Articolo 6 1. I Membri riconoscono che nel periodo transitorio puo' essere necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio specifico (denominato nel presente Accordo "salvaguardia transitoria"). La salvaguardia transitoria puo' essere applicata da qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di quelli integrati nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2. I Membri che non mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2 devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC se desiderano o meno mantenere il diritto di utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I Membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano l'AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. La salvaguardia transitoria deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le disposizioni del presente articolo e con l'effettiva attuazione del processo di integrazione previsto dal presente Accordo. 2. Ai sensi del presente articolo e' possibile intraprendere azioni di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un Membro 5 sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene importato nel territorio in questione in quantita' talmente accresciute da causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia di pregiudizio, all'industria nazionale che produce prodotti simili e/o in diretta concorrenza. Si deve dimostrare che il pregiudizio grave o l'effettiva minaccia di pregiudizio sono causati dall'accresciuta quantita' delle importazioni complessive del prodotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. 3. Nel determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si e' detto al paragrafo 2, il Membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione sulla situazione dell'industria del settore, in termini di cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la produzione, la produttivita', il coefficiente di sfruttamento degli impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti: nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori, puo' necessariamente fornire indicazioni decisive. 4. Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal presente articolo devono essere applicate ad ogni Membro singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali e' arrecato il grave pregiudizio, o l'effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente 6 , dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di importazioni in confronto con le importazioni provenienti da altre fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all'importazione e nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori e' necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui esportazioni del prodotto in questione siano gia' sottoposte a restrizione ai sensi del presente Accordo. 5. Il periodo di validita' dell'accertamento di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della prima notifica. come specificato al paragrafo 7. 6. Nell'applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in particolare considerazioni gli interessi degli esportatori Membri, nei termini qui di seguito riportati: a) ai paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento significativamente piu' favorevole di quello concesso agli altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini generali; ----------------------------- b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili e di abbigliamento e' ridotto in confronto alle esportazioni globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola percentuale delle importazioni totali del prodotto in questione nell'importatore Membro ricevono un trattamento differenziato e piu' favorevole nella fissazione delle condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le possibilita' future di sviluppo dei loro scambi e la necessita' di ammettere quantita' commerciali di importazioni provenienti da detti Membri; c) per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal settore della lana, le cui esportazioni totale di tessili e di abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di abbigliamento e' relativamente ridotto sui mercati degli importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri saranno tenute in particolare considerazione al momento di esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di crescita e la flessibilita'; d) un trattamento piu' favorevole sara' accordato alle reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e dell'abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro Membro per la lavorazione e la successiva reimportazione, nella definizione data dalle leggi e dalle prassi dell'importatore Membro, e a condizione che si applichino pro- cedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando i prodotti in questione sono importati da un Membro per il quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale significativa delle esportazioni totali di tessili e di abbigliamento. 7. Il Membro che propone di avviare un'azione di salvaguardia si consulta con il Membro o con i Membri che sarebbero interessati da tale azione. La richiesta di consultazione deve essere accompagnata da informazioni concrete specifiche e pertinenti, quanto piu' aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori, di cui al paragrafo 3, in base ai quali il Membro che richiede l'azione ha determinato l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio: e b) i fattori, di cui al paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l'avvio di un'azione di salvaguardia nei confronti del Membro o dei Membri interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il piu' possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l'azione deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare le importazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello di cui al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni, includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il presidente informa i membri dell'OCT in merito alla richiesta di consultazioni, indicando il Membro richiedente, il prodotto in questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta. Il Membro o i Membri interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta, avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta e' stata ricevuta. 8. Se nell'ambito delle consultazioni si raggiunge un'intesa reciproca sul fatto che la situazione richiede l'applicazione di restrizione sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni dal Membro interessato nel periodo di 12 mesi che termina due mesi prima del mese in cui e' stata fatta la richiesta di consultazioni. 9. I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere comunicati all'OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato a norma del presente articolo. Per effettuare tale accertamento, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L'OCT propone ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. 10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri non hanno raggiunto un accordo, il Membro che ha proposto l'applicazione di un'azione di salvaguardia puo' applicare la restrizione per data di importazione o per data di esportazione, conformemente al presente articolo, entro 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni, deferendo contemporaneamente la questione all'OCT. Ciascuno dei Membri puo' deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di 60 giorni. In entrambi i casi, l'OCT esamina tempestivamente la questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. 11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un ritardo provocherebbe un danno difficile da rimediare, l'azione prevista al paragrafo 10 puo' essere avviata a titolo provvisorio a condizione che la richiesta di consultazioni e la notifica all'OCT vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non portino ad un accordo, l'OCT deve essere informato della conclusione delle consultazione e in ogni caso non piu' tardi di 60 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT esamina tempestivamente la questione e propone le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino ad un accordo, i Membri informano l'OCT al momento della conclusione e in ogni caso non piu' tardi di 90 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT puo' formulare delle raccomandazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati. 12. Un Membro puo' mantenere le misure richieste a norma del presente articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima. 13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti e' quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di crescita non inferiore al 6% all'anno, a meno che non si forniscano all'OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di restrizione per il prodotto interessato puo' essere superato in ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto e/o l'anticipo del 10%, di cui il riporto a nuovo non deve rappresentare piu' del 5%. Non si applicano limiti quantitativi all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle disposizioni del paragrafo 14. 14. Quando piu' di un prodotto di un altro Membro e' sottoposto a restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro, il livello di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per ciascuno dei prodotti in questione puo' essere superato del 7 per cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad unita' comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti. 15. Qualora un'azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza una restrizione ai sensi dell'AMF durante il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o a norma degli articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sara' quello previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri in vigore entro un anno da: a) la data della notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 15 relativa all'abolizione della restrizione precedente; o b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai nel qual caso il livello non sara' inferiore a i) il livello di restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale il prodotto e' stato oggetto di restrizione, o ii) il livello di restrizione previsto al paragrafo 8, se e' piu' alto. 16. Se un Membro che non mantiene una restrizione ai sensi dell'articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del presente articolo, esso elaborera' gli accordi appropriati che a) tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione tariffaria consolidata e le unita' quantitative basate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni all'esportazione e all'importazione, sia per quanto riguarda la composizione in fibre sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le informazioni relative a tali accordi. ----------- 5 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia come entita' unica o a nome di uno Stato membro. Quando un'unione doganale applica una misura di salvaguardia come entita' unica, tutti i requisiti per l'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente Accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti nell'unione doganale. Quando una misura di salvaguardia e' applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per l'accertamento di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a quello Stato membro.