(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
                         Assistenza tecnica 
1. I Membri convengono di facilitare  la  concessione  di  assistenza
tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo
Membri, su base bilaterale o tramite  le  appropriate  organizzazioni
internazionali.  L'assistenza  puo'  riguardare,  tra   l'altro,   le
tecniche di lavorazione, la  ricerca,  l'infrastruttura,  nonche'  la
creazione di organismi normativi nazionali, e puo' assumere la  forma
di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e  aiuti,  ai
fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione  e
materiale, onde consentire ai  paesi  in  questione  di  adeguarsi  e
conformarsi alle misure  sanitarie  o  fitosanitarie  necessarie  per
raggiungere  il  livello   adeguato   di   protezione   sanitaria   o
fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione. 
2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per  consentire
ad un paese in via di sviluppo esportatore  Membro  di  soddisfare  i
requisiti  sanitari  o  fitosanitari  di   un   Membro   importatore,
quest'ultimo  considera  la  possibilita'  di  fornire   l'assistenza
tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo  Membro
di mantenere ed ampliare le sue possibilita' di  accesso  al  mercato
per il prodotto in questione.