(All. 1A - Accordo - art. 3)
    

                          Articolo 3
  1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i  Membri
che  mantengono restrizioni sui prodotti tessili e dell'abbigliamento
(diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e  contemplate
dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con
il  GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire
all'OCT le notificazioni ad esse relative gia'  presentate  ad  altri
organi  dell'OMC.  Ove  possibile,  le notificazioni devono contenere
informazioni  in  materia  di  eventuali  giustificazioni    per   le
restrizioni  si sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT
1994 sulla quali si fondano.
  2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto
quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:
    a) conformare dette  restrizioni  al  GATT  1994  entro  un  anno
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT
per conoscenza; o
    b)  eliminarle  progressivamente  secondo un programma presentato
all'OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non  oltre  sei
mesi   dopo   l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC.  Detto
programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano elimi-
nate  gradualmente  nell'arco  di un periodo che non supera la
durata del presente Accordo. L'OCT puo'  fare  raccomandazioni
al Membro interessato riguardo al programma in questione.
  3.  Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire
all'OCT,  a  titolo  informativo,  le   notificazioni   eventualmente
comunicate  ad  altri  organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o
modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti  tessili
e  dell'abbigliamento,  introdotte ai sensi di qualunque disposizione
del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
  4. Tutti i Membri hanno la possibilita'  di  inviare  contronotifiche
all'OCT  per  conoscenza,  riguardo alle giustificazioni previste dal
GATT 1994 o ad eventuali  restrizioni  non  notificate  a  norma  del
presente articolo.
Qualsiasi Membro puo' avviare un'azione in relazione a tali notifiche
ai  sensi  delle  pertinenti  disposizioni  o procedure del GATT 1994
nella sede appropriata dell'OMC.
  5. A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni
ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.