(All. 1A - Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
1. Nell'abito del  processo  di  integrazione  e  in  relazione  agli
impegni specifici assunti dai Membri in  seguito  all'Uruguay  Round,
tutti i Membri intraprendono le  azioni  necessarie  per  conformarsi
alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di: 
    a) ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili
e dell'abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e  i  vincoli
tariffari, la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli non tariffari
e la semplificazione  delle  formalita'  doganali,  amministrative  e
relative alla concessione di licenze; 
    b)  assicurare  l'applicazione  delle  politiche  finalizzate  ad
instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i  tessili
e l'abbigliamento in  settori  quali  le  regole  e  le  pro-  cedure
relative al dumping e all'antidumping, le  sovvenzioni  e  le  misure
compensative e la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale;
e 
    c) evitare ogni discriminazione nei confronti delle  importazioni
nel   settore   dei   tessili   e   dell'abbigliamento    nell'ambito
dell'adozione di misure motivate  da  ragioni  generali  di  politica
commerciale. 
Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei  Membri  ai
sensi del GATT 1994. 
2. I Membri notificano all'OCT le azioni di cui al  paragrafo  1  che
potrebbero avere conseguenze sull'attuazione del presente Accordo. Se
tali azioni sono state  notificate  ad  altri  organi  dell'OMC,  una
sintesi,  con  riferimento  alla   notificazione   originale,   sara'
sufficiente  ad  adempiere  gli  obblighi   previsti   dal   presente
paragrafo.  Qualunque  Membro  avra'  la  possibilita'   di   inviare
contronotifiche all'OCT. 
3. Qualora un membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso
le azioni di cui al paragrafo 1 e  che  l'equilibrio  tra  diritti  e
obblighi ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato,  esso
puo' sottoporre  la  questione  agli  organi  pertinenti  dell'OMC  e
informarne l'OCT. Le eventuali risultanze  o  conclusioni  successive
elaborate dagli organi dell'OMC interessati saranno incorporate nella
relazione completa dell'OCT.