(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
                             Equivalenza 
1.  Un  Membro  accetta  come  equivalenti  le  misure  sanitarie   o
fitosanitarie degli altri Membri, anche se  esse  differiscono  dalle
proprie o da quelle applicate da altri Membri che  commerciano  nello
stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente  al
Membro importatore che  le  sue  misure  raggiungono  il  livello  di
protezione  sanitaria  o  fitosanitaria  ritenuto  appropriato  dallo
stesso Membro importatore. A  tale  scopo  quest'ultimo  otterra'  su
richiesta  l'accesso  necessario  per  ispezioni,   prove   e   altre
pertinenti procedure. 
2. Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni  per  raggiungere
accordi    bilaterali    e    multilaterali    sul     riconoscimento
dell'equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.