(All. 1A - Accordo - art. 1)
    

          ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO
I Membri
ricordando  che  a  Punta  del Este i Ministri hanno convenuto che
l'obiettivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento e'  quello
di  definire le modalita' piu' opportune per potere finalmente inser-
ire, sulla base di regole e norme  piu'  severe  questo  settore  nel
campo  di applicazione del GATT, contribuendo cosi' a raggiungere una
maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;
ricordando  inoltre  che  nella  decisione  dell'aprile  1989  del
Comitato  per i negoziati commerciali si e' convenuto che il processo
di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione  dell'Uruguay
Round   sui   negoziati  commerciali  multilaterali  e  doveva  avere
carattere evolutivo;
ricordando infine che si e' convenuto che i  paesi  meno  avanzati
Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale.
convengono quanto segue:
                          Articolo 1
  1.  Il  presente  Accordo  fissa le disposizioni che gli Stati membri
devono applicare durante  il  periodo  transitorio  per  inserire  il
settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994.
  2.  I  Membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e
all'articolo 6, paragrafo 6, lettera  b)  in  modo  da  aumentare  in
maniera  rilevante le possibilita' di accesso per i piccoli fornitori
e da sviluppare opportunita' di scambio commercialmente significative
per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento.
  3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione  dei  Membri  che
non   hanno  accettato  i  protocolli  che  prorogano  l'Accordo  sul
commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo
l'"AMF") dal 1986 e, se del caso, accorderanno  loro  un  trattamento
speciale nell'applicazione del presente Accordo.
  4.  I  Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che
producono ed esportano cotone si devono riflettere, in  consultazione
con i medesimi, nell'attuazione del presente Accordo.
  5.  Al  fine  di  agevolare  l'inserimento  del settore dei tessili e
dell'abbigliamento nel  GATT  1994,  i  Membri  devono  prevedere  un
adeguamento   industriale   autonomo   continuo   ed   un'accresciuta
concorrenza sui loro mercati.
  6. Sempre  che  non  dispongano  diversamente,  le  disposizioni  del
presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei
Membri   a   norma  dell'accordo  OMC  e  degli  accordi  Commerciali
multilaterali.
  7. I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai  quali  si  applica  il
presente Accordo sono riportati in allegato.