(All. 1A - Accordo - art. 6)
    

                           Articolo 6
  1. I Membri riconoscono  che  nel  periodo  transitorio  puo'  essere
necessario   applicare  un  meccanismo  di  salvaguardia  transitorio
specifico   (denominato   nel    presente    Accordo    "salvaguardia
transitoria").  La  salvaguardia transitoria puo' essere applicata da
qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad  eccezione  di
quelli   integrati   nel   GATT  1994  ai  sensi  delle  disposizioni
dell'articolo 2. I Membri che non mantengono le  restrizioni  di  cui
all'articolo  2  devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC se desiderano o meno  mantenere
il  diritto  di  utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I
Membri che non hanno accettato i protocolli  che  dal  1986  ampliano
l'AMF   devono   comunicare   tali   notificazioni   entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. La salvaguardia  transitoria
deve  essere  applicata  in  modo  limitato,  compatibilmente  con le
disposizioni del presente articolo e con l'effettiva  attuazione  del
processo di integrazione previsto dal presente Accordo.
  2.  Ai  sensi del presente articolo e' possibile intraprendere azioni
di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da  parte  di  un
Membro    5    sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene
importato  nel  territorio  in  questione   in   quantita'   talmente
accresciute  da  causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia
di pregiudizio, all'industria nazionale che produce  prodotti  simili
e/o  in  diretta  concorrenza.  Si deve dimostrare che il pregiudizio
grave  o   l'effettiva   minaccia   di   pregiudizio   sono   causati
dall'accresciuta   quantita'   delle   importazioni  complessive  del
prodotto e non da  fattori  diversi  quali  mutamenti  tecnologici  o
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.
  3.   Nel   determinare   l'esistenza   di   un  grave  pregiudizio  o
dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si e' detto al paragrafo
2, il Membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione
sulla  situazione  dell'industria  del   settore,   in   termini   di
cambiamenti   nelle   variabili   economiche   pertinenti,  quali  la
produzione, la produttivita', il coefficiente di  sfruttamento  degli
impianti,  le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari,
l'occupazione, i prezzi nazionali, i  profitti  e  gli  investimenti:
nessuna  delle  quali,  da  sola o in combinazione con altri fattori,
puo' necessariamente fornire indicazioni decisive.
  4. Eventuali misure giustificate ai  sensi  di  quanto  disposto  dal
presente   articolo   devono   essere   applicate   ad   ogni  Membro
singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali  e'  arrecato  il  grave
pregiudizio,   o  l'effettiva  minaccia  di  pregiudizio  di  cui  ai
paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a  un  drastico  e
considerevole  aumento nelle importazioni, effettivo o imminente  6 ,
dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di
importazioni in confronto con le importazioni  provenienti  da  altre
fonti,  con  la  quota  di  mercato e con i prezzi all'importazione e
nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno  di  questi
fattori,  presi  singolarmente  o  combinati  con  altri  fattori  e'
necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive.  La  misura
di  salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui
esportazioni del  prodotto  in  questione  siano  gia'  sottoposte  a
restrizione ai sensi del presente Accordo.
  5.  Il periodo di validita' dell'accertamento di un grave pregiudizio
o dell'effettiva minaccia dello stesso ai  fini  della  richiesta  di
azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della
prima notifica. come specificato al paragrafo 7.
  6.  Nell'applicare  la  salvaguardia transitoria, si devono tenere in
particolare considerazioni gli interessi  degli  esportatori  Membri,
nei termini qui di seguito riportati:
    a)  ai  paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento
significativamente piu' favorevole  di  quello  concesso  agli
altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di
preferenza  sotto  tutti  gli  aspetti  ma, almeno, in termini
generali;
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    b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili 
       e di abbigliamento e' ridotto in confronto alle esportazioni 
       globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola 
       percentuale delle importazioni totali del prodotto in 
       questione nell'importatore Membro ricevono un trattamento 
       differenziato e piu' favorevole nella fissazione delle 
       condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per 
       detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei 
       paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le possibilita' future di 
       sviluppo dei loro scambi e la necessita' di ammettere 
       quantita' commerciali di  importazioni  provenienti  da  detti
Membri; 
    c) per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi 
       in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia 
       e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal 
       settore della lana, le cui esportazioni totale di tessili e di 
       abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di 
       lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di 
       abbigliamento e' relativamente ridotto sui mercati degli 
       importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri 
       saranno tenute in particolare considerazione al momento di 
       esaminare  i  livelli  dei  contingenti,  i  coefficienti   di
crescita e la flessibilita'; 
    d) un trattamento piu' favorevole sara' accordato alle 
       reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e 
       dell'abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro 
       Membro per la lavorazione e la successiva reimportazione, 
       nella definizione data dalle leggi e dalle prassi 
       dell'importatore Membro, e a condizione che si applichino pro- 
       cedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando 
       i prodotti in questione sono importati da un Membro per il 
       quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale 
       significativa  delle  esportazioni  totali  di  tessili  e  di
abbigliamento. 
  7. Il Membro che propone di avviare un'azione  di  salvaguardia  si
consulta con il Membro o con i Membri che  sarebbero  interessati  da
tale azione. La richiesta di consultazione deve  essere  accompagnata
da  informazioni  concrete  specifiche  e  pertinenti,  quanto   piu'
aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a)  i  fattori,
di cui al paragrafo 3, in  base  ai  quali  il  Membro  che  richiede
l'azione  ha  determinato  l'esistenza  di  un  grave  pregiudizio  o
dell'effettiva minaccia di pregiudizio: e b) i  fattori,  di  cui  al
paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere  l'avvio  di
un'azione di salvaguardia nei  confronti  del  Membro  o  dei  Membri
interessati. Per quanto riguarda le  richieste  fatte  ai  sensi  del
presente  paragrafo,  le  informazioni  devono  riferirsi   il   piu'
possibile a segmenti identificabili di produzione  e  al  periodo  di
riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede  l'azione
deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare
le importazioni del prodotto in questione dal  Membro  o  dai  Membri
interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello  di  cui
al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni
deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni,
includendo tutte  le  informazioni  concrete  pertinenti  di  cui  ai
paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di  restrizione  proposto.  Il
presidente informa i membri dell'OCT  in  merito  alla  richiesta  di
consultazioni,  indicando  il  Membro  richiedente,  il  prodotto  in
questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta.  Il  Membro  o  i
Membri  interessati  rispondono  tempestivamente  a  tale  richiesta,
avviando senza indugio le  consultazioni  che  in  linea  di  massima
devono essere completate  entro  60  giorni  dalla  data  in  cui  la
richiesta e' stata ricevuta. 
  8.  Se  nell'ambito  delle  consultazioni  si  raggiunge  un'intesa
reciproca sul fatto che  la  situazione  richiede  l'applicazione  di
restrizione sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o
dai Membri interessati, la restrizione  deve  essere  fissata  ad  un
livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle
importazioni dal Membro  interessato  nel  periodo  di  12  mesi  che
termina due mesi prima del mese in cui e' stata fatta la richiesta di
consultazioni. 
  9. I dettagli della  misura  restrittiva  convenuta  devono  essere
comunicati  all'OCT  entro  60  giorni  dalla  data  di   conclusione
dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato  a  norma
del presente articolo. Per effettuare tale accertamento,  l'OCT  deve
avere  a  sua  disposizione  le  informazioni  concrete  fornite   al
presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche'  eventuali  altre
informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L'OCT propone
ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. 
  10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60  giorni  dalla
data in cui e' stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri
non  hanno  raggiunto  un  accordo,  il  Membro   che   ha   proposto
l'applicazione  di  un'azione  di  salvaguardia  puo'  applicare   la
restrizione per data di importazione  o  per  data  di  esportazione,
conformemente al presente articolo, entro  30  giorni  successivi  al
periodo  di  60  giorni  fissato  per  le  consultazioni,   deferendo
contemporaneamente la questione all'OCT.  Ciascuno  dei  Membri  puo'
deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di  60
giorni.  In  entrambi  i  casi,  l'OCT  esamina  tempestivamente   la
questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un  grave
pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e  le  relative
cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri  interessati
entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve  avere  a
sua disposizione  le  informazioni  concrete  fornite  al  presidente
dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni
pertinenti fornite dai Membri interessati. 
  11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in  cui  un
ritardo provocherebbe  un  danno  difficile  da  rimediare,  l'azione
prevista al paragrafo 10 puo' essere avviata a titolo  provvisorio  a
condizione che la richiesta di consultazioni e  la  notifica  all'OCT
vengano  effettuate  entro  e  non  oltre  cinque  giorni  lavorativi
dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non  portino  ad  un
accordo,  l'OCT  deve  essere  informato  della   conclusione   delle
consultazione e in ogni caso non piu' tardi di 60 giorni  dalla  data
di  realizzazione  dell'azione.  L'OCT  esamina  tempestivamente   la
questione  e  propone  le  raccomandazioni  appropriate   ai   Membri
interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino
ad un accordo, i Membri informano l'OCT al momento della  conclusione
e  in  ogni  caso  non  piu'  tardi  di  90  giorni  dalla  data   di
realizzazione dell'azione. L'OCT puo' formulare delle raccomandazioni
che ritiene appropriate ai Membri interessati. 
  12. Un Membro puo'  mantenere  le  misure  richieste  a  norma  del
presente articolo: a) per un periodo che va fino  a  tre  anni  senza
proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT  1994,
a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima. 
  13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un  periodo
superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni  seguenti  e'
quello fissato per il primo anno maggiorato  di  un  coefficiente  di
crescita non inferiore al 6% all'anno, a meno che non  si  forniscano
all'OCT le giustificazioni per una pratica  diversa.  Il  livello  di
restrizione per il  prodotto  interessato  puo'  essere  superato  in
ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto
e/o  l'anticipo  del  10%,  di  cui  il  riporto  a  nuovo  non  deve
rappresentare piu' del  5%.  Non  si  applicano  limiti  quantitativi
all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle  disposizioni  del
paragrafo 14. 
  14. Quando piu' di un prodotto di un altro Membro e'  sottoposto  a
restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro,  il  livello
di  restrizione  stabilito,  ai  sensi  del  presente  articolo,  per
ciascuno dei prodotti in questione puo' essere  superato  del  7  per
cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni
non superino il totale dei  livelli  fissati  per  tutti  i  prodotti
oggetto di restrizioni ai sensi del presente  articolo,  in  base  ad
unita' comuni stabilite. Qualora  i  periodi  di  applicazione  delle
restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero,  la  presente
disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti. 
  15. Qualora un'azione di salvaguardia venisse  applicata  ai  sensi
del presente articolo  ad  un  prodotto  per  il  quale  esisteva  in
precedenza una restrizione ai sensi dell'AMF durante il periodo di 12
mesi precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o a norma degli
articoli 2 o 6, il  livello  della  nuova  restrizione  sara'  quello
previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione  non  entri
in vigore entro un anno da: 
    a) la data della notifica di cui  all'articolo  2,  paragrafo  15
relativa all'abolizione della restrizione precedente; o 
    b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta  ai
nel qual caso il livello non sara'  inferiore  a  i)  il  livello  di
restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale
il prodotto e' stato oggetto di restrizione,  o  ii)  il  livello  di
restrizione previsto al paragrafo 8, se e' piu' alto. 
  16. Se  un  Membro  che  non  mantiene  una  restrizione  ai  sensi
dell'articolo 2 decide di  applicare  una  restrizione  a  norma  del
presente articolo, esso elaborera' gli  accordi  appropriati  che  a)
tengono  pienamente  conto  di  fattori  quali   la   classificazione
tariffaria consolidata e le unita' quantitative basate sulle  normali
pratiche   commerciali   nelle   transazioni    all'esportazione    e
all'importazione, sia per quanto riguarda la  composizione  in  fibre
sia in termini di competizione per lo  stesso  segmento  del  mercato
nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva.  La  richiesta
di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere  tutte  le
informazioni relative a tali accordi. 
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 5 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia come 
    entita' unica o a nome di uno Stato membro. Quando un'unione 
    doganale applica una misura di salvaguardia come entita' unica, 
    tutti i requisiti per l'accertamento di un grave pregiudizio o 
    della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente 
    Accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti 
    nell'unione doganale. Quando una misura di salvaguardia e' 
    applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per 
    l'accertamento di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia 
    di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello 
    Stato membro in questione e la  misura  deve  essere  limitata  a
quello Stato membro.