(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                   Diritti e obblighi fondamentali 
1. I Membri hanno il  diritto  di  prendere  le  misure  sanitarie  e
fitosanitarie necessarie per la tutela  della  vita  o  della  salute
dell'uomo, degli animali o dei vegetali,  purche'  dette  misure  non
siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo. 
2. I Membri fanno in modo che le  misure  sanitarie  e  fitosanitarie
siano applicate soltanto nella misura  necessaria  ad  assicurare  la
tutela della vita o della  salute  dell'uomo,  degli  animali  o  dei
vegetali, siano basate su criteri scientifici e non  siano  mantenute
in  assenza  di  sufficienti  prove  scientifiche,  fatte  salve   le
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7. 
3.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   e
fitosanitarie  non  comportino  una  discriminazione   arbitraria   o
ingiustificata tra i Membri in cui esistono  condizioni  identiche  o
analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli  altri
Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in  modo
tale  da  costituire  una  restrizione  dissimulata   del   commercio
internazionale. 
4. Le misure  sanitarie  e  fitosanitarie  conformi  alle  pertinenti
disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi
incombenti ai Membri in virtu' delle disposizioni del GATT 1994 rela-
tive all'applicazione delle  misure  sanitarie  o  fitosanitarie,  in
particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).