(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e
        le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie 
1.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   o
fitosanitarie  siano  adeguate  alle  caratteristiche   sanitarie   o
fitosanitarie della zona - intendendo  come  tale  un  intero  paese,
parte di un paese oppure l'insieme o parte  di  piu'  paesi  -  della
quale il prodotto e' originario e alla quale esso e'  destinato.  Nel
valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione,
i Membri tengono conto, tra  l'altro,  del  grado  di  diffusione  di
determinati parassiti o  malattie,  dell'esistenza  di  programmi  di
lotta o di eradicazione  e  di  appropriati  criteri  o  orientamenti
eventualmente    elaborati    dalle     competenti     organizzazioni
internazionali. 
2. In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni  e
quella di zone a  limitata  diffusione  di  determinati  parassiti  o
malattie. Tali zone sono determinate  sulla  base  di  fattori  quali
caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza  epidemiologica
ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari. 
3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone  dei  loro
territori  sono  zone  indenni  o  zone  a  limitata  diffusione   di
determinati parassiti o malattie forniscono le  necessarie  prove  al
riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che  le
zone in questione sono, e probabilmente  rimarranno,  rispettivamente
zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti  o
malattie. A tal fine, al Membro  importatore  verra'  consentito,  su
richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e  altre  proce-
dure pertinenti.