ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO I Membri ricordando che a Punta del Este i Ministri hanno convenuto che l'obiettivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento e' quello di definire le modalita' piu' opportune per potere finalmente inser- ire, sulla base di regole e norme piu' severe questo settore nel campo di applicazione del GATT, contribuendo cosi' a raggiungere una maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio; ricordando inoltre che nella decisione dell'aprile 1989 del Comitato per i negoziati commerciali si e' convenuto che il processo di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell'Uruguay Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere carattere evolutivo; ricordando infine che si e' convenuto che i paesi meno avanzati Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale. convengono quanto segue: Articolo 1 1. Il presente Accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri devono applicare durante il periodo transitorio per inserire il settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. 2. I Membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e all'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in maniera rilevante le possibilita' di accesso per i piccoli fornitori e da sviluppare opportunita' di scambio commercialmente significative per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento. 3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione dei Membri che non hanno accettato i protocolli che prorogano l'Accordo sul commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo l'"AMF") dal 1986 e, se del caso, accorderanno loro un trattamento speciale nell'applicazione del presente Accordo. 4. I Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione con i medesimi, nell'attuazione del presente Accordo. 5. Al fine di agevolare l'inserimento del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994, i Membri devono prevedere un adeguamento industriale autonomo continuo ed un'accresciuta concorrenza sui loro mercati. 6. Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri a norma dell'accordo OMC e degli accordi Commerciali multilaterali. 7. I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai quali si applica il presente Accordo sono riportati in allegato.