(All. 1A - Accordo - Allegato)
                              ALLEGATO 
     ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO 
1.   Il   presente   allegato   elenca   i   prodotti    tessili    e
dell'abbigliamento designati dai  codici  a  sei  cifre  del  Sistema
armonizzato di designazione delle merci (SA). 
2.  Le   azioni   previste   dalle   disposizioni   di   salvaguardia
dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a  determinati  prodotti
tessili e dell'abbigliamento e non in  base  alle  voci  del  Sistema
armonizzato in se'. 
3. Le azioni previste  dalle  disposizioni  di  salvaguardia  di  cui
all'articolo 6 del presente Accordo non si applicano: 
    a) alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo Membri 
       di stoffe tessute a mano dell'industria artigianale, o a 
       manufatti dell'industria artigianale confezionati con dette 
       stoffe tessute a mano, o a prodotti tessili e 
       dell'abbigliamento artigianali appartenenti al folclore 
       tradizionale, a condizione che tali prodotti siano 
       adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra
i Membri interessati; 
    b) ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che 
       erano oggetto di scambi a livello internazionale in quantita' 
       significative dal punto di vista commerciale prima del 1982, 
       quali borse, sacchi, supporti per tappeti, corde, bagagli, 
       stuoie e tappeti  tipicamente  confezionati  con  fibre  quali
iuta, cocco, sisal, agava e henequen; 
   c) ai prodotti di seta pura. 
Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni  dell'articolo  XIX
del GATT 1994,  nell'interpretazione  dell'accordo  sulle  misure  di
salvaguardia.