Articolo 5 1. I Membri convengono che le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo d'origine e falsificazione di documenti ufficiali, vanificano l'attuazione del presente Accordo ai fini dell'integrazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. I Membri devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali elusioni. I Membri convengono inoltre che, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione. 2. Qualora un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardanti il paese e il luogo d'origine o falsificazioni di documenti ufficiali e che le misure applicate per affrontare o intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso si deve consultare con il Membro o i Membri interessati al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali consultazioni devono essere avviate tempestivamente, possibilmente entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione puo' essere deferita da uno qualsiasi dei Membri interessati all'OCT affinche' il Comitato di controllo possa formulare una raccomandazione. 3. I Membri convengono di prendere le misure necessarie, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I Membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta elusione del presente Accordo, al fine di determinare i fatti pertinenti nei luoghi d'impostazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. E' inteso che tale cooperazione, compatibile con le leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a restrizioni al Membro che mantiene tali restrizioni; scambio di documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle fabbriche e di contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali casi di elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli esportatori o dagli importatori interessati. 4. Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di elusione (ad esempio dove siano disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e alle circostanze di tale elusione), i Membri convengono che devono essere intraprese le azioni appropriate, nella misura necessaria ad affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di accesso alle merci o, qualora le merci gia' si trovassero nel paese, tenuto conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del luogo di origine effettiva, l'adeguamento delle imputazioni ai livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento dei territori dei Membri attraverso i quali le merci sono state trasbordate, tali azioni possono includere l'introduzione di restrizioni nei confronti di tali Membri. Dette azioni, con i relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni tra i Membri interessati, intese a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all'OCT unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato all'OCT, che puo' proporre ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT per un esame tempestivo e per la formulazione di raccomandazioni. 5. I Membri prendono atto che taluni casi di elusione possono interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente e' possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di transito. 6. I Membri convengono che le false dichiarazioni relative al contenuto in fibre, alle quantita', alla designazione o alla classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente Accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione e' stata resa con l'intento di eludere le disposizioni, i Membri convengono che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure amministrative applicate per affrontare e o intervenire contro tale elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro deve consultarsi tempestivamente con il Membro interessato al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una soluzione, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT affinche' detto organo possa formulare una raccomandazione. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero contenere errori involontari.