Articolo 3 Armonizzazione 1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto piu' ampia possibile, i membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3. 2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994. 3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria piu' elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 2 . In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun'altra disposizione del presente Accordo. 4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all'attivita' delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, nonche' delle organizzazioni internazionali e regionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all'interno di tali organizzazioni l'elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie. 5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 12, paragrafi 1 4 (denominato nel presente Accordo il "Comitato")elaborera' una procedura per controllare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali. ------------ 2 Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste una giustificazione scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo, un Membro stabilisce che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono