Articolo 2 Diritti e obblighi fondamentali 1. I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7. 3. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono condizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale. 4. Le misure sanitarie e fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai Membri in virtu' delle disposizioni del GATT 1994 rela- tive all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).