti
nazionali simili o sui prodotti originari di  qualsiasi  altro
Membro  e  non  siano  piu'  elevati  del  costo effettivo del
servizio;
g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le pro-
cedure e per il prelievo di  campioni  di  prodotti  importati
siano  adottati  gli  stessi  criteri  seguiti  per i prodotti
nazionali  cosi'  da  minimizzare  gli  inconvenienti  per   i
richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;
h)   ogniqualvolta   le   specificazioni  di  un  prodotto  siano
modificate in seguito a procedure di controllo e di  ispezione
alla  luce  della  normativa  applicabile, la procedura per il
prodotto modificato sia limitata  alle  operazioni  necessarie
per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere
che   il  prodotto  sia  ancora  conforme  alla  normativa  in
questione; e
i) esista una procedura per esaminare le denunce  riguardanti  lo
svolgimento  delle  procedure  e  per  apportare  i  necessari
correttivi quando una denuncia sia giustificata.
Qualora un Membro importatore applichi un sistema  di  autorizzazione
dell'uso  di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze
per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o  nei  mangimi  che
vieti  o  limiti  l'accesso  di prodotti ai suoi mercati nazionali in
assenza  di  un'autorizzazione,  il   medesimo   Membro   importatore
considera  l'uso di una pertinente norma internazionale come base per
consentire  l'accesso  fino  a   quando   non   sia   raggiunta   una
determinazione definitiva.
2.  Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo
a  livello  della  produzione,  il  Membro  nel  cui  territorio   la
produzione  ha  luogo  presta  l'assistenza necessaria per facilitare
tale controllo nonche' l'operato delle autorita' ad esso preposte.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai  Membri  di
seguire ragionevoli controlli sul loro territorio.