Articolo 8 1. E' istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il compito di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, di esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente Accordo e la loro conformita' con il medesimo e di intraprendere le azioni specificamente assegnategli dal presente Accordo. L'OCT e' composto da un presidente e da dieci membri. La scelta dei componenti e' equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed e' prevista una rotazione dei Membri ad intervalli appropriati. I Membri sono nominati da Membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci per prestare servizio nell'OCT, svolgendo le proprie funzioni ad personam. 2. L'OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od il concorso di Membri nominati da Membri coinvolti in una disputa irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT. 3. L'OCT e' considerato un organo permanente e si riunisce nella misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente Accordo L'OCT si basa sulle notificazioni e sulle informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del presente Accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o dai necessari dettagli presentati dai Membri o richiesti dall'OCT. Esso si puo' inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni pervenute a o ricevute da altri organi dell'OMC e da altre fonti eventualmente ritenute appropriate. 4. I Membri si forniscono a vicenda opportunita' adeguate di consultazione in relazione a qualsiasi questione che influenzi il funzionamento del presente Accordo. 5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell'ambito delle consultazioni bilaterali previste dal presente Accordo, su richiesta di uno dei Membri e previa considerazione tempestiva e approfondita della questione, l'OCT presenta le sue raccomandazioni ai Membri interessati. 6. Su richiesta di un Membro, l'OTC riesamina prontamente qualsiasi questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva per i propri interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale le consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Membri interessati non hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, In merito a tali questione, l'OCT puo' esprimere le osservazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati e ai fini del riesame previsto dal paragrafo 11. 7. Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni, l'OCT invita a partecipare i Membri che possono essere direttamente interessati dalla questione in esame. 8. Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l'OTC formula raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di 30 giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno comunicate ai Membri direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre comunicate al Consiglio per gli scambi di merci. 9. I Membri si impegnano ad accettare integralmente le raccomandazioni dell'OCT, il quale esercitera' un controllo adeguato sull'attuazione di dette raccomandazioni. 10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle raccomandazioni dell'OCT, esso fornisce all'OCT le proprie motivazioni non piu' tardi di un mese dopo aver ricevuto le raccomandazioni in questione. Dopo un esame approfondito delle motivazioni addotte, l'OCT emana le eventuali raccomandazioni ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei Membri puo' deferire la questione all'organo di conciliazione delle controversie e richiamarsi all'articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 11. Al fine di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, il Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito prima della fine di ciascuna fase del processo d'integrazione. Come contributo all'esame in questione, almeno cinque mesi prima della fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di merci una relazione completa sull'attuazione del presente Accordo durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il processo d'integrazione, l'applicazione del meccanismo di salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole e discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3, 6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell'OCT puo' eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci. 12. Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per gli scambi di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato nel presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle questioni di cui all'articolo 7, l'organo di risoluzione delle controversie puo' autorizzare, fatta salva la data finale indicata all'articolo 9, un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14 per la fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi Membro che non si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.