ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO 1. Il presente allegato elenca i prodotti tessili e dell'abbigliamento designati dai codici a sei cifre del Sistema armonizzato di designazione delle merci (SA). 2. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a determinati prodotti tessili e dell'abbigliamento e non in base alle voci del Sistema armonizzato in se'. 3. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 6 del presente Accordo non si applicano: a) alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo Membri di stoffe tessute a mano dell'industria artigianale, o a manufatti dell'industria artigianale confezionati con dette stoffe tessute a mano, o a prodotti tessili e dell'abbigliamento artigianali appartenenti al folclore tradizionale, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra i Membri interessati; b) ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che erano oggetto di scambi a livello internazionale in quantita' significative dal punto di vista commerciale prima del 1982, quali borse, sacchi, supporti per tappeti, corde, bagagli, stuoie e tappeti tipicamente confezionati con fibre quali iuta, cocco, sisal, agava e henequen; c) ai prodotti di seta pura. Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994, nell'interpretazione dell'accordo sulle misure di salvaguardia.