(All. 1A - Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
1. E' istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT),  che  ha  il
compito  di  sorvegliare  l'attuazione  del  presente   Accordo,   di
esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente  Accordo  e  la
loro conformita'  con  il  medesimo  e  di  intraprendere  le  azioni
specificamente assegnategli dal presente Accordo. L'OCT  e'  composto
da un presidente e da dieci  membri.  La  scelta  dei  componenti  e'
equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed e'  prevista
una rotazione dei Membri ad intervalli  appropriati.  I  Membri  sono
nominati da Membri designati dal Consiglio per gli  scambi  di  merci
per prestare servizio nell'OCT,  svolgendo  le  proprie  funzioni  ad
personam. 
2. L'OCT stabilisce le proprie  norme  procedurali.  Rimane  tuttavia
inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od
il concorso di Membri nominati da Membri  coinvolti  in  una  disputa
irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT. 
3. L'OCT e' considerato un organo  permanente  e  si  riunisce  nella
misura necessaria a  svolgere  le  funzioni  ad  esso  assegnate  dal
presente  Accordo  L'OCT  si  basa  sulle   notificazioni   e   sulle
informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli  del
presente Accordo, integrate da eventuali  informazioni  aggiuntive  o
dai necessari dettagli presentati dai Membri  o  richiesti  dall'OCT.
Esso si  puo'  inoltre  basare  sulle  notifiche  e  sulle  relazioni
pervenute a o ricevute da altri organi  dell'OMC  e  da  altre  fonti
eventualmente ritenute appropriate. 
4.  I  Membri  si  forniscono  a  vicenda  opportunita'  adeguate  di
consultazione in relazione a qualsiasi  questione  che  influenzi  il
funzionamento del presente Accordo. 
5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata  nell'ambito
delle consultazioni bilaterali  previste  dal  presente  Accordo,  su
richiesta di uno dei Membri  e  previa  considerazione  tempestiva  e
approfondita della questione, l'OCT presenta le  sue  raccomandazioni
ai Membri interessati. 
6. Su richiesta di un Membro, l'OTC riesamina  prontamente  qualsiasi
questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva  per  i  propri
interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale  le
consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Membri  interessati  non
hanno portato  ad  una  soluzione  reciprocamente  soddisfacente,  In
merito a tali questione, l'OCT puo'  esprimere  le  osservazioni  che
ritiene appropriate ai Membri  interessati  e  ai  fini  del  riesame
previsto dal paragrafo 11. 
7. Prima di formulare  le  proprie  raccomandazioni  o  osservazioni,
l'OCT invita a partecipare i Membri che possono  essere  direttamente
interessati dalla questione in esame. 
8.  Ogniqualvolta  sia   sollecitato   in   merito,   l'OTC   formula
raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di  30
giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. 
Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno  comunicate  ai  Membri
direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno  inoltre
comunicate al Consiglio per gli scambi di merci. 
9.  I   Membri   si   impegnano   ad   accettare   integralmente   le
raccomandazioni dell'OCT, il quale esercitera' un controllo  adeguato
sull'attuazione di dette raccomandazioni. 
10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di  conformarsi  alle
raccomandazioni  dell'OCT,   esso   fornisce   all'OCT   le   proprie
motivazioni  non  piu'  tardi  di  un  mese  dopo  aver  ricevuto  le
raccomandazioni  in  questione.  Dopo  un  esame  approfondito  delle
motivazioni  addotte,  l'OCT  emana  le   eventuali   raccomandazioni
ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo  le  raccomandazioni
ulteriori la questione rimane irrisolta,  ciascuno  dei  Membri  puo'
deferire la questione all'organo di conciliazione delle  controversie
e richiamarsi all'articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT  1994  e  alle
pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme  e  sulle
procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 
11. Al fine di sorvegliare  l'attuazione  del  presente  Accordo,  il
Consiglio per gli scambi di  merci  effettua  un  esame  approfondito
prima della fine di ciascuna fase del processo  d'integrazione.  Come
contributo all'esame in questione, almeno  cinque  mesi  prima  della
fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di
merci una relazione completa  sull'attuazione  del  presente  Accordo
durante la fase in esame,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
processo   d'integrazione,   l'applicazione   del    meccanismo    di
salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole  e
discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2,  3,
6  e  7  rispettivamente.  La  relazione   completa   dell'OCT   puo'
eventualmente  includere  le  raccomandazioni  ritenute   appropriate
indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci. 
12. Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per  gli  scambi
di merci prende, per consenso, le decisioni che  ritiene  appropriate
onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato  nel
presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della  risoluzione  di
eventuali controversie che  dovessero  insorgere  in  relazione  alle
questioni di  cui  all'articolo  7,  l'organo  di  risoluzione  delle
controversie puo' autorizzare, fatta salva la  data  finale  indicata
all'articolo 9, un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14  per  la
fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi Membro che  non
si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.