(All. 1A - Accordo - art. 4)
    

                         Articolo 4
  1. Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonche' quelle applicate  ai
sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli
importatori Membri non sono tenuto ad accettare spedizioni in accesso
rispetto  alle  restrizioni  notificate  ai  sensi  dell'articolo 2 o
quelle applicate in virtu' dell'articolo 6.
  2. I Membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle  prassi,
nelle  regole,  nelle  procedure e nella classificazione dei prodotti
tessili  e  dell'abbigliamento,  incluse  le  modifiche  relative  al
Sistema  armonizzato,  nell'attuazione  o  nell'amministrazione delle
restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo  non
devono:  perturbare  l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i Membri
interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l'accesso  di
un   Membro,   ostacolare  il  pieno  utilizzo  di  tale  accesso,  e
disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo.
  3. Qualora un prodotto  che  costituisce  parte  di  una  restrizione
venisse  notificato  ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto
dall'articolo 2, i Membri convengono che  qualsiasi  cambiamento  nel
livello  di  detta  restrizione  non deve perturbare l'equilibrio tra
diritti e obblighi tra i Membri interessati  ai  sensi  del  presente
Accordo.
  4.  Tuttavia,  qualora  le  modifiche  menzionate  ai paragrafi 2 e 3
fossero necessarie, i Membri convengono che  il  Membro  che  intende
introdurre  tali  modifiche e' tenuto a comunicarle e, ove possibile,
ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri  interessati  prima
dell'attuazione  di  tali  modifiche,  al  fine  di  raggiungere  una
soluzione reciprocamente accettabile per un  adeguamento  appropriato
ed  equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile
effettuare consultazioni prima dell'attuazione, Il Membro che intende
introdurre tali modifiche, su richiesta del  Membro  interessato,  si
consulta,  possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai
fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un
adeguamento appropriato ed equo. Se non si  raggiunge  una  soluzione
reciprocamente   soddisfacente,  qualsiasi  Membro  interessato  puo'
deferire la questione all'OCT per ottenere  le  raccomandazioni  come
prevede  l'articolo  8.  Nel  caso  in  cui  l'OCT  non  abbia  avuto
l'opportunita' di esaminare una controversia relativa a modifiche  di
questo  genere  introdotte  prima dell'entrata in vigore dell'Accordo
OMC, la questione  sara'  esaminata  dall'OCT  in  conformita'  delle
regole  e  delle  procedure  dell'AMF  applicabili a questo genere di
esame.