Articolo 9 Assistenza tecnica 1. I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo Membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni internazionali. L'assistenza puo' riguardare, tra l'altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l'infrastruttura, nonche' la creazione di organismi normativi nazionali, e puo' assumere la forma di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione. 2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore, quest'ultimo considera la possibilita' di fornire l'assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro di mantenere ed ampliare le sue possibilita' di accesso al mercato per il prodotto in questione.