Articolo 3 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri che mantengono restrizioni sui prodotti tessili e dell'abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e contemplate dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire all'OCT le notificazioni ad esse relative gia' presentate ad altri organi dell'OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni si sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1994 sulla quali si fondano. 2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono: a) conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT per conoscenza; o b) eliminarle progressivamente secondo un programma presentato all'OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Detto programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano elimi- nate gradualmente nell'arco di un periodo che non supera la durata del presente Accordo. L'OCT puo' fare raccomandazioni al Membro interessato riguardo al programma in questione. 3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire all'OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell'abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore. 4. Tutti i Membri hanno la possibilita' di inviare contronotifiche all'OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del presente articolo. Qualsiasi Membro puo' avviare un'azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994 nella sede appropriata dell'OMC. 5. A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.