(All. 1A - Accordo - art. 5)
    

                         Articolo 5
  1.  I  Membri  convengono  che  le   elusioni   mediante   trasbordo,
rispedizione,  false  dichiarazioni  relative  al  paese  o  al luogo
d'origine  e  falsificazione  di  documenti   ufficiali,   vanificano
l'attuazione  del  presente  Accordo  ai  fini  dell'integrazione del
settore dei tessili e dell'abbigliamento  nel  GATT  1994.  I  Membri
devono  pertanto  definire  le necessarie disposizioni giuridiche e/o
procedure amministrative per affrontare ed  intervenire  contro  tali
elusioni.  I  Membri  convengono  inoltre che, compatibilmente con le
leggi  e  le  procedure  nazionali,   coopereranno   pienamente   per
affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.
  2.  Qualora  un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga
eluso   mediante   trasbordo,   rispedizione,   false   dichiarazioni
riguardanti  il  paese  e  il  luogo  d'origine  o  falsificazioni di
documenti ufficiali e  che  le  misure  applicate  per  affrontare  o
intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso
si  deve  consultare  con il Membro o i Membri interessati al fine di
ricercare   una   soluzione   reciprocamente   soddisfacente.    Tali
consultazioni  devono  essere  avviate tempestivamente, possibilmente
entro 30 giorni. Se non si  raggiunge  una  soluzione  reciprocamente
soddisfacente, la questione puo' essere deferita da uno qualsiasi dei
Membri  interessati  all'OCT affinche' il Comitato di controllo possa
formulare una raccomandazione.
  3.  I  Membri  convengono   di   prendere   le   misure   necessarie,
compatibilmente  con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire
investigare  e,  ove   appropriato,   avviare   azioni   legali   e/o
amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I
Membri  stabiliscono  di cooperare pienamente, compatibilmente con le
leggi e le procedure nazionali,  nei  casi  di  elusione  o  presunta
elusione  del  presente  Accordo,  al  fine  di  determinare  i fatti
pertinenti nei luoghi d'impostazione, di esportazione e, se del caso,
di trasbordo. E' inteso che tale  cooperazione,  compatibile  con  le
leggi  e  le  procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle
pratiche  di  elusione  che  aumentano  le  esportazioni  soggette  a
restrizioni  al  Membro  che  mantiene  tali  restrizioni; scambio di
documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti
nella  misura  del  possibile;  agevolazione  di  sopralluoghi  nelle
fabbriche  e  di  contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si
devono adoperare per chiarire le circostanze  relative  ad  eventuali
casi  di  elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli
esportatori o dagli importatori interessati.
  4. Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi  di
prova  dell'esistenza  di pratiche di elusione (ad esempio dove siano
disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e
alle circostanze di tale elusione), i Membri  convengono  che  devono
essere  intraprese  le azioni appropriate, nella misura necessaria ad
affrontare il problema. Tali azioni possono includere il  rifiuto  di
accesso  alle merci o, qualora le merci gia' si trovassero nel paese,
tenuto  conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del
luogo  di  origine  effettiva,  l'adeguamento  delle  imputazioni  ai
livelli  di  restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo
di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del  coinvolgimento
dei  territori  dei  Membri  attraverso  i  quali le merci sono state
trasbordate,  tali  azioni  possono   includere   l'introduzione   di
restrizioni  nei  confronti  di  tali  Membri.  Dette  azioni,  con i
relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo  consultazioni
tra   i  Membri  interessati,  intese  a  raggiungere  una  soluzione
reciprocamente soddisfacente,  e  devono  essere  notificate  all'OCT
unitamente  alle  giustificazioni  su  cui  si  basano.  In  sede  di
consultazione i membri interessati possono decidere  di  ricorrere  a
misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato
all'OCT,  che  puo' proporre ai Membri interessati le raccomandazioni
che  ritiene  appropriate.  Se  non  si   raggiunge   una   soluzione
reciprocamente   soddisfacente,  qualsiasi  Membro  interessato  puo'
deferire la questione all'OCT  per  un  esame  tempestivo  e  per  la
formulazione di raccomandazioni.
  5.  I  Membri  prendono  atto  che  taluni  casi  di elusione possono
interessare spedizioni in transito attraverso paesi  o  luoghi  senza
che,  nei  luoghi  di  transito, si apportino modifiche o alterazioni
alle merci in questione. Essi  prendono  atto  che  difficilmente  e'
possibile  esercitare  un  controllo su tali spedizioni nei luoghi di
transito.
  6. I  Membri  convengono  che  le  false  dichiarazioni  relative  al
contenuto   in  fibre,  alle  quantita',  alla  designazione  o  alla
classificazione delle merci vanificano  gli  obiettivi  del  presente
Accordo.  Qualora  fosse provato che una falsa dichiarazione e' stata
resa con l'intento di eludere le disposizioni,  i  Membri  convengono
che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le
leggi  e  le  procedure  nazionali,  contro  gli  esportatori  o  gli
importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo
venga  eluso  mediante  una  falsa  dichiarazione  e  che  le  misure
amministrative  applicate  per affrontare e o intervenire contro tale
elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro  deve  consultarsi
tempestivamente  con  il  Membro interessato al fine di ricercare una
soluzione reciprocamente  soddisfacente.  Se  non  si  raggiunge  una
soluzione,  qualsiasi  Membro  interessato puo' deferire la questione
all'OCT affinche' detto organo possa formulare  una  raccomandazione.
Questa  disposizione  lascia  impregiudicato il diritto dei Membri di
apportare adeguamenti  tecnici  qualora  le  dichiarazioni  dovessero
contenere errori involontari.