(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
                           Armonizzazione 
1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su  una
base quanto piu' ampia possibile, i membri  fondano  le  loro  misure
sanitarie o  fitosanitarie  su  norme,  direttive  o  raccomandazioni
internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente
Accordo, in particolare del paragrafo 3. 
2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive
o  raccomandazioni  internazionali  si   ritengono   necessarie   per
assicurare la tutela della  vita  o  della  salute  dell'uomo,  degli
animali o dei vegetali e si presumono compatibili con  le  pertinenti
disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994. 
3. I  Membri  possono  introdurre  o  mantenere  misure  sanitarie  o
fitosanitarie che comportino un livello  di  protezione  sanitaria  o
fitosanitaria piu' elevato di quello che  si  otterrebbe  con  misure
basate  sulle   pertinenti   norme,   direttive   o   raccomandazioni
internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica  o  in
funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi
considerano appropriato conformemente  alle  pertinenti  disposizioni
dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 2 . In deroga a  quanto  precede,
tutte le misure che comportino un livello di protezione  sanitaria  o
fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con  misure  basate
sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali  non  possono
essere  incompatibili  con  nessun'altra  disposizione  del  presente
Accordo. 
4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti  delle
loro   risorse,   all'attivita'   delle   competenti   organizzazioni
internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la
Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio  internazionale  delle
epizoozie, nonche' delle organizzazioni  internazionali  e  regionali
operanti nel quadro della Convenzione internazionale  per  la  difesa
dei vegetali,  per  promuovere  all'interno  di  tali  organizzazioni
l'elaborazione e la periodica  revisione  delle  norme,  direttive  e
raccomandazioni  relativamente  a  tutti  gli  aspetti  delle  misure
sanitarie e fitosanitarie. 
5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di  cui  all'articolo
12,   paragrafi   1   4   (denominato   nel   presente   Accordo   il
"Comitato")elaborera' una procedura per controllare  il  processo  di
armonizzazione internazionale  e  per  coordinare  le  iniziative  in
materia con le competenti organizzazioni internazionali. 
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   2 Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste una giustificazione
scientifica se, sulla base di un esame e  di  una  valutazione  delle
informazioni scientifiche disponibili conformemente  alle  pertinenti
disposizioni del  presente  Accordo,  un  Membro  stabilisce  che  le
pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono