(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
Valutazione dei rischi e determinazione  del  livello  di  protezione
                 sanitaria o fitosanitaria adeguato 
1.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   o
fitosanitarie  siano  basate   su   una   valutazione,   secondo   le
circostanze, dei rischi per la vita  o  la  salute  dell'uomo,  degli
animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche  di  valutazione
dei  rischi   messe   a   punto   dalle   competenti   organizzazioni
internazionali. 
2. Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto  delle  prove
scientifiche  disponibili,  dei  pertinenti  processi  e  metodi   di
produzione, dei  pertinenti  metodi  di  ispezione,  campionamento  e
prova,  della  diffusione  di  particolari  malattie   o   parassiti,
dell'esistenza di zone indenni da  parassiti  o  da  malattie,  delle
pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonche'  delle  misure
di quarantena o di altri interventi. 
3. Nel valutare il rischio per la vita o la salute  degli  animali  o
dei vegetali e nel determinare  il  provvedimento  da  applicare  per
raggiungere  il  livello   adeguato   di   protezione   sanitaria   o
fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono  in  considerazione,
quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di
perdita di produzione o di vendite in caso di contatto,  insediamento
o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla
lotta o all'eradicazione nel territorio del Membro importatore  e  la
relativa efficienza economica di metodi alternativi  per  limitare  i
rischi. 
4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria
adeguato  i  Membri  dovrebbero  tenere   conto   dell'obiettivo   di
minimizzare gli effetti negativi per il commercio. 
5. A fini di  coerenza  nell'applicazione  del  concetto  di  livello
adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi  per
la vita o la salute dell'uomo, o  per  la  vita  o  la  salute  degli
animali e dei vegetali, i Membri  evitano  distinzioni  arbitrarie  o
ingiustificate nei livelli che ritengono  appropriati  in  situazioni
diverse,  qualora  tali   distinzioni   abbiano   per   effetto   una
discriminazione  o  una   restrizione   dissimulata   del   commercio
internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente
all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all'elaborazione di orientamenti
per promuovere  l'attuazione  pratica  della  presente  disposizione.
Nell'elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di  tutti  i
fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei  rischi
per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente. 
6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, nell'istituire o  mantenere
misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo
che dette misure non siano piu' restrittive degli scambi di quanto no
sia necessario per il conseguimento di  tale  livello,  tenuto  conto
della fattibilita' tecnica ed economica 3 . 
7. Nei casi  in  cui  le  pertinenti  prove  scientifiche  non  siano
sufficienti un Membro puo' temporaneamente adottare misure  sanitarie
o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili,
comprese   quelle   provenienti   dalle   competenti   organizzazioni
internazionali  nonche'  dalle  misure  sanitarie   o   fitosanitarie
applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere
le informazioni supplementari  necessarie  per  una  valutazione  dei
rischi piu' obiettiva e  procedono  quindi  ad  una  revisione  della
misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole. 
8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che  una  specifica  misura
sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un  altro  Membro
limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in  questione
non e' basata sulle pertinenti  norme,  direttive  o  raccomandazioni
internazionali  o  tali  norme,  direttive  o   raccomandazioni   non
esistono,  una  spiegazione  delle  ragioni  della  medesima   misura
sanitaria o fitosanitaria deve  essere  fornita,  su  richiesta,  dal
Membro che la mantiene. 
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3 Ai  fini  dell'articolo  5,  paragrafo  6,  una  misura   e'   piu'
   restrittiva degli scambi di  quanto  sia  necessario  soltanto  se
   esiste un'altra  misura  ragionevolmente  attuabile  tenuto  conto
   della fattibilita' tecnica ed economica, che