Articolo 4 1. Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonche' quelle applicate ai sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli importatori Membri non sono tenuto ad accettare spedizioni in accesso rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell'articolo 2 o quelle applicate in virtu' dell'articolo 6. 2. I Membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle prassi, nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, incluse le modifiche relative al Sistema armonizzato, nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo non devono: perturbare l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l'accesso di un Membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo. 3. Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione venisse notificato ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto dall'articolo 2, i Membri convengono che qualsiasi cambiamento nel livello di detta restrizione non deve perturbare l'equilibrio tra diritti e obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo. 4. Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3 fossero necessarie, i Membri convengono che il Membro che intende introdurre tali modifiche e' tenuto a comunicarle e, ove possibile, ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri interessati prima dell'attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato ed equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile effettuare consultazioni prima dell'attuazione, Il Membro che intende introdurre tali modifiche, su richiesta del Membro interessato, si consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT per ottenere le raccomandazioni come prevede l'articolo 8. Nel caso in cui l'OCT non abbia avuto l'opportunita' di esaminare una controversia relativa a modifiche di questo genere introdotte prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, la questione sara' esaminata dall'OCT in conformita' delle regole e delle procedure dell'AMF applicabili a questo genere di esame.