(All. 1A - Accordo - art. 2)
    

                            Articolo 2
  1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi
bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi
degli  articoli  7  o  8  dell'AMF  in  forza  il  giorno  precedente
all'entrata in vigore dell'Accordo OMC  devono,  entro  60  giorni  a
decorrere  dall'entrata  in vigore dell'Accordo, essere notificate in
modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di
crescita e le disposizioni in materia di  flessibilita',  dai  Membri
che  mantengono tali restrizioni, all'Organo di controllo dei tessili
previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente Accordo  "OCT").  I
Membri  convengono  che  a  partire  dalla  data di entrata in vigore
dell'Accordo  OMC,  tulle  le  restrizioni  del   tipo   sopraccitato
sussistenti  tra  le  parti  contraenti  del  GATT 1947 e in forza il
giorno  precedente   l'entrata   in   vigore   dell'Accordo   saranno
disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo.
  2.  A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i
Membri. Qualsiasi  Membro  puo'  formulare  all'attenzione  dell'OCT,
entro   60   giorni   dalla  comunicazione  delle  notificazioni,  le
osservazioni  che  ritenga   opportune.   Le   osservazioni   saranno
comunicate agli altri Membri per conoscenza. L'OCT puo' esprimere ap-
propriate raccomandazioni ai Membri interessati.
  3.  Quando  il  periodo  di  12  mesi  relativo  alle  restrizioni da
notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12
mesi  immediatamente  precedente  la  data  di  entrata   in   vigore
dell'Accordo  OMC,  i  Membri  interessati  devono decidere di comune
accordo  le  modalita'  necessarie  ad  allineare  il  periodo  delle
restrizioni  con  l'anno dell'Accordo  2 , e a calcolare i livelli di
base di tali restrizioni al  fine  di  attuare  le  disposizioni  del
presente   articolo.  I  Membri  interessati  convengono  di  avviare
tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine  di  raggiungere
una  decisione  comune.  Eventuali  accordi di questo genere dovranno
tenere  conto,  inter  alia,  delle  caratteristiche stagionali delle
spedizioni negli ultimi  anni.  I  risultati  di  tali  consultazioni
saranno  notificati  all'OCT che fara' le appropriate raccomandazioni
ai Membri interessati.
  4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno consid-
erate come le restrizioni complessive di questo  tipo  applicate  dai
rispettivi   Membri   il   giorno   precedente  l'entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC.  Non  verranno  introdotte  nuove  restrizioni  in
termini  di  prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni
del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994
3. Le restrizioni non notificate  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno immediatamente eliminate.
  5.  Eventuali  misure  unilaterali  adottate ai sensi dell'articolo 3
dell'AMF prima della data  di  entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC
possono  rimanere  in  vigore  per  la  durata stabilita, purche' non
superiore  ai  12  mesi,  a  condizione  che  siano  state  esaminate
dall'Organo  di  sorveglianza  dei  tessili  (denominato nel presente
accordo l'"OST") istituito nell'ambito  dell'AMF.  Nel  caso  in  cui
l'OST  non  abbia avuto la possibilita' di esaminare eventuali misure
di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente  alle
regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai
sensi  dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un Accordo
a norma dell'articolo 4 dell'AMF  prima  della  data  di  entrata  in
vigore  dell'Accordo  OMC  che  sono  oggetto di una controversia che
l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate  dall'OCT
conformemente  alle  regole  e  alle procedure dell'AMF applicabili a
questo tipo di esame.
  6. Alla data di entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC,  ciascuno  dei
Membri  deve  includere  nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano
almeno il 16% delle importazioni complessive dei Membri nel 1990  dei
prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del
Sistema  armonizzato.  I  prodotti  da  inserire  devono  comprendere
prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti:  nastri
e   filati,   tessuti,   prodotti  tessili  confezionati  e  prodotti
dell'abbigliamento.
  7.  Le  misure  da  adottare  ai  sensi del paragrafo 6 devono essere
notificate in dettaglio dai Membri interessati  secondo  le  seguenti
modalita':
    a)  i  Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si
impegnano, indipendentemente dalla data di entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC,  a comunicare tali dettagli al Segretariato
del GATT entro la data stabilita dalla decisione  ministeriale
del  15  aprile  1994.  Il  Segretariato del GATT comunichera'
tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti,  a
titolo   informativo.   Le   notificazioni   saranno  messe  a
disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto  dal
paragrafo 21;
   b)  I  Membri  che,  ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno
mantenuto  il  diritto  di  beneficiare   delle   disposizioni
dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro
60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso
dei  Membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non
oltre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in  vigore  del
presente  Accordo.  L'OCT comunichera' tali notificazioni agli
altri Membri, a  titolo  informativo,  e  le  esaminera'  come
disposto dal paragrafo 21.
  8.  I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT
1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o
categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui  di  seguito
riportato:
    a)  il  primo  giorno  del  37esimo  mese  dall'entrata in vigore
dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il  17
percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
dei  prodotti  riportati  in allegato. I prodotti da includere
devono  comprendere  prodotti  appartenenti  a  ciascuno   dei
quattro  gruppi  seguenti:  nastri e filati, tessuti, prodotti
tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
    b) il primo  giorno  dell'85esimo  mese  dall'entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18
percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
dei prodotti riportati in allegato. I  prodotti  da  includere
devono   comprendere  prodotti  appartenenti  a  ciascuno  dei
quattro gruppi seguenti: nastri e  filati,  tessuti,  prodotti
tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
    c)  il  primo  giorno  del  121esimo  mese dall'entrata in vigore
dell'Accordo OMC, il settore dei tessili e  dell'abbigliamento
dovra'  essere  incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state
abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo.
  9. Ai fini del presente Accordo, si riterra' che i Membri  che  hanno
notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione
di  non  mantenere  il  diritto  di  beneficiare  delle  disposizioni
dell'articolo  6,  abbiamo  incluso  i  loro   prodotti   tessili   e
dell'abbigliamento  nel  GATT  1994.  Tali  Membri  saranno  pertanto
esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.
  10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un  Membro
che  abbia  presentato  un  programma  di  inclusione  ai  sensi  dei
paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data
prevista da tale  programma.  Tuttavia,  un'eventuale  inclusione  di
prodotti  prende  effetto  solo  all'inizio di un anno di Accordo e i
dettagli devono essere notificati dall'OCT almeno tre mesi prima, per
essere notificati a tutti i Membri.
  11. I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi  del  paragrafo  8,
devono  essere  notificati  nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima
della loro entrata in vigore, e notificati all'OCT a tutti i Membri.
  12. I livelli di  base  delle  restrizioni  sui  prodotti  rimanenti,
citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.
  13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata
in  vigore  dell'Accordo  OMC  al 36 mese di applicazione incluso) il
livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF
in vigore per il periodo di 12 mesi precedente  l'entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC  sara' soggetto ad un aumento annuale non inferiore
al coefficiente di crescita fissato per  le  rispettive  restrizioni,
maggiorato del 16%.
  14.  Salvo  i  casi  in  cui  il  Consiglio per gli scambi di merci o
l'Organo   di   conciliazione   decidano   diversamente   ai    sensi
dell'articolo  8,  paragrafo  12,  nelle fasi successive del presente
Accordo il livello di  ciascuna  delle  rimanenti  restrizioni  sara'
soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti:
    a)  per  la  seconda  fase  (dal  37  all'84 mese di applicazione
dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per  le
rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25%;
    b)  per  la  terza  fase  (dall'85  al  120  mese di applicazione
dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per  le
rispettive  restrizioni  della seconda fase, maggiorato del 27
per cento.
  15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un  Membro
di  abolire  eventuali  restrizioni  mantenute  ai sensi del presente
articolo, in vigore all'inizio di  qualsiasi  anno  dell'Accordo  nel
periodo transitorio, purche' l'esportatore interessato Membro e l'OCT
vengano  informati  almeno  tre  mesi  prima  dell'entrata  in vigore
dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare  puo'  essere
abbreviato   a  30  giorni  previo  accordo  del  Membro  soggetto  a
restrizioni. L'OCT comunica tali  notificazioni  a  tutti  i  Membri.
Nell'esaminare  l'abolizione  delle  restrizioni nei termini previsti
nel presente paragrafo,  i  Membri  interessati  terranno  conto  del
trattamento  accordato  ad  esportazioni  simili  originarie di altri
Membri.
  16. Le disposizioni relative alla  flessibilita'  (swing,  riporto  e
anticipo)  applicabili  a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del
presente  articolo,  saranno  le  stesse   previste   negli   accordi
bilaterali  AMF  per  il  periodo  di 12 mesi precedente l'entrata in
vigore dell'accordo OMC.  Non  saranno  imposti  o  mantenuti  limiti
quantitativi  sull'impiego  combinato  delle  varie  forme di riporto
(swing, riporto e anticipo).
  17. Gli accordi amministrativi, nei  termini  ritenuti  necessari  in
relazione  all'attuazione  delle  disposizioni del presente articolo,
saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale
genere devono essere notificati all'OTC.
  18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette  a
restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC e
le  cui  restrizioni  rappresentano  l'1,2%  o meno del volume totale
delle restrizioni applicate da un importatore Membro al  31  dicembre
1992  e  notificate  ai  sensi  del presente articolo, all'entrata in
vigore dell'Accordo OMC e per tutta la  sua  durata  e'  previsto  un
aumento   significativo   nelle   possibilita'   di  accesso  per  le
esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di
crescita per la fase immediatamente successiva fissati  ai  paragrafi
13   e   14   o  tramite  modifiche  di  valore  almeno  equivalente,
eventualmente convenute in relazione ad una diversa  combinazione  di
livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilita'.
Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT.
  19.  Per  tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di
salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell'articolo XIX
del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno
immediatamente successivo all'inserimento del prodotto  in  questione
nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo,
si  applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione
fornita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia, fuorche' nei  casi
illustrati al paragrafo 20.
  20.  Qualora  una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti
non tariffari, il Membro importatore interessato  applica  la  misura
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  XIII,  paragrafo  2,
lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro
le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette  a
restrizioni  ai  sensi  del  presente  Accordo  in  qualsiasi momento
durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di
salvaguardia. La misura sara'  amministrata  dall'esportatore  Membro
interessato.  Il  livello  applicabile non deve ridurre le pertinenti
esportazioni  ad  un  livello  inferiore  a  quello  di  un   periodo
rappresentativo  recente,  che consiste normalmente nella media delle
esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre  anni
rappresentativi   per  i  quali  sono  disponibili  dati  statistici.
Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per  un  periodo
superiore   ad   un   anno,   il   livello  applicabile  deve  essere
liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo  di
applicazione.  In  tali  casi, gli esportatori Membri interessati non
esercitano il diritto di sospensione di  concessioni  sostanzialmente
equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo
3, lettera a) del GATT 1994.
  21.  L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e,
su  richiesta  di  qualsiasi  Membro,  esamina  eventuali   questioni
particolari  con  riferimento  all'attuazione  delle disposizioni del
presente articolo. Entro  un  termine  di  30  giorni  esso  comunica
inoltre  le  raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o
ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.
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2 Per "anno dell'Accordo" si  intendono  il  periodo  di  12  mesi  a
    decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dell'Accordo OMC e i
successivi intervalli di 12 mesi.
3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non  includono  l'articolo
    XIX per quanto riguarda in prodotti non ancora integrati nel GATT
    1994 salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato.
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