Articolo 6 Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie 1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona - intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parte di piu' paesi - della quale il prodotto e' originario e alla quale esso e' destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i Membri tengono conto, tra l'altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell'esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali. 2. In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari. 3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie forniscono le necessarie prove al riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. A tal fine, al Membro importatore verra' consentito, su richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre proce- dure pertinenti.