Articolo 2 1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi degli articoli 7 o 8 dell'AMF in forza il giorno precedente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC devono, entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, essere notificate in modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di crescita e le disposizioni in materia di flessibilita', dai Membri che mantengono tali restrizioni, all'Organo di controllo dei tessili previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente Accordo "OCT"). I Membri convengono che a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, tulle le restrizioni del tipo sopraccitato sussistenti tra le parti contraenti del GATT 1947 e in forza il giorno precedente l'entrata in vigore dell'Accordo saranno disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo. 2. A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Qualsiasi Membro puo' formulare all'attenzione dell'OCT, entro 60 giorni dalla comunicazione delle notificazioni, le osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno comunicate agli altri Membri per conoscenza. L'OCT puo' esprimere ap- propriate raccomandazioni ai Membri interessati. 3. Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri interessati devono decidere di comune accordo le modalita' necessarie ad allineare il periodo delle restrizioni con l'anno dell'Accordo 2 , e a calcolare i livelli di base di tali restrizioni al fine di attuare le disposizioni del presente articolo. I Membri interessati convengono di avviare tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consultazioni saranno notificati all'OCT che fara' le appropriate raccomandazioni ai Membri interessati. 4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno consid- erate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai rispettivi Membri il giorno precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restrizioni in termini di prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 3. Le restrizioni non notificate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno immediatamente eliminate. 5. Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell'articolo 3 dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC possono rimanere in vigore per la durata stabilita, purche' non superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate dall'Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente accordo l'"OST") istituito nell'ambito dell'AMF. Nel caso in cui l'OST non abbia avuto la possibilita' di esaminare eventuali misure di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai sensi dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un Accordo a norma dell'articolo 4 dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC che sono oggetto di una controversia che l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure dell'AMF applicabili a questo tipo di esame. 6. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, ciascuno dei Membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano almeno il 16% delle importazioni complessive dei Membri nel 1990 dei prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento. 7. Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere notificate in dettaglio dai Membri interessati secondo le seguenti modalita': a) i Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, a comunicare tali dettagli al Segretariato del GATT entro la data stabilita dalla decisione ministeriale del 15 aprile 1994. Il Segretariato del GATT comunichera' tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto dal paragrafo 21; b) I Membri che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso dei Membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non oltre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo. L'OCT comunichera' tali notificazioni agli altri Membri, a titolo informativo, e le esaminera' come disposto dal paragrafo 21. 8. I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT 1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito riportato: a) il primo giorno del 37esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17 percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento: b) il primo giorno dell'85esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18 percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento: c) il primo giorno del 121esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovra' essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo. 9. Ai fini del presente Accordo, si riterra' che i Membri che hanno notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione di non mantenere il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, abbiamo incluso i loro prodotti tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. Tali Membri saranno pertanto esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11. 10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data prevista da tale programma. Tuttavia, un'eventuale inclusione di prodotti prende effetto solo all'inizio di un anno di Accordo e i dettagli devono essere notificati dall'OCT almeno tre mesi prima, per essere notificati a tutti i Membri. 11. I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi del paragrafo 8, devono essere notificati nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore, e notificati all'OCT a tutti i Membri. 12. I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti, citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1. 13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al 36 mese di applicazione incluso) il livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF in vigore per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC sara' soggetto ad un aumento annuale non inferiore al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni, maggiorato del 16%. 14. Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o l'Organo di conciliazione decidano diversamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi successive del presente Accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sara' soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti: a) per la seconda fase (dal 37 all'84 mese di applicazione dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25%; b) per la terza fase (dall'85 al 120 mese di applicazione dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27 per cento. 15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, in vigore all'inizio di qualsiasi anno dell'Accordo nel periodo transitorio, purche' l'esportatore interessato Membro e l'OCT vengano informati almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare puo' essere abbreviato a 30 giorni previo accordo del Membro soggetto a restrizioni. L'OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Nell'esaminare l'abolizione delle restrizioni nei termini previsti nel presente paragrafo, i Membri interessati terranno conto del trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri Membri. 16. Le disposizioni relative alla flessibilita' (swing, riporto e anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi bilaterali AMF per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti quantitativi sull'impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo). 17. Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in relazione all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale genere devono essere notificati all'OTC. 18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette a restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC e le cui restrizioni rappresentano l'1,2% o meno del volume totale delle restrizioni applicate da un importatore Membro al 31 dicembre 1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all'entrata in vigore dell'Accordo OMC e per tutta la sua durata e' previsto un aumento significativo nelle possibilita' di accesso per le esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di crescita per la fase immediatamente successiva fissati ai paragrafi 13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente, eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilita'. Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT. 19. Per tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno immediatamente successivo all'inserimento del prodotto in questione nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione fornita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia, fuorche' nei casi illustrati al paragrafo 20. 20. Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti non tariffari, il Membro importatore interessato applica la misura secondo le modalita' previste dall'articolo XIII, paragrafo 2, lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette a restrizioni ai sensi del presente Accordo in qualsiasi momento durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di salvaguardia. La misura sara' amministrata dall'esportatore Membro interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre anni rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici. Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo di applicazione. In tali casi, gli esportatori Membri interessati non esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo 3, lettera a) del GATT 1994. 21. L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e, su richiesta di qualsiasi Membro, esamina eventuali questioni particolari con riferimento all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione. -------------------- 2 Per "anno dell'Accordo" si intendono il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e i successivi intervalli di 12 mesi. 3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l'articolo XIX per quanto riguarda in prodotti non ancora integrati nel GATT 1994 salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato. --------------------